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Leggi Illustrate N.412

3 Maggio 2016
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PREVIDENZA (pag. 3)

Al via il part time agevolato. Tre anni prima della pensione

Servono una certificazione (dell’Inps), due istanze (una alla direzione territoriale del lavoro, l’altra all’Inps) e un contratto (tra lavoratore e azienda) per accedere al «part time agevolato», la misura sperimentale prevista dalla legge di Stabilità 2016 che premia i lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia che trasformano il rapporto di lavoro a tempo parziale. A stabilirlo è il decreto firmato il 13 aprile scorso dai ministri del lavoro e dell’economia, in base al quale la misura sarà per il momento fruibile esclusivamente dai lavoratori appartenenti al settore privato che, già in possesso del requisito contributivo, maturano l’età per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018. (Si ricorda che la misura è stata estesa anche al settore pubblico dalla legge n. 21/2016 di conversione del dl n. 210/2015, il c.d. Milleproroghe, ma servirà un altro decreto ad hoc perché sia fattivamente fruibile dai pubblici dipendenti).

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Con il part time agevolato, il lavoratore potrà ridurre l’orario di lavoro tra il 40 e il 60% e ricevere un premio cash in busta paga pari all’importo dei contributi non versati all’Inps dal datore di lavoro. In questo numero i dettagli del provvedimento.

LAVORO (pag. 4)

Premi di produzione: meno tasse. Le nuove regole per l’incentivo

In dirittura d’arrivo la nuova «detassazione», cioè l’incentivo che consente ai lavoratori di versare il 10% a titolo di tasse, in sostituzione dell’Irpef ordinaria, sui premi di risultato e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Il provvedimento ha ricevuto l’ok dai ministri del lavoro e dell’economia che il 29 marzo scorso hanno firmato il relativo decreto di disciplina. Il decreto riscrive le regole dell’incentivo già operativo per gli anni passati, in base a quanto stabilito dalla legge n. 208/2015 (legge Stabilità per il 2016). Sono stati riscritti, tra l’altro, i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, di redditività, di qualità, di efficienza e innovazione, cui i contratti aziendali o territoriali devono legare la corresponsione dei premi di risultato al fine di poter applicare lo sconto fiscale.

Le nuove regole si applicano alle somme erogate nel corso del 2016, anche se riferite all’anno 2015. Non tutti i lavoratori, tuttavia, potranno beneficiare della tassazione agevolata, né la si potrà applicare per tutta la quota di premio di risultato. Infatti, la detassazione è riconosciuta soltanto a favore dei lavoratori in possesso di un reddito da lavoro dipendente non superiore a 50 mila euro e, inoltre, è applicabile fino a un massimo di 2.000 euro lordi di premio (2.500 euro nel caso di aziende che «coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro»). Ma vediamo che cosa c’è di nuovo.

FISCO (pag. 5)

La dichiarazione per non pagare il canone Rai con la luce

C’è tempo fino a lunedì 16 maggio per evitare di trovarsi addebitato nella bolletta della luce, a partire da quella relativa al mese di luglio, il canone di abbonamento televisivo per il 2016. Con un provvedimento del 21 aprile scorso, infatti, l’Agenzia delle entrate ha concesso una breve proroga per presentare la dichiarazione sostitutiva finalizzata a superare la presunzione – introdotta dall’ultima legge di stabilità – di detenzione di un apparecchio tv nell’immobile in cui si ha la residenza anagrafica; tra l’altro, il nuovo termine è unico, sia se si procede con l’invio postale sia se si ricorre alla trasmissione telematica (in origine, le scadenze erano, rispettivamente, 30 aprile e 10 maggio).

Nel provvedimento, inoltre, è stato meglio chiarito cosa si intende per apparecchio televisivo. In particolare, su indicazione del Ministero dello sviluppo economico, è stato specificato che non si considerano tali i computer, gli smartphone, i tablet e gli altri dispositivi privi di sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare; il loro possesso, quindi, non fa scattare l’obbligo di pagare il canone.

