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Scadenze fiscali Luglio-Agosto 2018

9 Luglio 2018
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DECRETO-LEGGE 16 giugno 2020, n. 52 Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro

Sono operativi i servizi di assistenza “agili” dell’Agenzia delle Entrate. Certificati e domande via mail e Pec senza andare in ufficio

LUGLIO 2018

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Lunedì 2 luglio        

MODELLI REDDITI E IRAP 2018: VERSAMENTI– Scade il termine per versare, in unica soluzione o come prima rata, le imposte dovute a saldo in base alle dichiarazioni dei redditi ed Irap per il 2017 e il primo acconto 2018 (l’adempimento può essere rinviato al 20 agosto, pagando una maggiorazione dello 0,40%).

MODELLI REDDITI 2018: PRESENTAZIONE – Ultimo giorno per presentare in forma cartacea, presso un ufficio postale, il modello Redditi 2018 per l’anno d’imposta 2017. Può avvalersi di tale modalità chi non è obbligato alla trasmissione telematica, come l’erede che presenta la dichiarazione per conto di una persona deceduta.          

ROTTAMAZIONE-BIS– L’agente della riscossione deve comunicare agli interessati l’accoglimento o l’eventuale rigetto dell’istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi a ruolo. Invece, ai “riammessi” (cioè, coloro ai quali era stato negato l’accesso alla precedente rottamazione per non aver pagato entro dicembre 2016 le rate dei piani di dilazione in essere al 24/10/2016) deve segnalare l’importo dovuto per regolarizzare, entro luglio, le rate del 2016 (successivamente, a settembre, comunicherà le somme da versare per la rottamazione-bis).

LITI PENDENTI – È l’ultimo giorno a disposizione di chi ha aderito alla definizione agevolata delle controversie fiscali pendenti (ed ha optato per il pagamento dilazionato) per pagare la terza ed ultima rata, pari al residuo 20% dell’importo netto dovuto.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – Scade il termine per pagare, in unica soluzione o come prima rata, l’imposta sostitutiva dell’8% per rivalutare il valore dei terreni agricoli o edificabili e/o delle quote di partecipazione in società non quotate, posseduti al 1° gennaio 2018. È anche l’ultimo giorno per pagare, con gli interessi del 3% annuo, la terza e ultima rata dell’imposta per le rivalutazioni effettuate nel 2016 nonché la seconda rata per le rivalutazioni del 2017. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo 8055(partecipazioni) e 8056(terreni).           

REGISTRO– Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° giugno 2018 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”.

CANONE TV – Entro questa data, chi è titolare di un’utenza elettrica residenziale e non possiede televisori, per evitare l’addebito nella bolletta della luce del canone Tv per il secondo semestre 2018, deve presentare una dichiarazione sostitutiva per attestare che in nessuna delle case per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio televisivo, né da lui né da un altro componente della famiglia anagrafica (non deve far nulla chi ha presentato la dichiarazione entro lo scorso 31 gennaio, con validità per l’intero 2018). Il modello si trova sui siti www.agenziaentrate.it e www.canone.rai.it e va inviato telematicamente con le credenziali per i serviziFisconlineo Entrateloppure rivolgendosi a un intermediario abilitato. In alternativa, può essere spedito, con un documento di riconoscimento, in plico raccomandato senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella postale 22 – 10121 Torino.     

Lunedì 9 luglio        

MODELLO 730 – Entro questa data va presentato il modello 730/2018 per l’anno d’imposta 2017 e la busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef al proprio sostituto d’imposta. Chi invece lo trasmette in proprio attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate oppure si rivolge a un Caf o a un professionista ha tempo fino al 23 luglio.

Lunedì 16 luglio      

IMPOSTE RATEIZZATE– Ultimo giorno per versare – con gli interessi dello 0,16% – la seconda rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi) ed Irap 2018, dovute dai contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 2 luglio. La scadenza vale anche il saldo Iva 2017, se si è scelto di differirne il pagamento al 2 luglio, maggiorando l’importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (imposte erariali), 3805(tributi regionali), 3857(tributi locali).    

RITENUTE– Scade il termine a disposizione dei sostituti d’imposta per versare le ritenute operate nel mese precedente. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef). 

CONDOMINIO– Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (ad esempio, manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019(ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).         

IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di giugno 2018. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6006.

IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la quinta rata del saldo Iva 2017, con la maggiorazione dell’1,32% a titolo di interessi. L’adempimento riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668(interessi).

Mercoledì 18 luglio 

RAVVEDIMENTO IMU/TASI: ACCONTO 2018 – Ultimo giorno per regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento – entro il termine del 18 giugno – dell’acconto 2018 per i due tributi comunali, usufruendo della sanzione ridotta all’1,5% (“ravvedimento breve”); sono dovuti anche gli interessi legali, calcolati al tasso dello 0,3% annuo. Sanzione e interessi vanno sommati e versati cumulativamente all’imposta principale. I pagamenti si effettuano con appositi bollettini di conto corrente postale preintestati oppure tramite F24.

Lunedì 23 luglio      

MODELLO 730 – È l’ultimo giorno per trasmettere in proprio, attraverso il sito dell’Agenzia delle entrate, il modello 730/2018 precompilato o per consegnarlo tramite un Caf o un professionista.

Lunedì 30 luglio      

RAVVEDIMENTO DICHIARAZIONE IVA – È l’ultimo giorno utile per regolarizzare l’omessa presentazione, entro il 30 aprile scorso, della dichiarazione annuale Iva 2018 (periodo di imposta 2017). Per perfezionare il ravvedimento, occorre trasmettere il modello in via telematica e versare la sanzione ridotta a 25 euro. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 8911. 

