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Scadenze fiscali Febbraio 2019

2 Febbraio 2019
in Scadenze, Scadenze fiscali
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Lunedì 18 febbraio

IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di gennaio. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6001 (Iva mensile – gennaio).

IVA TRIMESTRALE – Ultimo giorno, per i contribuenti Iva trimestrali naturali (o speciali), come autotrasportatori, imprese assicuratrici, benzinai, dentisti e odontotecnici, per versare l’imposta a debito relativa al quarto trimestre 2018. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6034 (Iva trimestrale – 4° trimestre).

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Sono operativi i servizi di assistenza “agili” dell’Agenzia delle Entrate. Certificati e domande via mail e Pec senza andare in ufficio

RITENUTE – Scade il termine a disposizione dei sostituti d’imposta per versare le ritenute operate nel mese precedente. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef); 1919 (canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve). Scade anche il termine per versare, con il codice tributo 1713, il saldo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il TFR maturate nel 2018.

CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi (manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine, ecc.). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).

Lunedì 25 febbraio

INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, in via telematica, gli elenchi riepilogativi (modelli Intrastat) relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Giovedì 28 febbraio

LIQUIDAZIONE IVA – I soggetti passivi Iva devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate nel quarto trimestre solare del 2018.

BOLLO AUTO – Entro questa data va pagata la tassa automobilistica per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, con potenza fino a 35 kilowatt (o 47 CV), il cui precedente bollo è scaduto a gennaio. Il pagamento può avvenire presso le delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai, gli uffici postali.

PRECOMPILATA: INVIO DATI – Ultimo giorno per comunicare all’Anagrafe tributaria una serie di dati, riferiti all’anno 2018, che saranno utilizzati dal Fisco per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata. L’adempimento riguarda: i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, per i dati su interessi passivi e oneri accessori; gli enti previdenziali, per i contributi previdenziali e assistenziali; gli enti e casse con fine esclusivamente assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, per i dati sulle spese sanitarie rimborsate; le forme pensionistiche complementari, per i contributi che non si versano tramite sostituto d’imposta; le banche e Poste italiane, per i dati dei bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica; gli esercenti servizi funerari, per i dati relativi alle spese funebri; gli amministratori di condominio, per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico su parti comuni e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo di locali condominiali; gli asili nido, per i dati dei genitori che hanno pagato le rette per la frequenza degli asili nido e i servizi formativi infantili; le università e gli enti per il diritto allo studio, per i dati su spese universitarie ed eventuali relativi rimborsi; le imprese assicuratrici, per i dati relativi ai premi detraibili; i medici veterinari e le strutture che vendono medicinali per animali, per le spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche; le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni che hanno come scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, per i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili/detraibili eseguite da persone fisiche.

PRECOMPILATA: OPPOSIZIONE – Gli studenti che non vogliono far inserire nella precompilata i dati delle spese universitarie sostenute e degli eventuali relativi rimborsi ricevuti nel 2018 devono esprimere opposizione, compilando l’apposito modello scaricabile dal sito delle Entrate e trasmettendolo, con la fotocopia di un documento d’identità, o per posta elettronica all’indirizzo opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it o via fax al numero 0650762273. È anche l’ultimo giorno per chi vuole opporsi all’utilizzo, sempre ai fini della precompilazione della dichiarazione, dei dati relativi alle spese sostenute nel 2018 per le rette degli asili nido. Il rifiuto va espresso tramite l’apposito modello che, debitamente sottoscritto e unito alla copia di un documento d’identità, deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate o via posta elettronica all’indirizzo opposizioneutilizzospeseasilinido@agenziaentrate.it o via fax al numero 0650762651.

Lunedì 4 marzo

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° febbraio 2019 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si paga con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).

Giovedì 7 marzo

CERTIFICAZIONE UNICA – I sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le “Certificazioni uniche” relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi corrisposti nel 2018, che saranno poi consegnate ai percipienti entro il 31 marzo (quest’anno, il 1° aprile); tali informazioni sono utilizzate dal Fisco per predisporre le dichiarazioni precompilate. Le comunicazioni relative ai redditi esenti e a quelli non destinati ad entrare nella precompilata potranno essere trasmesse entro il 30 settembre.

Venerdì 8 marzo

PRECOMPILATA: OPPOSIZIONE – Chi non vuole far inserire nella dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2018, acquisiti attraverso il Sistema tessera sanitaria, può esprimere la propria opposizione collegandosi al sito www.sistemats.it. Una volta acceduto all’area riservata – con la tessera sanitaria Ts-Cns o le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate – è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci che non si vuole vengano inviate per l’inserimento nella precompilata.

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