Martedì 15 gennaio
ASSISTENZA FISCALE – I sostituti d’imposta che intendono prestare assistenza fiscale nel 2019 devono darne comunicazione diretta ai propri sostituiti, lavoratori dipendenti e pensionati.
Mercoledì 16 gennaio
RAVVEDIMENTO BREVE IMU/TASI – Ultimo giorno per regolarizzare l’insufficiente od omesso versamento del saldo dei due tributi comunali in scadenza lo scorso 17 dicembre, usufruendo della sanzione ridotta all’1,5%. Sono dovuti anche gli interessi legali (al tasso dello 0,3% per i giorni di ritardo dal 18 al 31 dicembre 2018 e dello 0,8% dal 1° gennaio 2019) fino alla data in cui si effettua il pagamento. Sanzioni e interessi vanno versati cumulativamente al tributo.
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese precedente. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6012 (Iva mensile – dicembre).
RITENUTE – Scade il termine a disposizione dei sostituti d’imposta per versare le ritenute operate nel mese precedente. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef).
CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (ad esempio, manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).
Venerdì 25 gennaio
INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, in via telematica, gli elenchi riepilogativi (modelli Intrastat) relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese di dicembre 2018 (operatori con obbligo mensile) o nel quarto trimestre 2018 (operatori con obbligo trimestrale).
Lunedì 28 gennaio
RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA – Ultimo giorno per regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento dell’acconto Iva 2018 (scaduto il 27 dicembre scorso), usufruendo della sanzione ridotta all’1,5% (codice tributo 8904). Sono dovuti anche gli interessi legali al tasso dello 0,3%, per i giorni dal 28 al 31 dicembre 2018, e dello 0,8%, dal 1° gennaio 2019 fino al giorno in cui avviene il pagamento (codice tributo 1991).
Martedì 29 gennaio
RAVVEDIMENTO DICHIARAZIONI 2018 – È l’ultimo giorno utile per regolarizzare l’omessa presentazione, entro il 31 ottobre scorso, dei modelli 2018 Redditi, Irap e 770 (periodo di imposta 2017). Il ravvedimento si perfeziona trasmettendo il modello in via telematica e versando la sanzione ridotta a 25 euro per ciascuna dichiarazione omessa (codice tributo 8911).
Giovedì 31 gennaio
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° gennaio 2019 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si paga con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).
CANONE TV – Chi è titolare di un’utenza elettrica residenziale e non possiede televisori, per evitare l’addebito nella bolletta della luce del canone Tv per il 2019, deve presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attesta che in nessuna delle case per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio televisivo, né da lui né da un altro componente della famiglia anagrafica. Il modello si trova sui siti www.agenziaentrate.it e www.canone.rai.it e va presentato in via telematica o rivolgendosi a un intermediario abilitato; in alternativa, può essere spedito, con un documento di riconoscimento, in plico raccomandato senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella postale 22 – 10121 Torino.
Invece, i contribuenti per i quali non è possibile l’addebito sulle bollette della luce devono pagare il canone annuale (90 euro) oppure la prima rata semestrale (45,94 euro) o trimestrale (23,93 euro). Si versa tramite modello F24, indicando il codice tributo TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato).
BOLLO AUTO – È in scadenza la tassa automobilistica per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, con potenza superiore a 35 kilowatt (o 47 CV), il cui precedente bollo è scaduto a dicembre 2018. Il pagamento può avvenire presso le delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai, gli uffici postali. Per i veicoli di potenza superiore a 185 kW, è dovuta anche l’addizionale erariale di 20 euro per ogni kilowatt eccedente, che si versa tramite modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando il codice tributo 3364.