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Leggi Illustrate N. 407

15 Febbraio 2016
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Leggi Illustrate N. 407
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FISCO (pag. 3)

Imu e Tasi: il saldo 2015

A metà dicembre, come di consueto, l’agenda fiscale riserva lo sgradito appuntamento con il pagamento a saldo dei tributi locali che gravano sul “mattone” e sui terreni, vale a dire l’IMU, l’imposta municipale sugli immobili, e la TASI, la tassa sui servizi indivisibili, cioè quelli che l’amministrazione comunale fornisce indistintamente all’intera cittadinanza e non può addebitare al singolo in maniera puntuale, considerata l’impossibilità a stabilirne l’effettiva fruizione (illuminazione pubblica, parcheggi, giardini, servizi cimiteriali, pulizia e manutenzione delle strade, vigilanza, sicurezza, protezione civile, ecc.).

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A pagare l’IMU sono chiamati, in linea generale, tutti coloro che possiedono immobili, sia terreni che fabbricati. Come tutte le regole, anche questa ha le sue eccezioni. Infatti, non sono assoggettati al tributo: l’abitazione principale “non di lusso” ovvero, per meglio dire, non appartenente ad una delle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi artistici e storici), e le relative pertinenze; le situazioni assimilate per legge all’abitazione principale (ad esempio, l’unica casa posseduta in Italia – e non data in locazione o comodato – da cittadini italiani residenti all’estero e titolari di pensione estera oppure, per decisione del Comune, l’appartamento concesso in uso gratuito ai figli o quello di anziani e disabili che prendono la residenza in un istituto di ricovero o sanitario); i fabbricati rurali strumentali; i fabbricati “merce”, cioè quelli costruiti da imprese edili e destinati alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e sempre che, nel frattempo, non siano dati in affitto.

La TASI, invece, ha il suo “bersaglio” principale proprio nell’abitazione principale “non di lusso” che, come appena ricordato, è esente da IMU (questo, almeno, fino all’anno in corso; dal 2016, infatti, come prevede il disegno di legge di stabilità attualmente all’esame del Parlamento, per l’abitazione principale non sarà più dovuta neanche la TASI). Tuttavia, nulla vieta al Comune – se non il vincolo di rispettare determinati limiti di tassazione complessiva tra i due tributi – di prevedere l’applicazione della TASI anche nei confronti degli altri immobili (seconde case, negozi, aree edificabili, ecc.), pure se già assoggettati ad IMU. Il tributo sui servizi indivisibili, inoltre, presenta una rilevante particolarità: se l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario, ad esempio l’inquilino o il comodatario, una parte del tributo grava su quest’ultimo. Tale quota, compresa tra il 10 e il 30%, è stabilita dal Comune; se l’amministrazione locale non adotta alcuna decisione, vale la percentuale minima del 10%.

Attenzione: più di 1.500 Comuni hanno modificato le aliquote, rispetto all’anno scorso, dopo il termine consentito dalla legge (31 luglio 2015). A rigore il contribuente ha diritto di non applicarle. Tuttavia, un emendamento alla Legge di stabilità 2016, in vigore dal prossimo 1° gennaio legittimerà le aliquote tardive (comunque adottate entro il 30 settembre scorso).

PREVIDENZA (pag. 11)

Dal 2016 in pensione più tardi e nuova sforbiciata all’assegno

Due brutte notizie per i lavoratori in vista del nuovo anno. La prima: ci vorranno quattro mesi in più per andare in pensione. La seconda: chi potrà farlo, riceverà un assegno più magro all’incirca di un 2%. rispetto a quello riconosciuto a chi è andato prima in pensione. Le due novità scaturiscono dall’entrata in vigore di altrettanti decreti ministeriali: il dm 16 dicembre 2014 che adegua tutti i requisiti di tutte le pensioni alla c.d. “speranza di vita”; il dm 22 giugno 2015 che fissa i coefficienti di calcolo delle pensioni, validi nel triennio 2016/2018.

PREVIDENZA (pag. 12)

Gestione separata e altri contributi: come sommarli per la pensione

Per raggiungere il requisito contributivo per la pensione (vecchiaia, anticipata, ecc.), l’iscritto alla Gestione Separata dell’Inps può sommare eventuali spezzoni di contributi pagati alle altre gestioni dell’Inps (lavoratori dipendenti, pubblici e privati, o autonomi. Può farlo ricorrendo alla c.d. “facoltà di computo”, se ha contributi versati al 31 dicembre 1995 in misura inferiore a 18 anni (ricade cioè nel regime “misto”), ma con la conseguenza penalizzante di ricevere la pensione interamente calcolata con la regola contributiva.

