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Home Senza categoria

I benzinai possono compensare il bonus per le commissioni pagate sui rifornimenti con carta di credito

2 Febbraio 2019
in Senza categoria
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(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 3/E del 14 gennaio 2019)

“6896” è il codice tributo che gli esercenti degli impianti di distribuzione di carburante devono indicare nel modello F24 per compensare il credito d’imposta spettante in base alla norma della legge di bilancio 2018 finalizzata ad agevolare l’uso di strumenti di pagamento tracciabili.

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Dal 1° luglio scorso, infatti, la deduzione delle spese per il carburante per autotrazione e la detrazione della relativa Iva sono subordinate alla circostanza che il pagamento avvenga tramite carte di credito, di debito o prepagate.

Per contenerne gli effetti in termini di maggiori commissioni per i pagamenti elettronici, a favore dei benzinai è stato previsto un credito d’imposta, pari al 50% delle commissioni addebitate per le cessioni di carburante regolate tramite carta.

Il bonus si può usare solo in compensazione, dal periodo successivo a quello in cui matura; quest’anno, quindi, si può sfruttare il credito maturato nel 2018. Il neonato codice tributo “6896” va indicato nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a credito compensati”; nel campo “anno di riferimento” va scritto l’anno di sostenimento della spesa.

È bene ricordare che, per utilizzare crediti in compensazione, i titolari di partita Iva devono presentare l’F24 solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

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