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Home Sommario 2018

Leggi Illustrate N. 433

30 Marzo 2020
in 2018, Sommario
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LAVORO (pag. 3)

Assunzione di giovani: l’Inps spiega gli incentivi

Dopo ben due mesi, l’INPS fornisce le istruzioni operative ai datori di lavoro e ai professionisti chiamati a gestire gli adempimenti previdenziali del bonus per l’occupazione giovanile introdotto dalla legge di Bilancio 2018.

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La circolare n. 40 del 2 marzo 2018 si compone di 14 capitoli che occupano ben 24 pagine; dunque, già di partenza un documento operativo non certamente snello e facile da assimilare e adottare, soprattutto per le piccole aziende e i piccoli studi professionali. E poi si registrano delle singolarità che hanno già alimentato severe critiche, come per esempio le valutazioni sull’operatività del regime delle tutele crescenti ed il sistema offerto di verifica dello status occupazionale del lavoratore privo di valore di certificazione.

Il bonus, ricordiamo, consente ai datori di lavoro del settore privato che assumono giovani a tempo indeterminato, a partire dal 1° gennaio 2018, di beneficiare di uno sconto contributivo del 50%, nel limite massimo di spesa annuo di 3.000 euro. Molte aziende vi hanno già fatto ricorso e si trovano, pertanto, a dover ritornare sui mesi già contabilizzati per apportare le dovute rettifiche, tenendo conto delle istruzioni ora fornite dall’INPS.

L’esonero contributivo è cumulabile con altri incentivi:

  • l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili (art 13, legge n. 68/1999);
  • l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI (art. 2, co. 10-bis, legge n. 92/2012);
  • l’incentivo “Occupazione Mezzogiorno”, disciplinato dal decreto dell’ANPAL n. 2 del 2 gennaio 2018, applicabile alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2018;
  • l’incentivo “Occupazione NEET” (c.d. “Garanzia Giovani”), disciplinato dal decreto dell’ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018 e applicabile alle sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2018; analogamente al punto precedente, l’incentivo è cumulabile per la parte residua eccedente i 3.000 euro, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto.

L’incentivo “Occupazione Mezzogiorno” è riconosciuto per le assunzioni di “persone disoccupate” in possesso delle seguenti caratteristiche:

  • lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età (34 anni e 364 giorni);
  • lavoratori che abbiano compiuto 35 anni di età e che oltre ad essere disoccupati, siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

I giovani ai quali spetta l’incentivo “Occupazione NEET” sono quelli aderenti al Programma “Iniziativa Occupazione Giovani”, di età compresa tra i 16 e i 29 anni, che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (Neet – Not in Education, Employment or Training). I giovani con meno di 18 anni di età, in caso di assunzione, debbono aver assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione (scuola dell’obbligo).

Anche riguardo a questi due ultimi incentivi l’Inps ha chiarito tutti gli aspetti applicativi.

PREVIDENZA (pag. 10)

Lavori usuranti: la domanda per ottenere la pensione anticipata

Il prossimo 1° maggio (anche se festivo, come precisato dall’Inps) scade il termine entro il quale i lavoratori occupati in attività faticose e usuranti possono richiedere all’Inps il riconoscimento del diritto a prepensionarsi nell’anno 2019. Questi lavoratori, infatti (esempio: occupati in gallerie, cave; oppure con orario di lavoro a turni e notturno), se in possesso di almeno 35 anni di contributi, possono andare prima in pensione, a partire dai 61 anni e 7 mesi d’età, previo riconoscimento del diritto all’anticipo di pensione da parte dell’Inps. A tal fine, nel caso i requisiti vengano perfezionati a partire dal 1° gennaio 2019, entro il prossimo 1° maggio va fatta la domanda di riconoscimento del diritto al pre-pensionamento (diritto sulla base del quale si potrà poi presentare la domanda vera e propria di pensione nel corso del 2019).

PREVIDENZA (pag. 11)

Artigiani e commercianti: nuovo rialzo dei contributi

Aumentano anche nel 2018 i contributi di artigiani e commercianti, dopo i rincari degli anni scorsi. Quest’anno, infatti, un artigiano paga un contributo minimo di 3.778 euro (3.669 euro (l’anno scorso) e un commerciante di 3.792 euro (3.683 euro nel 2017), con un rincaro di 109 euro (70 euro il rincaro dell’anno scorso). A differenza degli ultimi tre anni, durante i quali gli aumenti sono scaturiti solo dalla Manovra Monti, quest’anno il rincaro è doppio: per gli effetti del c.d. provvedimento “Salva Italia”, il decreto legge n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 (Manovra Monti); e per l’aumento del reddito minimo di riferimento (il c.d. “minimale”, cioè l’imponibile minimo su cui vanno calcolati i contributi), che viene rivalutato dell’1,1% in base all’aumento dell’indice Istat (inflazione).

La notizia buona è che, quello di quest’anno, è l’ultimo degli aumenti fissati dalla Manovra Monti, con il raggiungimento dell’aliquota di contribuzione al 24%. A volerne fare un bilancio, la manovra è pesata sulle tasche di artigiani e commercianti per oltre 800 euro di aumenti: 270 nel 2012, 160 nel 2013, 100 nel 2014, 77 nel 2015, 70 nel 2016, 70 nel 2017 e circa 100 euro ora nel 2018.