PREVIDENZA (pag. 13)

Reversibilità delle pensioni: regole comuni (pubblico e privato)

Una sola disciplina per le pensioni di reversibilità. All’indomani dell’accorpamento di tutte le gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici e privati, all’Inps, l’istituto ha emanato nuove linee guida per il riconoscimento della pensione ai familiari superstiti del congiunto deceduto, pensionato o ancora lavoratore, uniche per ogni possibile situazione. L’intervento dell’Inps è giustificato proprio dalla necessità di garantire parità di trattamento ai cittadini (ossia uniformità delle regole d’erogazione), in conseguenza del fatto che negli ultimi anni l’Inps – che è da sempre responsabile della previdenza dei lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato – ha assunto anche i compiti di amministrazione di altre gestioni previdenziali:

  1. a) dell’ex Inpdap (dipendenti pubblici) dell’ex Enpals (lavoratori dello sport e spettacolo), soppressi a far data dal 1° gennaio 2012 dall’art. 21 del dl n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011;
  2. b) dell’ex Ipost (istituto postelegrafonici), soppresso a decorrere dal 31 maggio 2010 dall’art. 7 del dl n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.

LAVORO (pag. 43)

Va avanti la riforma degli appalti pubblici

Il nuovo codice degli appalti ha fatto un altro passo avanti. Il via libera in seconda lettura da parte della Camera dei Deputati è arrivato lo scorso 17 novembre. Prenderà il posto di quello attualmente in vigore, contenuto nel decreto legislativo numero 163 del 2006. L’ultima fase del “ping pong” in Parlamento si concluderà al Senato: difficilmente potranno esserci ulteriori modifiche. Si tratta, tuttavia, di una legge delega, cioè della legge con cui il Governo viene autorizzato dal Parlamento a varare concretamente il nuovo codice, nell’ambito dei principi fissati appunto nella legge delega. C’è tempo fino ad aprile 2016. Infatti, la necessità di una riforma complessiva del settore c’è imposta, con questa scadenza, da una direttiva dell’Unione europea.

FISCO (pag. 45)

Acconto Iva: l’appuntamento tra Natale e Capodanno

Consueto appuntamento con l’acconto Iva, tra Natale e Capodanno, per la maggior parte dei contribuenti titolari di partita Iva (commercianti, artigiani, imprenditori, professionisti e società), sia mensili che trimestrali, tenuti alle liquidazioni e ai versamenti periodici. Si tratta di versare, entro il 27 dicembre, un anticipo sull’ultima liquidazione dell’anno, sempre che l’importo dovuto raggiunga almeno 103,29 euro.

Oltre che per mancato raggiungimento della soglia minima, l’adempimento non va effettuato da:

  • chi ha cessato l’attività entro il 30 novembre 2015, se mensile, ovvero entro il 30 settembre 2015, se trimestrale;
  • chi ha iniziato l’attività nel 2015;
  • coloro che risultavano a credito nell’ultimo periodo del 2014 o che presumono di esserlo nella prossima dichiarazione, se contribuenti trimestrali, ovvero nella prossima liquidazione, se mensili;
  • coloro che nel 2015 hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili;
  • i produttori agricoli in regime di esonero o in regime semplificato;
  • i contribuenti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
  • le associazioni sportive dilettantistiche, quelle senza fini di lucro e le pro-loco in regime forfetario;
  • i contribuenti che adottano il regime dei “nuovi minimi” o il regime forfetario.

Per determinare l’acconto Iva sono previste tre modalità alternative (è facoltà del contribuente scegliere quale adottare), a seconda che vengano utilizzati dati storici, previsionali o effettivi.

FISCO (pag. 46)

Beni strumentali: all’incasso il bonus per l’acquisto

Tutto pronto per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali (cosiddetto “bonus investimenti”) previsto dall’articolo 18 del DL n. 91/2014 (“decreto competitività”). Si tratta dell’incentivo fiscale spettante ai titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone ed assimilate, società di capitali ed enti soggetti all’IRES, enti non commerciali relativamente alle attività commerciali esercitate, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti) che, nel periodo dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto legge) al 30 giugno 2015, hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, di importo unitario non inferiore a 10.000 euro, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Possono fruirne anche le imprese costituite dopo il 25 giugno 2014.

Il bonus, la cui fruizione non è legata al preventivo assenso dell’Agenzia delle entrate, può essere utilizzato esclusivamente – tramite modello F24 – in compensazione “esterna”, per pagare cioè altri tributi o contributi.

L’amministrazione finanziaria ha istituito uno specifico codice tributo, il “6856”, che sarà operativo a partire dal 1° gennaio 2016.

INSERTO

In un inserto di 56 pagine le aliquote e le detrazioni IMU e TASI nelle città capoluogo.

 

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