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Scadenze fiscali gennaio 2018

3 Gennaio 2018
in Scadenze, Scadenze fiscali
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Martedì 2 gennaio

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° dicembre 2017 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio conto corrente oppure si paga con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, nel quale vanno indicati i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).

RAVVEDIMENTO BREVE ACCONTI 2017 – Entro questa data si può regolarizzare l’omesso, tardivo o carente pagamento della seconda o unica rata dell’acconto 2017 relativo ad Irpef, Ires, Irap, cedolare secca, Ivie, Ivafe, ecc., in scadenza il 30 novembre scorso. Oltre all’imposta, va pagata la sanzione ridotta all’1,5%, più gli interessi (dello 0,1% nel 2017, dello 0,3% a partire dal 1° gennaio 2018) calcolati dal 1° dicembre fino al giorno del pagamento. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 8901 (sanzione Irpef); 1989 (interessi per ravvedimento Irpef); 8918 (sanzione Ires); 1990 (interessi per ravvedimento Ires); 8907 (sanzione Irap); 1993 (interessi per ravvedimento Irap); 8913 (sanzione imposte sostitutive, da utilizzare anche per la cedolare secca); 1992 (interessi per ravvedimento imposte sostitutive, da utilizzare anche per la cedolare secca).                 

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DECRETO-LEGGE 16 giugno 2020, n. 52 Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro

Sono operativi i servizi di assistenza “agili” dell’Agenzia delle Entrate. Certificati e domande via mail e Pec senza andare in ufficio

EREDI: VERSAMENTO IMPOSTE – Gli eredi delle persone decedute dopo il 28 febbraio 2017 che presentano le dichiarazioni fiscali per conto del de cuius devono versare entro questa data, senza alcuna maggiorazione, le imposte risultanti dai modelli Redditi, Irap ed Iva 2017.                  

EREDI: MODELLO REDDITI CARTACEO – Gli eredi delle persone decedute tra il 1° marzo ed il 30 giugno 2017 devono presentare, in formato cartaceo presso gli uffici postali, il modello Redditi 2017 (redditi 2016) per conto del de cuius.     

Lunedì 15 gennaio

ASSISTENZA FISCALE – I sostituti d’imposta che intendono prestare assistenza fiscale nel 2018 devono darne comunicazione diretta ai propri sostituiti, lavoratori dipendenti e pensionati.

Martedì 16 gennaio

IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di dicembre 2017. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6012 (Iva mensile – dicembre).

RITENUTE – Scade il termine a disposizione dei sostituti d’imposta per versare le ritenute operate nel mese precedente. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef).   

CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi (manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine, ecc.). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).

Mercoledì 17 gennaio

RAVVEDIMENTO BREVE IMU/TASI – Ultimo giorno per regolarizzare l’insufficiente od omesso versamento del saldo delle due imposte comunali in scadenza lo scorso 18 dicembre scorso, usufruendo della sanzione ridotta all’1,5%. Sono dovuti anche gli interessi legali (al tasso dello 0,1% per i giorni di ritardo dal 19 al 31 dicembre 2017 e dello 0,3% dal 1° gennaio 2018) fino alla data in cui si effettua il pagamento. Sanzioni e interessi vanno versati cumulativamente al tributo.

Giovedì 25 gennaio

INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, i modelli Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie (cessioni e/o acquisti di beni e prestazioni di servizi rese e/o ricevute) effettuate a dicembre 2017 (operatori mensili) ovvero nel quarto trimestre 2017 (operatori trimestrali).             

Venerdì 26 gennaio

RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA – Ultimo giorno per regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento dell’acconto Iva 2017 (scaduto il 27 dicembre scorso), usufruendo della sanzione ridotta all’1,5% (codice tributo 8904). Sono dovuti anche gli interessi legali al tasso dello 0,1%, per i giorni dal 28 al 31 dicembre 2017, e dello 0,3%, dal 1° gennaio 2018 fino al giorno in cui avviene il pagamento (codice tributo 1991).

Lunedì 29 gennaio

RAVVEDIMENTO DICHIARAZIONI 2017 – È l’ultimo giorno utile per regolarizzare l’omessa presentazione, entro il 31 ottobre scorso, dei modelli 2017 Redditi, Irap e 770 (periodo di imposta 2016). Il ravvedimento si perfeziona trasmettendo il modello in via telematica e versando la sanzione ridotta a 25 euro per ciascuna dichiarazione omessa (codice tributo 8911).

Mercoledì 31 gennaio

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° gennaio 2018 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio conto corrente oppure si paga con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, nel quale vanno indicati i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).

CANONE TV – Chi è titolare di un’utenza elettrica residenziale e non possiede televisori, per evitare l’addebito nella bolletta della luce del canone Tv per il 2018, deve presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attesta che in nessuna delle case per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio televisivo, né da lui né da un altro componente della famiglia anagrafica. Il modello si trova sui siti www.agenziaentrate.it e www.canone.rai.it e va presentato in via telematica o rivolgendosi a un intermediario abilitato; in alternativa, può essere spedito, con un documento di riconoscimento, in plico raccomandato senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella postale 22 – 10121 Torino.

Invece, i contribuenti per i quali non è possibile l’addebito sulle bollette della luce devono provvedere al pagamento del canone annuale (90 euro) o della prima rata semestrale (45,94 euro) o trimestrale (23,93 euro). Il versamento va effettuato tramite modello F24, indicando il codice tributo TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato). 

BOLLO AUTO – Entro questa datava pagata la tassa automobilistica per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, con potenza superiore a 35 kilowatt (o 47 CV), il cui precedente bollo è scaduto a dicembre 2017. Il pagamento può avvenire presso le delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai, gli uffici postali. Per i veicoli di potenza superiore a 185 kW, è dovuta anche l’addizionale erariale di 20 euro per ogni kilowatt eccedente; va utilizzato il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando il codice tributo 3364.          

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