(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 154/E del 19 dicembre 2017)
I benefici prima casa sono applicabili in caso di acquisto di un immobile, da accorpare ad altri due già posseduti che gli sono contigui, anche se per uno di essi non si è fruito dell’agevolazione al momento dell’acquisto. A patto, però, che l’immobile risultante dall’unificazione delle tre unità non sia catastalmente classificato (o classificabile) in una delle categorie di maggior prestigio (A/1, A/8 e A/9).
Il caso su cui si è pronunciata l’amministrazione finanziaria riguarda una signora proprietaria di due appartamenti nello stesso palazzo: il primo era stato acquistato con le agevolazioni prima casa, il secondo non aveva goduto del trattamento di favore perché ubicato al piano di sopra. Volendo ora acquistare un terzo appartamento, contiguo al secondo e sovrastante il primo, ha chiesto, avendo intenzione di procedere all’accorpamento di tutte e tre le unità, se poteva fruire dell’agevolazione prima casa; il dubbio è legato alla circostanza che per il secondo acquisto non ne ha potuto beneficiare.
Sulla possibilità di godere dei benefici prima casa in caso di unificazione di due immobili contigui, l’Agenzia delle entrate, in passato, si è espressa in senso affermativo in più di un’occasione. Ciò, nonostante la norma agevolativa prescriva che, nell’atto di compravendita, l’acquirente deve dichiarare sia di non essere titolare dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare, sia di non essere titolare, neppure per quote, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata da lui o dal coniuge con le agevolazioni. Dichiarazioni che, nel caso di acquisto di un’abitazione da accorpare ad altra già di proprietà, non sembrerebbe possibile rendere.
Tuttavia, come si diceva, il Fisco ha dato il via libera all’applicazione dei benefici in diverse ipotesi: per l’acquisto di una stanza attigua alla prima casa, da accorpare ad essa; per l’acquisto contemporaneo di due appartamenti contigui, da accorpare in un’unica prima casa, purché l’immobile risultante non sia di lusso; per l’acquisto di un immobile contiguo ad altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto fruendo dei benefici prima casa; per l’acquisto di un immobile contiguo ad altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto senza applicare i benefici prima casa, perché all’epoca l’agevolazione non era prevista o perché il contribuente non ne aveva i requisiti.
Sulla scorta di tali precedenti, le Entrate hanno affermato che anche l’acquisto di un’abitazione da accorpare ad altre due già possedute (acquistate l’una coi benefici e l’altra senza) può essere agevolato, purché le tre unità vengano fuse e l’abitazione risultante non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9.