LAVORO (pag. 7)

Nuova legge sugli appalti: mancano 40 decreti attuativi

Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni è ufficialmente realtà. L’iter legislativo, iniziato nell’agosto del 2014 (legge delega), si è concluso. Il 19 aprile scorso, infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.,91 ed è entrato in vigore immediatamente, il decreto legislativo numero 50/2016, che contiene le nuove regole in materia di appalti e concessioni, sostitutivo del precedente datato 2006.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici recepisce nel nostro Paese le tre direttive dell’Unione europea del 2014 sugli appalti di lavori pubblici nei settori ordinari e speciali e sulle concessioni (nel dettaglio sono le direttive europee numero 23, 24 e 25 del 2014). Il termine massimo entro il quale l’Italia era tenuta al recepimento di tali direttive cadeva il 18 aprile 2016. Con un solo giorno di ritardo, dunque, il nostro Paese – almeno teoricamente – si è messo in pari con la normativa europea, adottando un nuovo strumento che dovrebbe consentire – almeno nelle intenzioni del Governo – di superare le difficoltà e i malfunzionamenti che la vecchia disciplina aveva generato. Mancano tuttora circa 40 decreti attuativi che dovrebbero arrivare entro luglio. Mancano, soprattutto, le norme “di orientamento” che dovranno essere emanate dall’Autorità anti corruzione.

FISCO (pag. 11)

Guida al regime forfetario (professionisti e piccole imprese)

Ad oltre un anno dalla sua introduzione, il regime forfetario per i “piccoli” operatori economici è stato finalmente illustrato compiutamente dall’amministrazione finanziaria con una corposa circolare, la n. 10/E del 4 aprile scorso. La disciplina originaria, contenuta nella legge di stabilità 2015, la n. 190/2014 (articolo 1, commi da 54 a 89), è stata significativamente modificata dalla successiva legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, commi da 111 a 113, legge n. 208/2015). Grazie a pochi ma rilevanti ritocchi alle regole fissate per l’anno 2015, il regime è ora sfruttabile da molti più contribuenti e risulta decisamente più allettante rispetto allo scorso anno quando, di fatto, è stato adottato da pochi titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo (gli altri “piccoli” si sono rifugiati nel già collaudato regime dei nuovi minimi che, inizialmente soppresso dalla legge di stabilità, è stato risuscitato in extremis – per l’anno d’imposta 2015 – dal “decreto milleproroghe”).

Il regime forfetario riconosce importanti vantaggi in termini di semplificazioni contabili, in ambito IVA e in termini di tassazione, dal momento che il reddito, determinato forfetariamente, è assoggettato a un’imposta sostitutiva “leggera” (l’aliquota è del 15% ovvero, per chi inizia l’attività e possiede determinati altri requisiti, del 5% per i primi cinque anni), sicuramente meno onerosa delle aliquote applicate in caso di tassazione ordinaria. Infine, diversamente dalla disciplina per i nuovi minimi, la permanenza nel regime agevolato non è a tempo, si può applicare fino a quando perdurano le condizioni e i requisiti necessari.

IMMOBILI (pag. 43)

La casa ipotecata e le banche. Il “decreto mutui” è legge

Se c’è l’accordo tra banca e mutuatario la casa ipotecata torna, dopo 18 rate non pagate, all’istituto di credito, che così non dovrà più sobbarcarsi alla lunga ed estenuante procedura dell’espropriazione (prima) e della vendita giudiziaria (dopo).

Lo prevede il nuovo art. 120-quinquiesdecies del Testo Unico bancario introdotto dal decreto legislativo che ha recepito la direttiva 2014/17/UE sui mutui ipotecari, definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri, a conclusione della delega a suo tempo ottenuta dal Parlamento.

