(Ministero delle finanze, circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019)
Tutte le delibere regolamentari e tariffarie adottate dalle amministrazioni comunali in materia di entrate tributarie saranno efficaci solo se pubblicate, entro specifici termini, sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze (www.finanze.gov.it); resteranno invece inapplicabili gli atti che, benché approvati dall’ente e pubblicati all’albo pretorio, non siano stati messi in Rete sul portale ministeriale. La novità è stata introdotta dall’articolo 15-bis del DL n. 34/2019 (c.d. “decreto crescita”), che ha conferito a tale passaggio il valore di pubblicità costitutiva per la generalità dei tributi comunali e non più solo per alcuni di essi. Infatti, prima del ricordato intervento normativo, la pubblicazione online sul sito del MEF rappresentava condizione di efficacia per le deliberazioni concernenti le sole IMU, TASI e addizionale comunale all’IRPEF; per gli atti degli altri tributi locali, aveva mera finalità informativa. La circolare ora emanata dal Dipartimento delle finanze fornisce un quadro riepilogativo delle norme che disciplinano la materia, in particolare le modalità di realizzazione e alimentazione di questa enorme banca dati, in cui confluiranno e saranno consultabili tutte le deliberazioni assunte dai Comuni in riferimento ai tributi di propria competenza. Grazie ad essa, i contribuenti, i sostituti d’imposta, i Centri di assistenza fiscale e gli altri intermediari potranno accedere a tutte le informazioni necessarie per l’applicazione del singolo tributo visitando un unico luogo virtuale, senza dover più consultare i siti istituzionali delle diverse amministrazioni. Sarà così possibile individuare con certezza le aliquote o tariffe e i regolamenti, sulla base dei quali bisogna calcolare l’importo dovuto per un determinato anno. È previsto che il MEF, prima di pubblicare l’atto ricevuto dal Comune, faccia una verifica formale in ordine a identità e completezza; ci sarà controllo di merito solo dopo la pubblicazione nel portale. Nel caso individui disposizioni in contrasto con la disciplina statale o, comunque, non riconducibili al legittimo esercizio della potestà regolamentare dell’ente locale, il MEF dovrà avviare un confronto con quest’ultimo, invitandolo a rimuovere in autotutela i vizi di legittimità; eserciterà il potere di impugnativa dinnanzi agli organi della giustizia amministrativa solo qualora il confronto non abbia esito positivo. Pertanto, a partire dall’anno d’imposta 2020, i Comuni dovranno inserire il testo delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative a tutte le loro entrate tributarie nell’apposita sezione del portale delle Finanze; sarà poi il MEF a gestirne la concreta pubblicazione. Questo il timing dettato per consentire che le deliberazioni assunte siano efficaci a partire dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione: – per IMU (imposta municipale propria), TASI (tributo per i servizi indivisibili), TARI (tassa sui rifiuti), CIMP (canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari), TOSAP (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) e ISCOP (imposta di scopo), gli atti dovranno essere trasmessi entro il 14 ottobre dell’anno cui la delibera si riferisce, affinché la pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre. Le delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe pubblicate oltre detta data sono comunque visibili in corrispondenza dell’anno cui si riferiscono, contrassegnate però da un’apposita nota che ne evidenzia l’inefficacia per l’anno di riferimento, con conseguente applicazione delle regole vigenti l’anno prima; – per l’addizionale comunale all’IRPEF, con pubblicazione da effettuare entro il 20 dicembre dell’anno cui la delibera si riferisce, il Comune deve provvedere all’inserimento nel portale con un anticipo, rispetto a quella data, di almeno 7 giorni lavorativi; – per l’imposta di soggiorno e il contributo di sbarco, regolamenti e delibere tariffarie hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione. Pertanto, l’inserimento degli atti da parte del Comune deve avvenire tenendo conto di questa regola e del fatto che il MEF provvede alla pubblicazione entro i 15 giorni lavorativi successivi all’inserimento. Oltre a tutti i tributi comunali, vi è anche un tributo di competenza delle Province la cui efficacia costitutiva è subordinata alla pubblicazione delle relative delibere sul sito www.finanze.gov.it. Si tratta dell’imposta RC auto, in relazione alla quale è stabilito che le variazioni di aliquota hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione sul portale del MEF e che questo vi deve provvedere entro i 7 giorni lavorativi successivi all’inserimento da parte dell’ente. Anche per gli altri tributi provinciali (IPT – imposta provinciale di trascrizione, TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, TOSAP – tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche), è prevista la trasmissione degli atti regolamentari e tariffari al MEF. Questo, dal 2021, ne assicurerà la sola pubblicità informativa (non quella costitutiva) attraverso il sito www.finanze.gov.it. Non essendo fissato per legge un termine entro cui i relativi atti vanno trasmessi, la circolare sollecita che l’inserimento dei dati, per non vanificare la finalità informativa, avvenga in tempo utile per assicurarne la conoscibilità con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei connessi adempimenti.