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Benefici prima casa all’erede anche se già comproprietario con il coniuge deceduto

1 Novembre 2017
in Circolari
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(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 126/E del 17 ottobre 2017)

Al coniuge che, in qualità di unico erede, diviene pieno proprietario di alcuni immobili già posseduti con il coniuge deceduto, spetta l’agevolazione “prima casa” per uno degli appartamenti caduti in successione. Non è di ostacolo alla fruizione dei benefici il fatto che, prima del decesso, il contribuente già possedesse tali beni in comproprietà con il de cuius: la morte fa venir meno il regime di comunione.
A chiarirlo è l’Agenzia delle entrate, dopo l’esame della seguente situazione: alla morte del marito, la moglie ereditava le quote di proprietà di tre immobili siti nel medesimo comune, due dei quali, prima del decesso, erano posseduti in comunione dai coniugi al 50% ciascuno, mentre il terzo era detenuto per 3/4 dal marito e per 1/4 dalla moglie. Quest’ultima, unica erede, divenuta proprietaria esclusiva dei tre fabbricati, aveva chiesto di poter beneficiare dell’agevolazione “prima casa” per l’acquisto mortis causa, ossia dell’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna (l’imposta sulle successioni resta dovuta in misura ordinaria). Il dubbio nasceva dal fatto che, tra le condizioni dettate dalla norma agevolativa, è previsto, tra l’altro, che l’acquirente dichiari “di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare”.
A tal proposito, secondo la risoluzione n. 126/2017, la circostanza che i coniugi, prima del decesso, fossero comproprietari degli immobili non impedisce alla moglie, all’apertura della successione, di rendere quella dichiarazione, dal momento che, con la morte del marito, è venuto meno il regime di comunione e, quindi, non può più considerarsi “titolare in comunione con il coniuge…” di altri immobili nel comune. Inoltre, anche se è divenuta proprietaria esclusiva degli immobili, può ugualmente dichiarare di “non essere titolare esclusiva” di altri immobili nel comune, poiché tale affermazione deve essere riferita ad immobili diversi da quelli ricevuti per successione.
In ogni caso, l’agevolazione spetta per un solo immobile: gli altri due scontano le imposte ipotecaria e catastali nella misura ordinaria, cioè rispettivamente il 2 e l’1%.

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