Più in dettaglio, la norma stabilisce che banca e mutuatario-consumatore (cioè soggetto che agisce al di fuori di scopi imprenditoriali) possano convenire espressamente che, in caso di mancato pagamento di un importo equivalente a 18 rate mensili, il debito si estingua col trasferimento alla banca dell’immobile ipotecato o dei proventi derivanti dalla sua vendita, fermo restando il diritto del mutuatario all’eccedenza. Se manca questa clausola (che potrà essere inserita solo nei nuovi contratti di mutuo e neanche in quelli di surroga) il meccanismo in questione non potrà scattare e, in caso di inadempimento (anche nell’ipotesi di ritardati pagamenti per sole sette volte nel corso del rapporto contrattuale) varrà la procedura ordinaria: pignoramento e vendita giudiziaria. Che cosa cambia realmente.

FISCO E IMMOBILI (pag. 44)

Casa e fisco: alcuni chiarimenti dell’amministrazione finanziaria

L’Agenzia delle entrate, in occasione di un convegno organizzato il 20 aprile scorso per celebrare i 130 anni del Catasto italiano, ha anche fornito importanti chiarimenti in materia di fiscalità immobiliare, rispondendo alle domande della stampa specializzata. Come avviene di consueto in queste circostanze, le precisazioni saranno raccolte ed ufficializzate in una successiva circolare dell’amministrazione finanziaria. Ne anticipiamo i contenuti.

LAVORO (pag. 45)

Più tutele per i lavoratori autonomi e “lavoro agile” per quelli subordinati

Lavoro autonomo e “lavoro agile” sono temi che cominciano ad attrarre un’attenzione crescente tra i mass media. Non c’è nulla di concreto, per ora, ma il motivo è questo: in Senato è approdato un disegno di legge (il n. 2233), recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. Gli argomenti del progetto di legge sono concentrati, da una parte sul riconoscimento del lavoro autonomo minore quale forma di lavoro indipendente da tutelare in modo rafforzato, dall’altra su una sorta di tempo supplementare della riforma Jobs ACT che intende introdurre uno strumento di flessibilità per favorire l’articolazione della prestazione di lavoro subordinato slegato dal tempo e, soprattutto, dal luogo di svolgimento della prestazione (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”).

Diciamo subito che nel primo caso le misure previste sembrano effettivamente cogliere un’esigenza concreta e generalizzata; nel secondo caso, invece, abbiamo la sensazione che il provvedimento resterebbe ad esclusivo uso di poche (grandi) imprese.

In questo numero come sarà il nuovo welfare per il lavoro autonomo ed il lavoro agile (smart working): subordinato, ma senza sede ed orario.

LAVORO (pag. 46)

Dimissioni solo online: i chiarimenti del ministero

«Cestinabili» le dimissioni cartacee e verbali del lavoratore. Sono del tutto inefficaci e, pertanto, il datore di lavoro non deve tenerne conto, nel caso qualche lavoratore dipendente decida di usare le vie brevi e non compili il modulo telematico della nuova procedura c.d. delle “dimissioni online”. A precisarlo è il ministero del lavoro che, a due mesi dall’entrata in vigore della nuova modalità di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (appunto, quella del modulo telematico compilabile solo online), ha fornito numerosi chiarimenti sotto forma di FAQ (cioè risposte a domande frequenti). Una di queste riguarda, come accennato, l’ipotesi in cui il lavoratore presenti ancora le dimissioni su carta o verbalmente: non sono valide, ha precisato il ministero. Aggiungendo che, per dimettersi, il lavoratore non ha altra via che l’online, perché il modulo telematico è la “forma tipica” decisa dalla legge per la manifestazione della volontà di recedere da un rapporto di lavoro. In questo numero i principali chiarimenti.

INSERTO

Dichiarazione dei redditi e Irap dei professionisti

In un inserto di 56 pagine la guida pratica per non commettere errori – Il debutto del regime forfetario per i lavoratori autonomi di dimensioni ridotte – Tutti gli oneri che tagliano il conto dell’Irpef – Il Quadro AC che deve essere compilato dagli amministratori di condominio.

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