(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 115/E del 1° settembre 2017)
Se ci si dimentica di comunicare al Fisco la proroga del contratto di locazione per il quale è stata espressa l’opzione per la cedolare secca, la sanzione dovuta per l’inadempimento può essere pagata in misura ridotta ricorrendo al ravvedimento operoso.
La precisazione dell’amministrazione finanziaria prende le mosse dalle disposizioni normative in materia di cedolare secca sulle locazioni abitative contenute nel DL n. 193/2016 (il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017). Quel provvedimento ha previsto che la mancata comunicazione della proroga del contratto non fa perdere il diritto ad avvalersi della tassazione sostitutiva, a patto che il locatore tenga un comportamento coerente con la volontà di mantenere l’opzione, quindi senza pagare l’imposta di registro (dovuta invece per i contratti soggetti a tassazione ordinaria), versando l’imposta sostitutiva e compilando la dichiarazione dei redditi in maniera conseguenziale. Tuttavia, per l’omessa comunicazione della proroga, è contemplata l’applicazione di una sanzione amministrativa di 100 euro, ridotta alla metà se si rimedia con ritardo non superiore a 30 giorni.
Il dubbio, ora chiarito, era se si potesse fare ravvedimento per questo tipo di irregolarità, fruendo dello “sconto” riconosciuto sana “peccati” fiscali. L’Agenzia delle entrate ha dato il suo ok, visto che il ravvedimento è applicabile a qualsiasi violazione tributaria, a meno che non vi sia un’espressa esclusione decretata dalla norma per specifiche ragioni di politica tributaria (è successo, ad esempio, in passato per l’improprio utilizzo in compensazione del credito per gli investimenti nelle aree svantaggiate).
Ovviamente, la riduzione della sanzione cambia in base al momento in cui avviene la regolarizzazione, cioè in base al tempo trascorso tra la commissione della violazione e il perfezionamento del ravvedimento (la violazione si considera commessa allo scadere del trentesimo giorno dal verificarsi della proroga, in quanto quello è il termine previsto per comunicare l’evento). Il momento in cui avviene il pagamento incide anche sulla misura della sanzione base da cui partire per calcolare l’importo ridotto che deve essere versato: va fatto riferimento alla sanzione di 50 euro se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, a quella di 100 euro se si versa con maggiore ritardo. Pertanto, occorre versare:
• 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se si regolarizza entro 30 giorni dalla violazione;
• 11,12 euro (1/9 di 100 euro), se si regolarizza entro 90 giorni dalla violazione;
• 12,5 euro (1/8 di 100 euro), se si regolarizza entro un anno dalla violazione;
• 14,28 euro (1/7 di 100 euro), se si regolarizza entro due anni dalla violazione;
• 16,67 euro (1/6 di 100 euro), se si regolarizza oltre due anni dalla violazione.
Nella stessa risoluzione, l’Agenzia delle entrate è tornata anche sul tema della rinuncia all’aumento del canone. La disciplina della cedolare secca, infatti, prevede che l’opzione per il regime sostitutivo non ha effetto se non è preceduta dalla comunicazione, inviata dal proprietario all’inquilino tramite raccomandata, con cui viene esplicitata la rinuncia a qualsiasi tipo di aggiornamento del canone. Tale procedura – come fu precisato nella circolare n. 20/E del 2012 – non è necessaria, se la rinuncia all’aumento del canone è inserita nello stesso contratto di locazione. Ora è stato ulteriormente puntualizzato che, in caso di proroga di un contratto che già contiene la rinuncia all’aumento del canone, il locatore non è tenuto ad inviare alcuna comunicazione in tal senso mediante raccomandata.