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Scadenze fiscali giugno 2018

29 Maggio 2018
in Scadenze, Scadenze fiscali
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Lunedì 18 giugno   

IMU/TASI: ACCONTO 2018 – Ultimo giorno per versare gli acconti Imu e Tasi per il 2018. Vanno utilizzati appositi bollettini di conto corrente postale preintestati (rispettivamente, c/c n. 1008857615 e c/c n. 1017381649) o il modello F24, indicando i codici tributo: 3912 (Imu abitazione principale e relative pertinenze); 3914 (Imu terreni); 3916 (Imu aree fabbricabili); 3918 (Imu altri fabbricati); 3925 (Imu immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – Stato); 3930 (Imu per immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – Comune); 3958 (Tasi abitazione principale e relative pertinenze); 3959 (Tasi fabbricati rurali ad uso strumentale); 3960 (Tasi aree fabbricabili); 3961 (Tasi altri fabbricati).

RITENUTE – I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di maggio. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef); 1919 (canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve).                 

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CONDOMINIO – I condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese di maggio sui corrispettivi pagati per opere o servizi (manutenzione o ristrutturazione dell’edificio e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine, ecc.). Questi i codici tributo da riportare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).              

IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di maggio 2018. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6005 (Iva mensile – maggio).     

IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la quarta rata dell’Iva relativa al 2017, con applicazione degli interessi dello 0,99% mensile. L’adempimento riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668 (interessi)  

Lunedì 25 giugno   

INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, gli elenchi riepilogativi (modelli Intrastat) relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese di maggio (operatori con obbligo mensile).    

Venerdì 29 giugno 

MODELLO 730/2018 – Gli intermediari abilitati (Caf e professionisti), riguardo i 730/2018 presentati dai contribuenti entro il 22 giugno, devono trasmettere alle Entrate le dichiarazioni elaborate, i prospetti di liquidazione (mod. 730-3), il risultato contabile (mod. 730-4) e le buste con le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille (mod. 730-1). Inoltre, devono rilasciare all’interessato copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione.

Lunedì 2 luglio        

MODELLI REDDITI E IRAP 2018: VERSAMENTI – Scade il termine per versare, in unica soluzione o come prima rata, le imposte dovute a saldo in base alle dichiarazioni dei redditi ed Irap per il 2017 e il primo acconto 2018 (l’adempimento può essere rinviato al 20 agosto, pagando una maggiorazione dello 0,40%). Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 4001 (Irpef saldo); 4033 (Irpef acconto prima rata); 4200 (acconto Irpef redditi a tassazione separata); 3800 (Irap saldo); 3812 (Irap acconto prima rata); 3801 (addizionale regionale Irpef); 3844 (addizionale comunale Irpef); 3843 (acconto addizionale comunale Irpef); 1842 (cedolare secca saldo); 1840 (cedolare secca acconto prima rata); 1792 (regime forfetario saldo); 1790 (regime forfetario acconto prima rata); 1795 (“nuovi minimi” saldo); 1793 (“nuovi minimi” acconto prima rata); 4041 (Ivie saldo); 4044 (Ivie acconto prima rata); 4043 (Ivafe saldo); 4047 (Ivafe acconto prima rata); 6494 (studi di settore, adeguamento Iva); 4726 (studi di settore, maggiorazione 3%). Se non effettuato entro il 16 marzo, si può pagare anche il saldo Iva 2017 (codice tributo 6099), aggiungendo gli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

MODELLI REDDITI 2018: PRESENTAZIONE – Ultimo giorno per presentare in forma cartacea, presso un ufficio postale, il modello Redditi 2018 per l’anno d’imposta 2017. Può avvalersi di tale modalità chi non è obbligato alla trasmissione telematica, come l’erede che presenta la dichiarazione per conto di una persona deceduta.                 

ROTTAMAZIONE-BIS – L’agente della riscossione deve comunicare agli interessati l’accoglimento o l’eventuale rigetto dell’istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi a ruolo. Invece, ai “riammessi” (cioè, coloro ai quali era stato negato l’accesso alla precedente rottamazione per non aver pagato entro dicembre 2016 le rate dei piani di dilazione in essere al 24/10/2016) deve segnalare l’importo dovuto per regolarizzare, entro luglio, le rate del 2016 (successivamente, a settembre, comunicherà le somme da versare per la rottamazione-bis).

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – Scade il termine per pagare, in unica soluzione o come prima rata, l’imposta sostitutiva dell’8% per rivalutare il valore dei terreni agricoli o edificabili e/o delle quote di partecipazione in società non quotate, posseduti al 1° gennaio 2018. È anche l’ultimo giorno per pagare, con gli interessi del 3% annuo, la terza e ultima rata dell’imposta per le rivalutazioni effettuate nel 2016 nonché la seconda rata per le rivalutazioni del 2017. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo 8055 (partecipazioni) e 8056 (terreni).    

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° giugno 2018 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si paga con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).                  

CANONE TV – Entro questa data chi è titolare di un’utenza elettrica residenziale e non possiede televisori, per evitare l’addebito nella bolletta della luce del canone Tv per il secondo semestre 2018, deve presentare una dichiarazione sostitutiva per attestare che in nessuna delle case per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio televisivo, né da lui né da un altro componente della famiglia anagrafica (non deve far nulla chi ha presentato la dichiarazione entro lo scorso 31 gennaio, con validità per l’intero 2018). Il modello si trova sui siti www.agenziaentrate.it e www.canone.rai.it e va inviato telematicamente con le credenziali per i servizi Fisconline o Entratel oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato. In alternativa, può essere spedito, con un documento di riconoscimento, in plico raccomandato senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella postale 22 – 10121 Torino.

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