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Scadenze fiscali ottobre 2017

2 Ottobre 2017
in Scadenze, Scadenze fiscali
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Lunedì 2 ottobre    

(Scadenza prorogata a questa data poiché il 30 settembre e il 1° ottobre sono festivi)

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° settembre 2017 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata esercitata l’opzione per il regime della “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (tale modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili); presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, compilando il modello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato. Nella prima ipotesi (registrazione via web), le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c (il versamento telematico è possibile anche per le annualità successive alla prima e in caso di proroga). Se invece la registrazione avviene in ufficio, l’imposta di registro va versata richiedendone l’addebito sul proprio conto corrente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, nel quale devono essere indicati i codici tributo: 1500 (imposta di registro prima registrazione); 1501 (imposta di registro annualità successive); 1504 (imposta di registro proroga); 1505 (imposta di bollo).      

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IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare la quarta rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi) ed Irap 2017, dovute dai contribuenti non titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno ovvero entro il 31 luglio; per la rateizzazione, i primi devono pagare gli interessi dello 0,99%, i secondi dello 0,66%.

Per collaboratori familiari, soci o associati, beneficiari della mini-proroga, si tratta della quarta rata con gli interessi dello 0,77%, se hanno versato la prima entro il 20 luglio, ovvero della terza con gli interessi dello 0,43%, se hanno versato la prima, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 21 agosto.

Gli interessi non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (interessi imposte erariali), 3805 (interessi tributi regionali), 3857 (interessi tributi locali).       

MODELLO 730 – Chi ha presentato il modello 730/2017 (redditi 2016) entro questa data può comunicare al sostituto d’imposta di non voler pagare la seconda o unica rata dell’acconto relativo all’Irpef e/o alla cedolare secca nella misura risultante dal prospetto di liquidazione modello 730-3; a tal fine, è tenuto a indicare per iscritto, sotto la propria responsabilità, l’importo che ritiene dovuto.

BOLLO AUTO – È l’ultimo giorno per pagare la tassa automobilistica per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, con potenza superiore a 35 kilowatt (o 47 CV), il cui precedente bollo è scaduto ad agosto. Il pagamento può essere effettuato presso le delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai, gli uffici postali. Per i veicoli con potenza superiore a 185 kW, è dovuta anche l’addizionale erariale di 20 euro per ogni kilowatt oltre i 185; va utilizzato il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando il codice tributo 3364.

ROTTAMAZIONE CARTELLE – Chi si è avvalso della definizione agevolata dei carichi affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016 (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento) deve pagare la seconda rata del debito residuo comunicato dall’agente della riscossione. Il pagamento può essere effettuato: con domiciliazione sul conto corrente, se indicato nella “dichiarazione di adesione”; tramite bollettini precompilati inviati dall’agente delle riscossione; presso gli sportelli dell’agente della riscossione.     

LITI PENDENTI – È l’ultimo giorno per aderire alla definizione agevolata delle controversie fiscali pendenti. Entro questa data deve essere presentata all’Agenzia delle entrate la domanda di definizione e ne va pagato l’importo dovuto. Se la somma supera i 2.000 euro, si può suddividere il pagamento in un massimo di tre rate (la seconda scade il prossimo 30 novembre).

Giovedì 5 ottobre   

SPESOMETRO – I soggetti passivi Iva devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario, la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017 (termine prorogato; la scadenza originaria era 16 settembre – vedi la rubrica “il fisco si spiega”).

Lunedì 16 ottobre  

RITENUTE – Scade il termine a disposizione dei sostituti d’imposta per versare le ritenute operate nel mese precedente. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef).                 

CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (ad esempio, manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).             

Martedì 31 ottobre

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° ottobre 2017 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata esercitata l’opzione per il regime della “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (tale modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili); presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, compilando il modello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato. Nella prima ipotesi (registrazione via web), le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c (il versamento telematico è possibile anche per le annualità successive alla prima e in caso di proroga). Se invece la registrazione avviene in ufficio, l’imposta di registro va versata richiedendone l’addebito sul proprio conto corrente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, nel quale devono essere indicati i codici tributo: 1500 (imposta di registro prima registrazione); 1501 (imposta di registro annualità successive); 1504 (imposta di registro proroga); 1505 (imposta di bollo).

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