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Scadenze fiscali dicembre 2017

30 Novembre 2017
in Scadenze, Scadenze fiscali
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DECRETO-LEGGE 16 giugno 2020, n. 52 Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro

Sono operativi i servizi di assistenza “agili” dell’Agenzia delle Entrate. Certificati e domande via mail e Pec senza andare in ufficio

Venerdì 1° dicembre         

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° novembre 2017 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata esercitata l’opzione per il regime della “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (tale modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili); presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, compilando il modello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato. Nella prima ipotesi (registrazione via web), le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c (il versamento telematico è possibile anche per le annualità successive alla prima e in caso di proroga). Se invece la registrazione avviene in ufficio, l’imposta di registro va versata richiedendone l’addebito sul proprio conto corrente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, nel quale devono essere indicati i codici tributo: 1500 (imposta di registro prima registrazione); 1501 (imposta di registro annualità successive); 1504 (imposta di registro proroga); 1505 (imposta di bollo).

Giovedì 7 dicembre          

ROTTAMAZIONE CARTELLE – Chi si è avvalso della definizione agevolata dei carichi affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016 (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento) deve pagare la terza rata del debito residuo comunicato dall’agente della riscossione. Il pagamento può essere effettuato: con domiciliazione sul conto corrente (se indicato nella “dichiarazione di adesione”), tramite bollettini precompilati inviati dall’agente delle riscossione oppure presso gli sportelli dell’agente della riscossione. Possono rimediare, versando tutte e tre le rate, anche coloro che hanno presentato domanda senza però rispettare le prime due scadenze del 31 luglio e del 30 settembre scorsi.

Lunedì 18 dicembre          

IMU e TASI – Ultimo giorno per effettuare il versamento del saldo dell’IMU e della TASI dovute per l’anno 2017.

IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di novembre 2017. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6011 (Iva mensile – novembre).

RITENUTE – Scade il termine a disposizione dei sostituti d’imposta per versare le ritenute operate nel mese precedente. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef).

CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (ad esempio, manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).

Mercoledì 20 dicembre    

CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute operate sui corrispettivi pagati nel periodo giugno-novembre 2017 per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di 500 euro al 30 novembre 2017. Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).

Mercoledì 27 dicembre    

ACCONTO IVA – I contribuenti Iva, soggetti agli obblighi di liquidazione mensile o trimestrale, devono versare, esclusivamente in via telematica, l’acconto Iva per il 2017. Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 6013 (contribuenti “mensili”); 6035 (contribuenti “trimestrali”).

INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, i modelli Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie (cessioni e/o acquisti di beni e prestazioni di servizi rese e/o ricevute) effettuate nel mese precedente (operatori mensili).

Martedì 2 gennaio 2018  

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° dicembre 2017 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata esercitata l’opzione per il regime della “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (tale modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili); presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, compilando il modello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato. Nella prima ipotesi (registrazione via web), le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c (il versamento telematico è possibile anche per le annualità successive alla prima e in caso di proroga). Se invece la registrazione avviene in ufficio, l’imposta di registro va versata richiedendone l’addebito sul proprio conto corrente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, nel quale devono essere indicati i codici tributo: 1500 (imposta di registro prima registrazione); 1501 (imposta di registro annualità successive); 1504 (imposta di registro proroga); 1505 (imposta di bollo).

EREDI: MODELLO REDDITI CARTACEO – Gli eredi delle persone decedute tra il 1° marzo ed il 30 giugno 2017 devono presentare, in formato cartaceo presso gli uffici postali, il modello Redditi 2017 (redditi 2016) per il de cuius.

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