Prima casa venduta prima di 5 anni in base ad accordi di separazione: i benefici fiscali restano

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 80 del 9 settembre 2019)

I coniugi che, a seguito di accordi raggiunti in sede di separazione, rivendono a una terza persona, prima che siano trascorsi 5 anni e a prescindere dal successivo riacquisto infrannuale di un immobile da adibire ad abitazione principale, l’appartamento comprato con i benefici “prima casa” non decadono dagli stessi. Infatti, benché la norma agevolativa ne preveda la perdita in caso di cessione anticipata non seguita da un nuovo acquisto entro un anno, la legge n. 74/1987 (“Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio”) esenta dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altra tassa tutti gli “atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio”. Con la risoluzione n. 80/2019, dunque, l’Agenzia delle entrate si adegua all’orientamento espresso dalla Corte di cassazione, abbandonando la sua precedente interpretazione restrittiva fornita con la circolare n. 27/2012. In quel documento, infatti, aveva negato l’applicabilità dell’esenzione nell’ipotesi di vendita a terzi concordata in fase di separazione/divorzio. Si trattava, in particolare, nell’ambito di un procedimento di separazione, della vendita della ex casa coniugale, con corrispettivo incassato da uno solo dei coniugi; per non decadere dall’agevolazione, quest’ultimo – secondo l’Agenzia – avrebbe dovuto acquistare, entro un anno dalla cessione, un’altra casa da destinare a propria abitazione principale. L’amministrazione finanziaria motiva il mutamento di indirizzo, prendendo le mosse dalla recente sentenza n. 7966 del 21 marzo scorso, nella quale i giudici di legittimità hanno affermato che: l l’articolo 19 della legge n. 74/1987 ha una portata generale, per cui l’esenzione dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati a seguito del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione personale tra coniugi, si applica in maniera indistinta sia agli atti eseguiti all’interno della famiglia sia a quelli effettuati nei confronti di terzi; l la ratio di quella norma è agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio; l recuperare l’imposta a seguito della inapplicabilità dell’agevolazione prima casa significherebbe, in sostanza, assoggettare a tassazione un trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell’accordo tra i coniugi, andando palesemente in senso contrario alla ratio della disposizione normativa. Pertanto, la cessione a terzi di un immobile comprato con l’agevolazione prima casa, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice e finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal beneficio.