Lunedì 2 dicembre
DICHIARAZIONI ANNO D’IMPOSTA 2018 – Ultimo giorno per la presentazione, con modalità telematica, dei modelli Redditi 2019, da parte delle persone fisiche, delle società di persone ed enti equiparati nonché delle società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare, ed Irap 2019 da parte dei contribuenti soggetti all’imposta regionale sulle attività produttive.
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare la sesta e ultima rata delle imposte risultanti dal modello Redditi 2019 (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi), dovute dai contribuenti non titolari di partita Iva e non “interessati” dagli ISA: chi ha versato la prima entro il 1° luglio, deve gli interessi dell’1,64%; chi ha versato la prima entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, deve gli interessi dell’1,32%. Invece, per i non titolari di partita Iva “interessati” dall’applicazione degli ISA, si tratta della: terza e ultima rata, con interessi dello 0,66%, se hanno versato la prima entro il 30 settembre; seconda e ultima rata, con interessi dello 0,33%, se hanno versato la prima entro il 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,40%.Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (imposte erariali), 3805 (tributi regionali), 3857 (tributi locali).
ACCONTI 2019 – Scade il termine per pagare, senza sanzioni e interessi, la seconda o unica rata di acconto delle imposte risultanti dai modelli Redditi e Irap 2019. Questi i codici tributo da riportare nel modello F24: 4034 (Irpef); 2002 (Ires); 3813 (Irap); 1794 (imposta sostitutiva regime dei minimi); 1791 (imposta sostitutiva regime forfetario); 4045 (Ivie); 4048 (Ivafe); 1841 (cedolare secca).
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° novembre 2019 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si paga con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).
LIQUIDAZIONE IVA – I soggetti passivi Iva devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate nel terzo trimestre.
ESTEROMETRO – I contribuenti Iva devono comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nel mese di ottobre verso e da soggetti non stabiliti in Italia; sono escluse le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale oppure sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.
ROTTAMAZIONE TER – Chi ha aderito entro il 30 aprile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 2001 al 2017, deve pagare la seconda rata. Invece, chi ha presentato istanza entro luglio, versa l’intera somma dovuta o la prima rata, pari al 20% del totale.
SALDO E STRALCIO – Le persone fisiche in difficoltà economica, ammesse alla definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi affidati all’agente della riscossione tra 2001 e 2017, devono versare l’intero importo per la regolarizzazione o la prima di cinque rate, pari al 35% del totale.
DEFINIZIONE LITI PENDENTI – Ultimo giorno per versare la terza rata delle somme dovute per la definizione agevolata delle controversie fiscali in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
DEFINIZIONE PVC – Ultimo giorno per versare la terza rata delle somme dovute per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.
Lunedì 16 dicembre
IMU e TASI – Ultimo giorno per effettuare il versamento del saldo dell’IMU e della TASI dovute per l’anno 2019 (vedi approfondimento all’interno della rivista).
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di novembre 2019. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6011 (Iva mensile – novembre).
RITENUTE – I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di novembre. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef); 1919 (canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve).
CONDOMINIO – I condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese di novembre sui corrispettivi pagati per opere o servizi (manutenzione o ristrutturazione dell’edificio e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine, ecc.). Questi i codici tributo da riportare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).
Venerdì 20 dicembre
CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute operate sui corrispettivi pagati nel periodo giugno-novembre 2019 per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di 500 euro al 30 novembre 2019. Questi i codici tributo da indicare nel modello F24 per le ritenute a titolo di acconto, rispettivamente, dell’Irpef e dell’Ires dovuta dal percipiente: 1019 e 1020.
Venerdì 27 dicembre
ACCONTO IVA – I contribuenti Iva, soggetti agli obblighi di liquidazione mensile o trimestrale, devono versare in via telematica, l’acconto Iva per il 2019. Questi i codici tributo da indicare in F24: 6013 per i contribuenti mensili, 6035 per quelli trimestrali (vedi articolo su questo numero).
INTRASTAT – Scade il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle dogane o all’Agenzia delle entrate gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie (modelli Intrastat) effettuate nel mese di novembre (operatori con obbligo mensile).
Martedì 31 dicembre
DICHIARAZIONE IMU – Ultimo giorno per segnalare le variazioni intervenute nel 2018, incidenti sull’ammontare dell’imposta e non diversamente conoscibili dal Comune impositore. La dichiarazione va presentata con una delle seguenti modalità: consegna diretta all’ente; raccomandata all’Ufficio tributi; invio tramite PEC; trasmissione telematica (vedi approfondimento all’interno della rivista).
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° dicembre 2019 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si paga con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).
ESTEROMETRO – I contribuenti Iva devono comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nel mese di novembre verso e da soggetti non stabiliti in Italia; sono escluse le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale oppure sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.