(Agenzia delle entrate, circolare n. 12/E del 13 aprile e provvedimento del 14 aprile 2017)
L’amministrazione finanziaria ha dato piena operatività alle modifiche, migliorative, apportate dal DL n. 243/2016 (“Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno”, c.d. “decreto Sud”) alla disciplina del bonus per gli investimenti al Sud, introdotta dalla legge di stabilità 2016. Si tratta di un credito d’imposta riconosciuto a tutti i contribuenti titolari di reddito d’impresa (quindi, sia persone fisiche e società di persone che società di capitali, cooperative ed enti non commerciali per l’eventuale attività commerciale esercitata) che, nel quadriennio 2016-2019, acquisiscono – anche tramite leasing – beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Molise. Sono agevolabili gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature, per: creare un nuovo stabilimento o ampliare la capacità di uno già esistente; diversificare la produzione, realizzando prodotti mai fabbricati prima; cambiare il processo produttivo di uno stabilimento esistente. Il bonus non spetta per gli investimenti di mera sostituzione, né per i “beni merce” destinati alla vendita, quelli trasformati o assemblati per ottenere prodotti da vendere e i materiali di consumo.
Il “decreto Sud”, con una serie di ritocchi, ha accresciuto l’appeal dell’incentivo, rendendolo decisamente più ricco. Vediamo cosa è cambiato e i relativi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 12/2017.
Il bonus spetta per l’intero territorio della Sardegna, prima ammessa al beneficio solo in determinate zone (la limitazione in alcuni comuni o parti di essi resta in piedi esclusivamente per le regioni Abruzzo e Molise). L’estensione dell’agevolazione ha efficacia dal 1° gennaio 2017; pertanto – ha spiegato il Fisco – restano esclusi dal beneficio gli investimenti realizzati antecedentemente a quella data nelle zone che prima erano fuori dall’ambito applicativo della disciplina.
Il credito va calcolato sul costo sostenuto per l’acquisizione dei beni agevolabili, non più al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nello stesso periodo d’imposta per beni delle medesime categorie di quelli agevolabili, appartenenti alla struttura produttiva in cui si effettua il nuovo investimento. Inoltre, ne è stata incrementata la misura, variabile a seconda delle dimensioni aziendali: nelle regioni ammesse al beneficio in tutto il territorio, è pari al 45% per le piccole imprese (prima era il 20%), al 35% per le medie imprese (prima era il 15%) e al 25% per le grandi (prima era il 10%); nelle restanti due regioni (Abruzzo e Molise), invece, si è passati, per le tre diverse categorie, rispettivamente al 30, al 20 e al 10%. Infine, per le piccole e le medie imprese, è anche raddoppiato l’ammontare massimo di ciascun progetto di investimento agevolabile, passando, per le prime, a 3 milioni di euro e, per le seconde, a 10 milioni (immutato il limite di 15 milioni per le grandi imprese).
Poiché le nuove norme si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Sud” (cioè, dal 1° marzo 2017), la circolare ha precisato che occorre distinguere tra le acquisizioni di beni effettuate da quella data e le acquisizioni avvenute prima:
• per le acquisizioni di beni effettuate dal 1° gennaio 2016 al 28 febbraio 2017, si applica la disciplina previgente, anche se la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta viene presentata dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Quindi, valgono le iniziali misure percentuali (20, 15 e 10%) e l’investimento lordo deve essere ridotto degli ammortamenti, dedotti nel periodo di imposta, relativi ai beni delle stesse categorie agevolabili;
• per le acquisizioni di beni effettuate a partire dal 1° marzo 2017, invece, valgono tutte le nuove regole;
• per gli investimenti realizzati in parte prima del 1° marzo 2017 e in parte dopo, si applicano i due diversi regimi in base alla data di acquisizione dei beni. In tale circostanza, per individuare il limite massimo dei costi agevolabili, occorre far riferimento, per l’intero progetto d’investimento, a quello più elevato, stabilito dalla nuova disciplina.
In merito al divieto di cumulo del bonus, prima generalizzato, ora permane solo per le acquisizioni di beni effettuate entro il 28 febbraio 2017; per quelle successive, è possibile il cumulo con aiuti de minimis e altri aiuti di Stato che hanno ad oggetto gli stessi costi ammessi al credito d’imposta, sempre che non venga superato l’importo o l’intensità di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea.
Le rilevanti variazioni apportate alla disciplina del bonus investimenti al Mezzogiorno ha reso necessario anche modificare il modello che i soggetti interessati a beneficiare del credito devono presentare all’Agenzia delle entrate. Il nuovo modello, disponibile sul sito internet della stessa Agenzia, va utilizzato sia per chiedere l’autorizzazione a fruire del bonus (anche nel caso in cui gli investimenti siano stati realizzati in data antecedente al 1° marzo 2017) sia per rinunciare a una precedente richiesta o per rettificare una comunicazione già inviata, comprese quelle presentate tramite il precedente modello.
La comunicazione può essere trasmessa in via telematica, con il software denominato “CIM17”, fino al 31 dicembre 2019, direttamente dall’interessato (se abilitato ai servizi telematici del Fisco) o tramite intermediari abilitati. L’Agenzia delle entrate, a seguito della comunicazione pervenuta, rilascia un’apposita ricevuta con cui attesta se il credito è fruibile o meno: in caso di assenso, l’importo è utilizzabile in compensazione (con indicazione del codice tributo “6869”) a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta che ne attesta la spettanza. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate.