(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 72/E del 19 giugno 2017)
L’amministrazione finanziaria rivede, ammorbidendolo, il suo orientamento sulle modalità di corresponsione delle erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose che, in base all’articolo 10 del TUIR, sono deducibili dal reddito complessivo Irpef nella misura di 1.032,91 euro.
Fino ad oggi, per riconoscere il beneficio fiscale, non era ammesso il pagamento in contanti; occorreva che la donazione avvenisse esclusivamente con modalità tracciabili: versamento bancario o postale, carta di credito, di debito o prepagata, assegno bancario o circolare. L’unica eccezione, in virtù dell’intesa intervenuta tra il Governo italiano e l’Ente, riguardava la Tavola valdese, in riferimento alla quale il pagamento poteva essere provato anche con un’attestazione o una certificazione rilasciata dall’ente su appositi stampati preintestati e numerati, contenenti: numero progressivo dell’attestazione; cognome, nome e comune di residenza del donante; importo e causale dell’erogazione.
Adesso, a seguito di un approfondimento sulle norme che regolano i rapporti tra lo Stato e le diverse istituzioni religiose, è stato specificato che la soluzione già in vigore per la Tavola valdese può essere accettata anche per le erogazioni effettuate a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, dell’Unione delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, dell’Unione cristiana evangelica battista d’Italia e della Chiesa evangelica luterana in Italia.
Infine, per le liberalità all’Unione comunità ebraiche in Italia, è adottabile lo stesso criterio in uso per i contributi annuali versati alle stesse comunità, in riferimento ai quali, già dal 1991, vale anche la quietanza liberatoria rilasciata su appositi stampati numerati, da cui risultino: numero della quietanza; cognome, nome e comune di residenza di chi ha effettuato il versamento; importo del contributo versato; causale della contribuzione; periodo di imposta al quale si riferiscono i contributi versati.
Da questa apertura interpretativa sembrerebbero restar fuori le erogazioni effettuate a favore delle altre istituzioni religiose non citate nella risoluzione, per le quali, nell’intesa sottoscritta con lo Stato italiano, è espressamente previsto l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili. E, così, se si ha intenzione di dedurle dall’Irpef, niente cash per le donazioni all’Unione buddhista italiana e quelle all’Unione induista italiana.