Gli ultimi chiarimenti delle entrate in materia di “ISA”

(Agenzia delle entrate, circolare n. 20/E del 9 settembre 2019)

Dopo i primi chiarimenti della circolare n. 17/E del 2 agosto, l’Agenzia delle entrate è tornata sull’argomento “indici sintetici di affidabilità fiscale” (al quale leggi illustrate ha dedicato l’inserto del mese scorso), emanando una seconda circolare, la n. 20/E del 9 settembre. Il nuovo documento, che raccoglie le risposte a quesiti posti dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali, fornisce ulteriori indicazioni, utili per la corretta applicazione degli ISA in relazione all’annualità 2018. Come noto, i contribuenti coinvolti hanno potuto versare le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap ed Iva entro il 30 settembre senza alcun onere aggiuntivo; l’adempimento può essere ancora effettuato entro il 30 ottobre, con una maggiorazione dello 0,40%. Di seguito, in sintesi, le principali precisazioni arrivate con la circolare n. 20/2019. CAUSE DI ESCLUSIONE Se la condizione che configura una fattispecie di non normale svolgimento dell’attività dura per più periodi d’imposta (è il caso, ad es., dell’impresa che concede in affitto l’unica azienda con contratto per sei anni), il contribuente è escluso dall’applicazione degli ISA in tutte le annualità “coinvolte”. La situazione dell’impresa che ha svolto due attività e ha cessato quella prevalente in termini di ricavi realizzati va considerata come modifica dell’attività esercitata in corso d’anno, con conseguente esclusione dall’applicazione degli ISA. È, però, richiesto che le due attività (quella cessata, da cui sono stati tratti i maggiori ricavi, e quella che si continua) abbiano codici non compresi nello stesso ISA. Anche la situazione dell’impresa che durante l’anno inizia, in aggiunta a quella già svolta, un’altra attività da cui, fin dal primo periodo, consegue la maggior parte dei ricavi (divenendo attività prevalente) si considera modifica dell’attività, in quanto la nuova sostituisce, in termini di prevalenza dei ricavi, la precedente. In tal caso, sussistono le condizioni di non normale svolgimento dell’attività che comportano la non applicabilità degli indici, sempre che i due codici non appartengano allo stesso ISA. Oltre che i “nuovi minimi” e i “forfetari”, non devono applicare gli Isa i soggetti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. Tra questi rientrano coloro che, potendo fruire del regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991, calcolano il reddito imponibile applicando, ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, un determinato coefficiente (associazioni e società sportive dilettantistiche; pro loco; bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc.). Non è prevista esclusione dall’applicazione degli ISA per le società cooperative a mutualità prevalente, quelle che svolgono l’attività più che altro in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi ovvero si avvalgono in prevalenza, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci o degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Tali soggetti, tuttavia, in caso di attività svolte in via non esclusiva, laddove necessario, possono specificare nelle “note aggiuntive” del modello che il perseguimento di fini mutualistici ha inciso in maniera rilevante sulle dinamiche imprenditoriali, condizionando negativamente il risultato dell’applicazione degli indici sintetici. COMPILAZIONE DEI MODELLI Sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità, tra l’altro, i contribuenti che svolgono un’attività dalla quale conseguono redditi appartenenti ad una categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA. La situazione riguarda, ad esempio, una società di geometri operante con il codice 71.12.30 (“Attività tecniche svolte da geometri”); per tale attività, infatti, esiste il modello ISA AK03U, che, però, è stato predisposto per accogliere esclusivamente i dati derivanti da attività di lavoro autonomo. In tal caso, per la società, sussiste causa di esclusione dagli indici sintetici. Un paio di precisazioni per il modello ISA AG70U, la cui compilazione interessa le società che svolgono “Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti macchinari industriali” (codice attività 81.22.02). In particolare: i righi E01 “Appalto pubblico” ed E02 “Subappalto”, in cui si riportano distinte le ore effettivamente lavorate nell’anno, vanno compilati solo se l’impresa opera con una di quelle due modalità di acquisizione dei lavori (pertanto, la società che acquisisce incarichi direttamente da altre società private può lasciarli vuoti); i righi E03 “In proprio” ed E04 “Affidata a terzi”, deputati all’indicazione separata delle ore effettivamente lavorate nel periodo d’imposta, vanno compilati a prescindere dalle informazioni dei precedenti righi E01 ed E02, quindi non solo in relazione ai lavori derivanti da appalto pubblico/subappalto, ma anche per quelli affidati da società private. DATI DELLE PRECOMPILATE Per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia (sono quelli che valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, come il valore aggiunto per addetto), il contribuente può modificare i dati precalcolati forniti dall’Agenzia delle entrate. Per le variabili che non è possibile modificare (“Numero di periodi d’imposta in cui è stato presentato un modello degli studi di settore e/o dei parametri nei sette periodi d’imposta precedenti”, “Media di alcune variabili dichiarate dal contribuente con riferimento ai sette periodi d’imposta precedenti”, “Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi”, “Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto”), il contribuente, se rileva disallineamenti, può fornire elementi