(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 118/E del 15 settembre 2017)
Il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive (c.d. “bonus alberghi”) è fruibile contemporaneamente alla maggiorazione del 40%, ai fini dell’ammortamento, del costo di acquisizione, degli investimenti in beni strumentali (c.d. “super ammortamento”), sebbene le spese ammissibili alle due discipline di favore possano coincidere. Ciò, perché le due disposizioni agevolative hanno caratteristiche e finalità diverse.
A fornire questa interpretazione a favore dei contribuenti è stata l’Agenzia delle entrate, che ha così superato il dato letterale della legge, in particolare dell’articolo 3 del DM 7 maggio 2015, attuativo della norma istitutiva del “bonus alberghi”, in cui si legge che il beneficio in questione “è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale”.
Il “bonus alberghi”, introdotto dal DL n. 83/2014, consiste in un credito d’imposta per la “riqualificazione” delle strutture ricettive turistico-alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 e dotate di almeno sette camere per il pernottamento degli ospiti. Il beneficio è pari al 30% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, fino a un importo complessivo non superiore a 666.667 euro. Sono agevolabili le spese per: interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo; interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; incremento dell’efficienza energetica (ad es.: installazione di schermature solari esterne; installazione di impianti fotovoltaici per produrre energia elettrica; coibentazione degli immobili; installazione di pannelli solari termici per produrre acqua, ecc.); acquisto di mobili e componenti d’arredo. Il credito, che deve essere fruito in tre quote annuali di pari importo, va utilizzato in compensazione, per pagare altri tributi o contributi tramite modello F24. La domanda per accedervi deve essere presentata in via telematica, dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; è lo stesso dicastero a verificarne l’ammissibilità e ad assegnare, nei limiti delle risorse disponibili, gli importi spettanti, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste. Tale misura, successivamente, è stata: prorogata agli anni 2017 e 2018; potenziata nell’entità (il credito è ora del 65%); estesa agli esercenti attività agrituristica; resa fruibile in più breve tempo (due quote annuali di pari importo, da utilizzare a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi).
Il “super ammortamento”, invece, è la disposizione introdotta dalla legge di stabilità 2016 che, per incentivare gli investimenti in beni strumentali, autorizza i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni di maggiorare del 40% il costo di acquisizione di quei beni, consentendo, di conseguenza, maggiori quote di ammortamento ai fini delle imposte sui redditi. L’agevolazione riguarda gli acquisti, effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, di beni materiali nuovi, esclusi i fabbricati, gli altri beni strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e alcuni beni individuati dalla stessa norma (condutture per imbottigliare acque naturali e quelle impiegate dalle industrie dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas; materiale rotabile, ferroviario e tramviario; aerei delle imprese di trasporto). L’ultima legge di bilancio ha prorogato l’agevolazione fino al 31 dicembre 2017 ovvero fino al 30 giugno 2018, se entro la prima data l’ordine è stato accettato dal venditore ed è avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione (sono però stati esclusi veicoli e altri mezzi di trasporto, a meno che non siano strumentali all’attività, come nel caso degli autonoleggiatori).
Tornando al chiarimento fornito dal Fisco, nonostante quanto disposto dal decreto attuativo, le due agevolazioni non si “pestano i piedi”, perché la previsione di non cumulabilità riguarda solo le misure vigenti al momento di emanazione del DM e aventi medesimo ambito di applicazione e stesse finalità del credito d’imposta (ad esempio, l’“ecobonus” del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica).
Il “super-ammortamento”, invece, è stato varato dopo l’adozione del decreto attuativo del “bonus alberghi”. Inoltre, ha caratteristiche e finalità diverse da quest’ultimo: mira a incentivare gli investimenti per il rinnovo del “parco beni strumentali” e consiste in una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto, valevole solo ai fini delle imposte sui redditi. Differisce, pertanto, dal “bonus alberghi” che, invece, è una sorta di contributo pubblico concesso sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione e volto a ridurre i versamenti di debiti fiscali e previdenziali.