(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 58/E del 9 maggio 2017)
In vista dell’arrivo delle nuove comunicazioni dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva (obbligo introdotto da quest’anno), l’amministrazione finanziaria si è portata avanti ed ha già istituito il codice tributo (“9035”) per il pagamento parziale delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato di quei modelli e segnalate al contribuente tramite comunicazione di irregolarità.
In pratica, se da quel tipo di controllo emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione (una maggiore imposta dovuta), il contribuente riceve un avviso con l’esito della liquidazione. Se decide di pagare per intero quanto evidenziato dal Fisco, utilizza l’F24 precompilato, allegato alla comunicazione di irregolarità. Se invece, per qualsiasi motivo, decide di pagare solo una quota dell’importo complessivamente contestatogli, deve compilare ex novo un modello F24, riportando il codice ora istituito nella sezione “erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”; inoltre, negli appositi campi della delega di pagamento, vanno indicati anche il codice atto e l’anno di riferimento, reperibili nella comunicazione stessa.