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Scadenze fiscali Giugno 2019

3 Giugno 2019
in Scadenze, Scadenze fiscali
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Lunedì 10 giugno

DEFINIZIONE CONTROVERSIE – Per ottenere la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020, il contribuente deve depositare, presso l’organo innanzi al quale pende la lite, copia della domanda di definizione agevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Lunedì 17 giugno

(Scadenza prorogata a questa data poiché il 16 giugno è festivo)

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Sono operativi i servizi di assistenza “agili” dell’Agenzia delle Entrate. Certificati e domande via mail e Pec senza andare in ufficio

IMU/TASI: ACCONTO 2019 – Ultimo giorno per versare gli acconti Imu e Tasi per il 2019. Vanno utilizzati appositi bollettini di conto corrente postale preintestati (rispettivamente, c/c n. 1008857615 e c/c n. 1017381649) o il modello F24, indicando i codici tributo: 3912 (Imu abitazione principale e relative pertinenze); 3914 (Imu terreni); 3916 (Imu aree fabbricabili); 3918 (Imu altri fabbricati); 3925 (Imu immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – Stato); 3930 (Imu per immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – Comune); 3958 (Tasi abitazione principale e relative pertinenze); 3959 (Tasi fabbricati rurali ad uso strumentale); 3960 (Tasi aree fabbricabili); 3961 (Tasi altri fabbricati).

RITENUTE – I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di maggio. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef); 1919 (canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve).

CONDOMINIO – I condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese di maggio sui corrispettivi pagati per opere o servizi (manutenzione o ristrutturazione dell’edificio e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine, ecc.). Questi i codici tributo da riportare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).

IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di maggio 2019. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6005 (Iva mensile – maggio).

IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la quarta rata dell’Iva relativa al 2018, con applicazione degli interessi dello 0,99% mensile. L’adempimento riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668 (interessi).

Martedì 25 giugno

INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, gli elenchi riepilogativi (modelli Intrastat) relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese di maggio (operatori con obbligo mensile).

Lunedì 1° luglio

MODELLO 730/2019 – Gli intermediari abilitati (Caf e professionisti), riguardo i 730/2019 presentati dai contribuenti entro il 22 giugno, devono trasmettere alle Entrate le dichiarazioni elaborate, i prospetti di liquidazione (mod. 730-3), il risultato contabile (mod. 730-4) e le buste con le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille (mod. 730-1). Inoltre, devono rilasciare all’interessato copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione.

MODELLI REDDITI E IRAP 2019: VERSAMENTI – Scade il termine per versare, in unica soluzione o come prima rata, le imposte dovute a saldo in base alle dichiarazioni dei redditi ed Irap per il 2018 e come primo acconto 2019 (l’adempimento può essere rinviato al 31 luglio, pagando una maggiorazione dello 0,40%). Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 4001 (Irpef saldo); 4033 (Irpef acconto prima rata); 4200 (acconto Irpef redditi a tassazione separata); 3800 (Irap saldo); 3812 (Irap acconto prima rata); 3801 (addizionale regionale Irpef); 3844 (addizionale comunale Irpef); 3843 (acconto addizionale comunale Irpef); 1842 (cedolare secca saldo); 1840 (cedolare secca acconto prima rata); 1792 (regime forfetario saldo); 1790 (regime forfetario acconto prima rata); 1795 (“nuovi minimi” saldo); 1793 (“nuovi minimi” acconto prima rata); 4041 (Ivie saldo); 4044 (Ivie acconto prima rata); 4043 (Ivafe saldo); 4047 (Ivafe acconto prima rata); 6494 (Indici sintetici di affidabilità fiscale, adeguamento Iva). Se non effettuato entro il 18 marzo, si può pagare anche il saldo Iva 2018 (codice tributo 6099), aggiungendo gli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo a quella data.

MODELLI REDDITI 2019: PRESENTAZIONE – Ultimo giorno per presentare in forma cartacea, presso un ufficio postale, il modello Redditi 2019 per l’anno d’imposta 2018. Può avvalersi di tale modalità chi non è obbligato alla trasmissione telematica, come l’erede che presenta la dichiarazione per conto di una persona deceduta.

ROTTAMAZIONE-TER – L’agente della riscossione comunica agli interessati l’accoglimento o l’eventuale rigetto dell’istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi a ruolo.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – Scade il termine per pagare, in unica soluzione o come prima rata, l’imposta sostitutiva dell’11% dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni qualificate ovvero del 10% per la rivalutazione delle partecipazioni non qualificate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2019. È anche l’ultimo giorno per pagare, con gli interessi del 3% annuo, la terza e ultima rata dell’imposta per le rivalutazioni effettuate nel 2017 nonché la seconda rata per le rivalutazioni del 2018. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo 8055 (partecipazioni) e 8056 (terreni).

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° giugno 2019 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si paga con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).

CANONE TV – Entro questa data, chi è titolare di un’utenza elettrica residenziale e non possiede televisori, per evitare l’addebito nella bolletta della luce del canone Tv per il secondo semestre 2019, deve presentare una dichiarazione sostitutiva per attestare che in nessuna delle case per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio televisivo, né da lui né da un altro componente della famiglia anagrafica (non deve far nulla chi ha presentato la dichiarazione entro lo scorso 31 gennaio, con validità per l’intero 2019). Il modello si trova sui siti www.agenziaentrate.it e www.canone.rai.it e va inviato telematicamente con le credenziali per i servizi Fisconline o Entratel oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato. In alternativa, può essere spedito, con un documento di riconoscimento, in plico raccomandato senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella postale 22 – 10121 Torino.

ESTEROMETRO – I contribuenti Iva devono comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nel mese precedente verso e da soggetti non stabiliti in Italia. La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale oppure sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.

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