Martedì 31 luglio     

IMPOSTE RATEIZZATE– Ultimo giorno per versare – con gli interessi dello 0,31% – la seconda rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi) ed Irap 2018, dovute dai contribuenti non titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 2 luglio. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (imposte erariali), 3805(tributi regionali), 3857(tributi locali).

REGISTRO– Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° luglio 2018 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”.

ROTTAMAZIONE CARTELLE – Chi ha aderito alla prima versione della definizione agevolata dei carichi affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016 deve pagare la terza e ultima rata del debito residuo. Invece, relativamente alla rottamazione-bis: chi ha aderito alla sanatoria dei carichi 2017deve pagare l’intero importo (o la prima rata) comunicato dall’agente della riscossione; i “ripescati”, cioè coloro che vogliono definire i ruoli 2000-2016 e che non erano stati ammessi alla prima rottamazione a causa del mancato pagamento delle rate dei piani scadute al 31/12/2016, devono versare in unica soluzione il debito residuo comunicato dall’ente di riscossione. Le somme possono essere pagate con domiciliazione sul conto corrente (se indicato nell’istanza di adesione), tramite bollettini precompilati inviati dall’agente delle riscossione o presso i suoi sportelli.

AGOSTO 2018

INVIO DEI TERMINI

Si ricorda che il dl n. 16/2012 (convertito dalla legge n. 44/2012) all’articolo 3-quater “Termini per adempimenti fiscali” dispone la proroga dei termini con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno al giorno 20 dello stesso mese di agosto, senza alcuna maggiorazione. La proroga riguarda i termini per gli adempimenti fiscali e per il versamento delle somme dovute a titolo di imposte e contributi.

Lunedì 20 agosto     

MODELLI REDDITI E IRAP 2018: VERSAMENTI– Per chi non ha provveduto entro il 2 luglio, scade il termine per effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, il versamento, in unica soluzione o come prima rata, delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Irap per l’anno 2017 e dell’eventuale primo acconto per il 2018. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 4001(Irpef saldo); 4033(Irpef acconto prima rata); 4200(acconto Irpef redditi a tassazione separata); 3800(Irap saldo); 3812(Irap acconto prima rata); 3801(addizionale regionale Irpef); 3844(addizionale comunale Irpef); 3843(acconto addizionale comunale Irpef); 1842(cedolare secca saldo); 1840(cedolare secca acconto prima rata); 1792(regime forfetario saldo); 1790(regime forfetario acconto prima rata); 1795(“nuovi minimi” saldo); 1793(“nuovi minimi” acconto prima rata); 4041(Ivie saldo); 4044(Ivie acconto prima rata); 4043(Ivafe saldo); 4047(Ivafe acconto prima rata); 6494 (studi di settore, adeguamento Iva); 4726 (studi di settore, maggiorazione 3%). Se non effettuato entro il 16 marzo, si può pagare anche il saldo Iva 2017(codice tributo 6099), maggiorando l’importo dello 0,40%, per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo e fino al 2 luglio, e di un ulteriore 0,40%, per il differimento al 20 agosto. 

IMPOSTE RATEIZZATE– Ultimo giorno per versare – con gli interessi dello 0,49% – la terza rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi) ed Irap 2018, dovute dai contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 2 luglio. Invece, coloro che hanno pagato la prima rata entro il 20 agosto, maggiorando l’importo dello 0,40%, nello stesso giorno devono versare anche la seconda rata, senza interessi. La scadenza riguarda anche il saldo Iva 2017, se si è scelto di differirne il pagamento al 2 luglio, maggiorando l’imposta dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (imposte erariali), 3805(tributi regionali), 3857(tributi locali).

RITENUTE– Scade il termine a disposizione dei sostituti d’imposta per versare le ritenute operate nel mese precedente. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef).   

CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (ad esempio, manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019(ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).  

IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di luglio 2018. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6007.

IVA TRIMESTRALE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al secondo trimestre 2018. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6032.              

IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la sesta rata del saldo Iva 2017, con la maggiorazione dell’1,65% a titolo di interessi. L’adempimento riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668(interessi).

Lunedì 27 agosto     

INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, gli elenchi riepilogativi (modelli Intrastat) relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese di luglio (operatori con obbligo mensile).        

Venerdì 31 agosto    

IMPOSTE RATEIZZATE– Ultimo giorno per versare – con gli interessi dello 0,64% – la terza rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi) ed Irap 2018, dovute dai contribuenti non titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 2 luglio. Si tratta invece della seconda rata, con gli interessi dello 0,11%, per coloro che hanno pagato la prima entro il 20 agosto, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40%. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668(imposte erariali), 3805(tributi regionali), 3857(tributi locali).

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° agosto 2018 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si paga con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500(prima registrazione); 1501(annualità successive); 1504(proroga); 1505(imposta di bollo).           

BOLLO AUTO – È l’ultimo giorno per pagare la tassa automobilistica per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, con potenza superiore a 35 kilowatt (o 47 CV), il cui precedente bollo è scaduto a luglio 2018. Il pagamento può essere effettuato presso le delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai, gli uffici postali o via Internet. Per i veicoli con potenza superiore a 185 kW, è dovuta anche l’addizionale di 20 euro per ogni kilowatt oltre quel limite, da versare tramite modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi” (codice tributo 3364).   

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