esplicativi nelle apposite “note aggiuntive” del modello. Attraverso questa casella, il contribuente può fornire all’Agenzia delle entrate, in caso di discordanza con i risultati scaturirti dall’applicazione degli ISA, informazioni ed elementi giustificativi, allo scopo di evitare l’inserimento nella lista delle posizioni maggiormente a rischio, sottoposte a controllo. PUNTEGGIO ATTRIBUITO A SEGUITO DELL’APPLICAZIONE DEGLI ISA L’attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta, da solo, attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria. Invece, un livello di affidabilità minore o uguale a 6 non innesca automaticamente una procedura di verifica, ma è valutato da Agenzia delle entrate e Guardia di finanza nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione. REGIME PREMIALE Il contribuente che, in relazione agli ISA 2019 (Redditi 2018), acquisisce il punteggio 8, grazie al quale è esonerato dal visto di conformità per la compensazione di crediti Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui e di crediti Irpef/Ires e Irap per un importo non superiore a 20.000 euro annui, per fruire materialmente del “premio” non deve aspettare la presentazione del modello ISA 2019, la cui scadenza è fissata al prossimo 30 novembre: i crediti in questione sono compensabili a partire dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta nel quale sono maturati. Il riconoscimento dei benefici premiali è vincolato all’esito dell’applicazione degli ISA al momento della presentazione della dichiarazione nei termini ordinari, con la conseguenza che, in caso di successiva correzione della dichiarazione da cui scaturisca un maggiore punteggio di affidabilità, non è possibile avvalersi dei benefici collegati al nuovo “voto”. La spettanza dei premi è subordinata alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente siano corretti e completi, in caso di crediti compensati senza visto di conformità e di beneficio rivelatosi poi non spettante per un qualsiasi motivo (errore, dichiarazione integrativa, lettera di compliance, accertamento, ecc.), è previsto il recupero dei crediti utilizzati nonché l’applicazione della sanzione fissata per l’ipotesi di omesso versamento, pari al 30% del credito compensato indebitamente. Se si svolgono diverse attività, per alcune delle quali viene dichiarato reddito d’impresa e per altre redditi non interessati agli ISA, gli indici vanno applicati alle sole attività che generano reddito d’impresa. Pertanto, il contribuente che svolge sia attività agricola, svolta nei limiti dell’articolo 32 del Tuir (quindi, produttrice di redditi fondiari ed esclusa dall’applicazione degli ISA), sia attività agrituristica, con determinazione del reddito d’impresa in modo analitico, soggetta agli ISA, deve applicare gli indici sintetici solo per quest’ultima. Se ottiene un risultato di affidabilità pari a 9, può fruire dell’innalzamento della soglia oltrepassata la quale occorre il visto di conformità per compensare crediti ovvero la prestazione di garanzia per ottenere rimborsi Iva; a tal fine, infatti, non è di ostacolo la circostanza che la dichiarazione riguardi anche attività non soggette agli ISA. Analogamente, può fruire anche degli altri effetti premiali: esclusione dalla determinazione sintetica del reddito; riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento sull’attività soggetta agli ISA; esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici con riferimento all’attività soggetta agli ISA. La soglia complessiva dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia, pari a 50.000 euro, si riferisce alle richieste di compensazione o di rimborso effettuate nell’anno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che nel 2020 ha già richiesto rimborsi Iva per 43.000 euro (25.000 emergenti dalla dichiarazione annuale per il 2019 e 18.000 relativi al primo trimestre 2020), se nei successivi mesi del 2020 volesse richiedere un rimborso di 22.000 euro per il secondo trimestre 2020, non potrebbe fruire dell’esonero. Tale richiesta, infatti, farebbe superare la soglia dei 50.000 euro annui imposti dalla norma quale importo massimo del beneficio, in quanto nel conteggio vanno considerati anche gli importi di 25.000 euro (dichiarazione annuale per il 2019) e 18.000 euro (primo trimestre 2020), non rilevando che gli stessi si riferiscono a due periodi d’imposta diversi. ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI Se dall’applicazione degli ISA emerge un esito che mostra la possibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per massimizzare il punteggio di affidabilità, cioè per ottenere 10, non è obbligatorio raggiungere quel risultato, potendo indicare anche importi inferiori a quello proposto dal software. Non tutti gli indicatori elementari sono sensibili agli eventuali ulteriori componenti positivi indicati per migliorare il profilo di affidabilità; alcuni, infatti, hanno lo scopo di segnalare al contribuente errori di compilazione o anomalie economiche, per favorirne la correzione. Se i dati anomali non vengono corretti, il punteggio dello specifico indicatore non migliora, condizionando anche quello finale dell’ISA. Gli indicatori elementari per i quali è possibile migliorare il punteggio di affidabilità inserendo ulteriori componenti positivi sono evidenziati in una scheda di dettaglio del software “Il tuo Isa 2019”. L’eventuale anomalia scaturente dagli indicatori “Durata e decumulo delle scorte” e “Incidenza dei costi residuali di gestione” può essere rimossa solo correggendo i dati rilevati come anomali, in quanto gli eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati dal contribuente per migliorare il proprio profilo di affidabilità non migliora il punteggio dei singoli indicatori.