Si è pagato e si paga di più, tuttavia tutto l’incremento è destinato alle pensioni, cioè a costruire un assegno di pensione più “pesante”.

IMMOBILI (pag. 13)

Dizionario delle opere realizzabili liberamente

Arriva, dopo più di un anno di attesa, il “dizionario” unico delle opere realizzabili in edilizia libera. Con decreto del ministro delle Infrastrutture, emanato di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione, è stato approvato, infatti, “il glossario contenente l’elenco delle principali opere edilizie” che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo. La finalità, all’evidenza, è di garantire l’omogeneità di regime giuridico di tale tipo di opere in tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento – ancora non approdato in Gazzetta Ufficiale – è stato adottato in attuazione del decreto legislativo n. 222 del 2016 (cosiddetto “Scia 2”) che a sua volta, in applicazione dell’art. 5 della legge n. 124/2015 di riforma della Pubblica amministrazione, ha previsto analoghi provvedimenti che individuino nel dettaglio le attività oggetto di procedimento di comunicazione o segnalazione, così come quelle per le quali sia necessario il permesso di costruire. In particolare, il decreto Scia 2 aveva previsto l’adozione di tale glossario entro il 9 febbraio 2017. I tempi, come è facile notare, non sono stati rispettati ma comunque ciò che rileva, adesso, è che il primo elenco sia stato finalmente elaborato e che, di conseguenza, venga fatta chiarezza su una miriade di piccoli interventi di manutenzione e miglioramento che nel Testo unico edilizia (Dpr n. 380/2001) sono indicati solo per categorie.

FISCO (pag. 35)

Rottamazione delle “cartelle”: la domanda entro il 15 maggio

È giunto il momento di decidere se avvalersi o meno della rottamazione-bis delle cartelle: a qualunque delle tre tipologie di definizione agevolata si intenda aderire, la scadenza per presentare la richiesta è unica, fissata per tutti al prossimo 15 maggio.

Si tratta – lo ricordiamo – dell’edizione riveduta e corretta della norma introdotta dal DL n. 193/2016 (collegato fiscale alla legge di bilancio 2017), che aveva previsto la possibilità di “rottamare” i debiti tributari e contributivi già messi a ruolo (cioè già esigibili), compresi quelli delle Casse private, come avvocati, commercialisti, ecc. (quindi, non solo cartelle di pagamento, ma anche avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito Inps). Per questi debiti, affidati dal 2000 al 2016 agli agenti della riscossione, la rottamazione consentente di risparmiare le sanzioni amministrative e gli interessi di mora. Il gradimento manifestato dai contribuenti ha indotto il Governo, in prossimità del varo dell’ultima legge di bilancio, a “riprovarci”, per reperire nuove entrate.

E così, il DL n. 148/2017 (collegato fiscale alla legge di bilancio 2018) ha messo in pista la c.d. rottamazione-bis, ampliandone il raggio d’azione. Oltre a dare una nuova chance a chi aveva aderito alla prima edizione senza però pagare correttamente le prime due rate (tale ulteriore opportunità andava comunque sfruttata entro il 7 dicembre scorso):

  • sono stati resi rottamabili anche i ruoli affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
  • è ammesso alla definizione agevolata per gli anni 2000-2016 anche chi – pur essendo nelle condizioni di avvalersene – non ha presentato la domanda entro il termine previsto per la precedente edizione, cioè entro il 21 aprile 2017;
  • può approfittare della rottamazione-bis anche chi, avendo fatto domanda per la precedente, si è visto respingere l’istanza dall’agente della riscossione perché non in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, relative a piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore della prima rottamazione.

FISCO (pag. 38)

Pensioni, buonuscite e debiti col Fisco

Blocco delle pensioni e buonuscite a chi ha debiti con il Fisco. A chi ha cartelle di pagamento insolute per debiti erariali d’importo superiore a 5 mila euro, infatti, l’Inps è tenuto a bloccare per 60 giorni il pagamento di un quinto di pensioni, indennità fine servizio ed indennità fine rapporto spettanti per lo stesso importo (o per rimporti superiori), nonché a segnalare il nominativo all’agenzia di riscossione (la vecchia e odiata Equitalia). A stabilirlo è la misura anti-evasione disciplinata dall’art. 48-bis del Dpr n. 602/1973 che legge Bilancio 2018 (legge n. 205/2018), a partire dal 1° marzo, ha ulteriormente irrigidito.

Il controllo sui debiti erariali, propedeutico al pagamento di prestazioni, prevede che tutte le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di fare a qualunque titolo pagamenti d’importo superiore a una certa soglia (10 mila euro fino al 28 febbraio 2018; 5 mila euro a partire dal 1° marzo), siano tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento di una o più cartelle di pagamento il cui ammontare complessivo sia pari o superiore alla stessa soglia.

INSERTO

Lezioni di condominio (seconda parte)

Nell’inserto di questo numero ci occupiamo delle norme di sicurezza, del risparmio energetico (con particolare riguardo alle norme sul riscaldamento), della disciplina urbanistico-edilizia, dei rapporti di lavoro e delle controversie (interne, tra condòmini, ed esterne).

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