(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 52/E del 21 maggio 2019)
Le piccole e medie imprese ammesse, per l’esercizio 2018, al c.d. “bonus quotazioni” possono finalmente sfruttare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta comunicato loro dal Ministero dello sviluppo economico. L’incentivo in questione è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018 a favore delle PMI che avviano (e portano a conclusione positivamente) una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (si definiscono piccole imprese quelle con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio sotto i 10 milioni di euro; sono invece medie imprese quelle che hanno meno di 250 occupati e fatturato annuo o totale di bilancio sotto i 43 milioni di euro).
Il bonus spetta fino ad un importo massimo di 500.000 euro, è pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti dal 2018 al 2020 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui lo stesso matura e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Non concorre alla formazione della base imponibile né ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) né dell’IRAP e non è soggetto ai limiti annuali di 250.000 euro (utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e di 700.000 euro (compensazioni in F24). Per ottenere l’agevolazione, bisogna farne richiesta al MISE tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo. Entro 30 giorni dal termine per l’invio delle istanze, il ministero comunica agli interessati il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo spettante. Il bonus può essere “speso” dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui ne è stata comunicata l’assegnazione. Il modello F24 deve essere trasmesso solo attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
A tal fine, è stato istituito uno specifico codice tributo (“6901”), da esporre nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, quando l’impresa è tenuta per qualsiasi motivo a riversare il credito, nella colonna “importi a debito versati”). Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento delle spese di consulenza.