(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 20/E del 9 marzo 2018)
Novità per i contribuenti tenuti al versamento di somme a titolo di crediti IVA indebitamente utilizzati in compensazione (ad esempio, per mancata apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito, richiesto quando si compensano importi superiori a 5.000 euro annui): l’operazione deve avvenire non più con l’ordinario F24, ma esclusivamente attraverso l’“F24 ELIDE” (versamenti con elementi identificativi), modello che non consente di eseguire il pagamento sfruttando eventuali crediti vantati. Ciò perché la “manovra correttiva” dello scorso anno (decreto legge n. 50/2017) ha previsto che, per le somme richieste con atti di recupero di crediti Iva utilizzati illegittimamente, non è possibile avvalersi della compensazione.
“7497” (imposta), “7498” (interessi) e “7499” (sanzione) sono i codici tributo interessati al trasloco da un modello all’altro.
Per quanto riguarda le modalità di compilazione della delega di pagamento, nella sezione “Contribuente” devono essere riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il versamento. Nella sezione “Erario ed altro”, invece, vanno indicati la lettera “R” nel campo “tipo” e il codice tributo nel campo “codice” (nessun valore nel campo “elementi identificativi”). I dati da riportare nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” vanno presi dall’atto ricevuto.