Adozioni internazionali e deducibilità degli incontri successivi

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 85/E del 9 ottobre 2019)
In caso di adozione internazionale, le spese sostenute dai genitori per incontri successivi possono essere dedotte dal reddito complessivo ai fini Irpef soltanto nel caso in cui le verifiche siano necessarie per portare a compimento la procedura, perché così previsto dall’accordo stipulato con il Paese di provenienza del minore. Alcuni Stati, infatti, richiedono periodicamente, secondo scadenze indicate nell’accordo, l’elaborazione e la trasmissione di relazioni sulle condizioni del minore adottato e sul livello di integrazione del bambino nel nuovo contesto familiare e sociale. A tal fine, l’ente autorizzato cui è stato conferito mandato all’adozione acquisisce dagli “aspiranti” genitori una dichiarazione con la quale gli stessi si impegnano, per l’intero periodo previsto dall’accordo con il Paese di provenienza del bambino, a fornire loro le notizie necessarie per predisporre le relazioni. Tali incontri periodici, pertanto, si configurano come un adempimento strettamente correlato all’iter per l’adozione internazionale Ne consegue che le relative spese sono deducibili, così come qualsiasi altra spesa documentata finalizzata all’adozione del minore.
La disposizione normativa di riferimento è l’articolo 10 del Tuir, che, alla lettera l-bis del comma 1, sancisce la deducibilità del 50% delle spese sostenute per l’espletamento della procedura di adozione internazionale di minori stranieri. Più volte l’amministrazione finanziaria ha chiarito che, ai fini della deduzione, non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo, potendosi prescindere dalla effettiva conclusione e dall’esito della procedura di adozione. Rientrano tra le spese agevolabili, purché debitamente documentate e certificate dall’ente autorizzato, quelle per: la legalizzazione o traduzione dei documenti, la richiesta di visti, i trasferimenti, il soggiorno all’estero, l’eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti e, appunto, gli incontri post adottivi ai fini della verifica del corretto inserimento del minore.