(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 96 del 20 novembre 2019)
Definiti i codici tributo con i quali le imprese che hanno realizzato interventi di efficienza energetica e rischio sismico su singole unità immobiliari e che, acconsentendo alla richiesta del cliente, hanno applicato lo sconto sul corrispettivo possono recuperare tale importo, in compensazione, sotto forma di credito d’imposta. In pratica, in questi casi, il beneficio fiscale spettante al contribuente per gli interventi agevolati viene anticipato dal fornitore che ha eseguito i lavori medesimi. L’istituzione dei due codici (“6908” per l’ecobonus e “6909” per il sisma bonus) discende da una norma del DL 34/2019 (“decreto crescita”), che, per i contribuenti beneficiari delle citate detrazioni, ha introdotto la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo di tali “sconti” nella dichiarazione dei redditi, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo da pagare alla ditta che ha fornito la prestazione. A quest’ultima, l’importo anticipato è restituito come credito d’imposta, da fruire in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo (l’eventuale quota non utilizzata nell’anno di fruibilità non è perduta, ma è sfruttabile in quelli successivi, fermo restando che non può essere richiesta a rimborso). In alternativa, l’impresa può accelerare il recupero delle somme cedendo a sua volta il credito ai propri fornitori di beni e servizi. Questi ultimi non hanno la possibilità di ulteriori cessioni e devono per forza utilizzare il credito in compensazione, spalmato su più anni. Come stabilito dal provvedimento del 31 luglio 2019 dell’Agenzia delle entrate, il fornitore può recuperare lo sconto a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui il contribuente beneficiario della detrazione ha comunicato al Fisco l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura (la comunicazione della scelta deve avvenire – via Internet o compilando un apposito modello presso gli uffici locali delle Entrate – entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto al bonus). Il fornitore, prima di poter utilizzare il credito, avvalendosi di apposite funzionalità presenti nell’area riservata del sito delle Entrate, deve confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare di aver effettuato lo sconto. Il modello F24 predisposto dal fornitore deve viaggiare esclusivamente attraverso i servizi telematici del Fisco (non anche quelli di home banking offerti dagli istituti bancari e da Poste italiane), pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Ciò consente all’amministrazione finanziaria di effettuare controlli automatizzati già in fase di elaborazione delle deleghe di pagamento, in modo tale da verificare in tempo reale che l’ammontare del credito indicato in compensazione non ecceda la quota disponibile per ciascuna annualità, anche tenendo conto di precedenti fruizioni. In caso contrario, l’F24 viene scartato e la circostanza, tramite apposita ricevuta telematica, è segnalata a chi l’ha trasmesso. Tornando ai codici appena istituiti, gli stessi devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, se il contribuente è tenuto a riversare il credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è utilizzabile la quota del credito d’imposta a fronte dello sconto praticato (ad esempio, per gli sconti praticati nel 2019, quando si utilizza in compensazione la prima quota del credito, nell’F24 deve essere indicato l’anno “2019”; per l’utilizzo della seconda quota, fruibile dal 1° gennaio 2020, andrà riportato come anno di riferimento il “2020”, e così via). Per le quote non compensate nell’anno di fruibilità ma in anni successivi, bisogna indicare, quale anno di riferimento, quello originario di fruibilità.