(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 25/E del 4 marzo 2014)
L’Agenzia delle entrate ha istituito otto nuovi codici tributo (quattro per le sanzioni, altrettanto per gli interessi), che devono essere indicati nel modello F24 per versare la sanzione e gli interessi dovuti quando si vuole rimediare, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, al mancato pagamento di una delle rate in cui è stato suddiviso il debito tributario che scaturisce da definizione dell’accertamento (c.d. acquiescenza), accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o mediazione.
Le norme che disciplinano tali istituti prevedono che, in caso di mancato assolvimento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento di quella successiva, si perde il beneficio della rateazione, con conseguente iscrizione a ruolo, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle residue somme dovute. Inoltre, sull’importo dovuto a titolo di tributo viene applicata la sanzione in misura raddoppiata, ossia il 60 per cento.
La perdita del beneficio della rateazione, dunque, non scatta immediatamente, appena si salta un appuntamento, ma soltanto quando l’omissione si protrae oltre la scadenza della rata successiva (ricordiamo, a tal proposito, che i piani di dilazione prevedono rate con cadenza trimestrale). Se in quell’intervallo di tempo il contribuente decide di “rientrare” e sanare la propria situazione, potrà farlo ricorrendo al ravvedimento, beneficiando in tal modo anche di una sensibile riduzione della sanzione prevista. In quell’occasione, dunque, andranno utilizzati i neonati codici tributo. In particolare:
● “9946” (sanzione) e “1984” (interessi), per il ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali, cioè dovuti allo Stato (IRPEF/IRES, IVA, imposte sostitutive dell’IRPEF, ritenute, ecc.);
● “9947” (sanzione) e “1985” (interessi), per il ravvedimento su importi rateizzati relativi all’addizionale comunale all’IRPEF;
● “9948” (sanzione) e “1986” (interessi), per il ravvedimento su importi rateizzati relativi all’addizionale regionale all’IRPEF;
● “9949” (sanzione) e “1987” (interessi), per il ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP.
I dati da riportare nei campi del modello F24 denominati “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento”, sono quelli indicati sull’atto ricevuto dall’ufficio delle Entrate.