(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 129/E del 18 ottobre 2017)
In caso di mutuo ipotecario per la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale acceso da entrambi i coniugi, qualora uno di essi venga a mancare prima che il pagamento del finanziamento sia stato completato, l’altro, effettuatane la voltura (ossia perfezionato l’accollo del mutuo), potrà portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi l’intero ammontare degli interessi passivi. Così come già precisato in passato in relazione ai mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale.
Lo sconto fiscale in questione è disciplinato dall’articolo 15, comma 1-ter, del TUIR, secondo il quale sono detraibili nella misura del 19%, su un importo complessivo massimo di 2.582,28 euro, gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per costruire o ristrutturare un appartamento da adibire ad abitazione principale.
Il beneficio spetta al verificarsi di determinate condizioni: l’immobile in costruzione (o in ristrutturazione) rappresenta la casa in cui il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente; il mutuo è stipulato nei sei mesi antecedenti all’inizio dei lavori ovvero nei 18 mesi successivi a quella data; l’immobile è adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori (per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, è sufficiente che si tratti dell’unica abitazione di proprietà, non occorre il requisito della dimora abituale); il mutuo è stipulato da chi possiede l’unità immobiliare a titolo di proprietà o altro diritto reale; i lavori sono ultimati entro il termine stabilito dalla concessione edilizia per la costruzione dell’immobile o in quello successivamente prorogato (in ogni caso, non si perde il diritto alla detrazione se i termini non sono rispettati per ritardi imputabili solo all’amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni richieste dalla legislazione edilizia).