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Home News Fisco

Un appuntamento doloroso: IMU e TASI

24 Maggio 2018
in Fisco, Immobili, News
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Un appuntamento doloroso: IMU e TASI
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Giugno, è il mese del primo dei due appuntamenti legati alle principali imposte comunali sugli immobili: IMU e TASI

Giugno, come ogni anno, è il mese del primo dei due appuntamenti annuali legati alle principali imposte comunali sugli immobili, l’IMU e la TASI. Il giorno 16, infatti, è l’ultimo giorno per pagare l’acconto dei due tributi; quest’anno, però, poiché la scadenza ordinaria cade di sabato, si avranno a disposizione quarantotto ore in più e si potrà onorare l’adempimento entro lunedì 18. Per il saldo, se ne riparlerà il 17 dicembre (il 16 è domenica). Come già nel 2017, anche per l’anno 2018 non ci sono novità particolari da segnalare. La disciplina dei due balzelli è rimasta la stessa, con la conferma, innanzitutto, dell’esenzione per la prima casa, nonostante i timori innescati dalla raccomandazione arrivata dalla Commissione europea: l’organismo comunitario, pur dando l’ok alla manovra correttiva della primavera scorsa, aveva sollecitato il Governo italiano ad adottare, per l’anno successivo (il 2018, appunto), misure di maggior rigore, in primis la reintroduzione della tassazione sulla prima casa. Raccomandazione alla quale, fortunatamente, per ora, non è stato dato seguito.

E se salto la scadenza del 18 giugno che mi succede? Tranquilli, c’è il ravvedimento operoso!

Per le irregolarità nel pagamento dei tributi locali si applicano le stesse sanzioni comminate per la generalità dei versamenti tributari: omissioni, carenze e ritardi sono puniti con una sanzione del 30%, dimezzata al 15% in caso di “lieve tardività”, cioè un ritardo non superiore a 90 giorni. Si può evitare la misura piena (30 o 15%, a seconda dei casi), se ci si avvale del ravvedimento operoso, lo strumento che consente di regolarizzare spontaneamente le violazioni fiscali, con il vantaggio di consistenti sconti sull’entità delle sanzioni. A tal fine, i tributi dovuti, maggiorati dei relativi interessi di mora e della sanzione ridotta, vanno versati prima che il Comune accerti e contesti la violazione o avvii ispezioni, verifiche o altre attività di controllo (come la richiesta di documenti o l’invio di questionari), di cui il contribuente viene formalmente a conoscenza. Pertanto, chi non rispetta il termine del 18 giugno oppure, dopo il versamento, si accorge, a scadenza ormai decorsa, di aver sbagliato i conteggi e pagato meno del dovuto, può rimediare, fruendo di una sensibile riduzione della sanzione, diversa a seconda dei tempi di regolarizzazione. Gli interessi dovuti si calcolano, a partire dal giorno successivo alla scadenza fino a quello in cui si opera il pagamento, sull’importo dovuto a titolo di tributo, manon anche sulla sanzione.
Per quantificarli, si utilizza la formula: (tributo x tasso legale x giorni di ritardo) / 365; nel 2018 il tasso legale è allo 0,3%, nel 2017 era lo 0,1%. Quando ci si ravvede, sia che si utilizzi l’F24 sia che si compili il bollettino postale, vanno sommati gli importi per sanzione e interessi all’imposta principale e versati assieme ad essa, con il suo stesso codice tributo, senza aspettare che il Fisco li notifichi. Inoltre, deve essere barrata la casella “ravv.” e, come “anno di riferimento”, bisogna indicare quello in cui si sarebbe dovuto versare l’imposta.

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Per rimediare alle violazioni in materia di versamenti dei tributi locali, sono previste quattro finestre temporali. In particolare, per gli acconti IMU/TASI in scadenza il prossimo 18 giugno: se si regolarizza entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint), cioè entro il 2/7/2018, la sanzione ridotta da pagare è pari allo 0,1% giornaliero, arrivando pertanto all’1,4% se il perfezionamento della “sanatoria” avviene nell’ultimo giorno utile, il quattordicesimo; se si regolarizza entro 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve), quindi entro il 18/7/2018, la sanzione è ridotta ad un decimo della misura ordinaria del 15% prevista per i versamenti “lievemente tardivi”, ossia è pari all’ 1,5%; se si regolarizza entro 90 giorni dalla scadenza (ravvedimento intermedio), quindi entro il 16/9/2018 (che cade di domenica, quindi si arriva a lunedì 17), la sanzione è ridotta ad un nono del 15% (cioè la misura ordinaria prevista per i ritardi contenuti nei 90 giorni), ossia è pari all’ 1,67%; se si regolarizzazione entro un anno dalla scadenza (ravvedimento lungo), quindi entro il 18/6/2019, la sanzione è ridotta ad un ottavo della misura ordinaria del 30%, ossia è pari al 3,75%.

ATTENZIONE: Il Comune, nell’esercizio della sua potestà regolamentare, può stabilire altre ipotesi di “sanatoria”, accettando versamenti tardivi anche di due o tre anni. Alcuni enti prevedono addirittura una sorta di ravvedimento perpetuo, dando la possibilità di regolarizzare in qualsiasi momento, fino a quando la violazione non è stata contestata o non sono cominciate attività di accertamento di cui il contribuente è stato informato. Pertanto, è consigliabile prendere visione del regolamento adottato in materia dall’amministrazione competente.

Queste e altre informazioni e raccomandazioni le troverete sul numero di giugno di “Leggi Illustrate”, che tratta in maniera approfondita ed esaustiva la materia. Meglio leggere “Leggi Illustrate”: giugno è un mese insidioso e bisogna stare vigili, se si vogliono evitare dolorose conseguenze.

Tags: giugno 2018imposte immobiliIMUTASI
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