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Scadenze fiscali maggio 2018

27 Aprile 2018
in Scadenze, Scadenze fiscali
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DECRETO-LEGGE 16 giugno 2020, n. 52 Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro

Sono operativi i servizi di assistenza “agili” dell’Agenzia delle Entrate. Certificati e domande via mail e Pec senza andare in ufficio

Mercoledì 2 maggio     

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° aprile 2018 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si paga con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).

Martedì 15 maggio       

ROTTAMAZIONE-BIS – Entro questa data, coloro che intendono avvalersi della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento) devono produrre l’apposita domanda tramite il modello DA 2000/17. L’istanza può essere presentata: online, attraverso il portale dell’Agenzia delle entrate – Riscossione; tramite posta elettronica certificata, inviandola alla competente direzione regionale dell’agente della riscossione; presso gli sportelli della stessa Agenzia presenti su tutto il territorio nazionale, tranne la Sicilia (vedi approfondimento su le leggi illustrate di aprile).

Mercoledì 16 maggio   

IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di aprile 2018. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6004 (Iva mensile – aprile).

IVA TRIMESTRALE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al primo trimestre 2018. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6031 (Iva trimestrale – 1° trimestre).

IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la terza rata dell’Iva relativa al 2017, con applicazione degli interessi dello 0,66% mensile. L’adempimento riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668 (interessi)

RITENUTE – I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di aprile. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef); 1919 (canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve).

CONDOMINIO – I condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese di aprile sui corrispettivi pagati per opere o servizi (manutenzione o ristrutturazione dell’edificio e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine, ecc.). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).

Venerdì 25 maggio      

INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, gli elenchi riepilogativi (modelli Intrastat) relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese di aprile (operatori con obbligo mensile).

Giovedì 31 maggio      

LIQUIDAZIONE IVA – I soggetti passivi Iva devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate nei primi tre mesi del 2018.

SPESOMETRO – Ultimo giorno per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo trimestre 2018, a meno che non si decida di effettuare l’adempimento con periodicità semestrale; in tal caso, i dati relativi al primo semestre 2018 andranno trasmessi entro il 17 settembre.

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° maggio 2018 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si paga con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).

BOLLO AUTO – È l’ultimo giorno per pagare la tassa automobilistica per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, con potenza superiore a 35 kilowatt (o 47 CV), il cui precedente bollo è scaduto ad aprile 2018. Il pagamento può essere effettuato presso le delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai, gli uffici postali. Per i veicoli con potenza superiore a 185 kW, va pagata anche l’addizionale erariale di 20 euro per ogni kilowatt oltre i 185; va utilizzato il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando il codice tributo 3364.

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