(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 2/E del 5 gennaio 2018)
È finalmente arrivato il via libero all’utilizzo del credito d’imposta per le imprese che hanno adeguato la propria dotazione tecnologica per effettuare la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (“spesometro”) e delle liquidazioni periodiche IVA. L’Agenzia delle entrate ha, infatti, istituito i codici tributo da indicare nell’F24 per identificare i due bonus una tantum: “6881” (100 euro), “6882” (50 euro).
I due crediti d’imposta sono stati introdotti dal “collegato fiscale” alla legge di bilancio 2017 a favore dei soggetti tenuti allo spesometro e alla comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni IVA, e di quelli che optano per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute (100 euro), nonché a favore dei medesimi soggetti che hanno anche optato per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (50 euro). Spettano a chi, nell’anno precedente a quello dell’adeguamento tecnologico, ha realizzato un volume d’affari fino a 50.000 euro..
Il “bonus tecnologico”: non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap; è utilizzabile esclusivamente in compensazione, trasmettendo l’F24 solo attraverso i servizi telematici delle Entrate; va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo e in quelle dei periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Fin qui la norma. Poi più nulla, nessun chiarimento dal Fisco sull’incentivo, sulla tipologia di interventi agevolabili, sulla scadenza temporale per sostenere le spese.
Comunque sia, i due codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”; nel campo “anno di riferimento” deve essere riportato l’anno in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico.