Martedì 1° ottobre
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° settembre 2019 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si paga con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).
Mercoledì 16 ottobre
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare la quinta rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi) ed Irap 2019, dovute dai contribuenti titolari di partita Iva che esercitano attività per le quali non sono stati approvati gli ISA: chi ha versato la prima entro il 1° luglio, deve gli interessi dell’1,16%; chi ha versato la prima entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, deve gli interessi dello 0,84%. La scadenza vale anche per il saldo Iva 2018, se si è scelto di differirne il pagamento maggiorando l’importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine del 16 marzo. Si tratta, invece, della seconda rata – con interessi dello 0,18% – per i contribuenti titolari di partita Iva “interessati” dall’applicazione degli ISA, che hanno versato la prima rata entro il 30 settembre.Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (imposte erariali), 3805 (tributi regionali), 3857 (tributi locali).
RITENUTE – I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di settembre. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef); 1919 (canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve).
CONDOMINIO – I condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese di settembre sui corrispettivi pagati per opere o servizi (manutenzione o ristrutturazione dell’edificio e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine, ecc.). Questi i codici tributo da riportare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di settembre. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6009.
IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare, tramite F24, l’ottava rata dell’Iva relativa al 2018, con applicazione degli interessi del 2,31%. L’adempimento riguarda chi ha scelto di pagare a rate l’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. Vanno indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668 (interessi).
Lunedì 21 ottobre
BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE – I soggetti che emettono e-fatture devono pagare l’imposta di bollo per quelle del terzo trimestre. Due le possibili modalità: servizio nell’area riservata del sito delle Entrate, con addebito su conto corrente; F24 predisposto dalla stessa Agenzia.
Venerdì25 ottobre
730 INTEGRATIVO – Ultimo giorno per presentare un modello 730/2019 integrativo di quello originario, con cui rimediare ad errori e/o dimenticanze la cui correzione genera un rimborso o un minor debito, come l’inserimento di oneri detraibili o deducibili, precedentemente dimenticati. Il modello va presentato sempre a un Caf o un professionista abilitato, anche se l’assistenza fiscale per la prima dichiarazione è stata prestata dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico).
Mercoledì 30 ottobre
SOGGETTI ISA – Scade il termine, per i contribuenti “interessati” dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, titolari e non di partita Iva, per versare, in unica soluzione o come prima rata, le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed Irap per il periodo d’imposta 2018, con la maggiorazione dello 0,40%. Questi i principali codici tributo da indicare nell’F24: 4001 (Irpef saldo); 4033 (Irpef acconto prima rata); 4200 (acconto Irpef redditi a tassazione separata); 3800 (Irap saldo); 3812 (Irap acconto prima rata); 3801 (addizionale regionale Irpef); 3844 (addizionale comunale Irpef); 3843 (acconto addizionale comunale Irpef); 1842 (cedolare secca saldo); 1840 (cedolare secca acconto prima rata); 1792 (regime forfetario saldo); 1790 (regime forfetario acconto prima rata); 1795 (“nuovi minimi” saldo); 1793 (“nuovi minimi” acconto prima rata); 4041 (Ivie saldo); 4044 (Ivie acconto prima rata); 4043 (Ivafe saldo); 4047 (Ivafe acconto prima rata); 6494 (Indici sintetici di affidabilità fiscale, adeguamento Iva). Se non effettuato entro il 18 marzo, si può pagare anche il saldo Iva 2019 (codice tributo 6099), aggiungendo gli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo a quella data e fino al 30 giugno.
Giovedì 31 ottobre
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare la quinta rata delle imposte risultanti dal modello Redditi 2019 (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi), dovute dai contribuenti non titolari di partita Iva e non “interessati” dagli ISA: chi ha versato la prima entro il 1° luglio, deve gli interessi dell’1,31%; chi ha versato la prima entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, deve gli interessi dello 0,99%. Si tratta, invece, della seconda rata per i non titolari di partita Iva “interessati” dall’applicazione degli ISA: chi ha versato la prima entro il 30 settembre, deve gli interessi dello 0,33%; chi ha versato la prima entro il 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,40%, non paga interessi.Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (imposte erariali), 3805 (tributi regionali), 3857 (tributi locali).
MODELLO 770 – Ultimo giorno utile per presentare, con modalità telematica, la dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770/2019. Termine di scadenza anche per trasmettere le Certificazioni uniche 2019 non contenenti dati utili per predisporre le dichiarazioni dei redditi precompilate.
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° ottobre 2019 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si paga con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).