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Locazioni con cedolare secca: il codice per versare la sanzione quando non si comunica la proroga

4 Aprile 2017
in Circolari
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(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 30/E del 10 marzo 2017)

Tra le semplificazioni fiscali contenute nel DL n. 193/2016 (collegato alla legge di bilancio 2017) vi è quella per cui la mancata comunicazione della proroga di un contratto di locazione soggetto al regime della cedolare secca non comporta più la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto. A condizione, però, che il contribuente mantenga un comportamento coerente con quella scelta, cioè versando la relativa imposta sostitutiva e dichiarando i redditi in maniera conforme.

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Tuttavia, è previsto che l’omissione vada comunque punita: se la proroga del contratto con cedolare secca non viene comunicata all’Agenzia delle entrate, con il modello RLI, entro 30 giorni dalla scadenza del precedente periodo contrattuale, scatta una sanzione di 100 euro, ridotta a 50 se il ritardo non supera 30 giorni (in pratica, se la proroga viene comunicata entro 60 giorni). Lo stesso trattamento è riservato alla mancata comunicazione della risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca.

La sanzione va pagata con il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (c.d. “F24 ELIDE”), indicando il nuovo codice tributo “1511”. Nella delega di pagamento, bisogna indicare:

• nella sezione “CONTRIBUENTE”, il codice fiscale e i dati anagrafici della parte (ad esempio, il proprietario) che effettua il versamento nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, e il codice fiscale della controparte o di una delle controparti (ad esempio, l’inquilino) nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, accompagnato dal relativo codice “63” nel campo “codice identificativo”;

• nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, la lettera “F” (registro) nel campo “tipo”, il codice identificativo del contratto (reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituita dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione) nel campo “elementi identificativi”, l’anno della data di inizio proroga (o della risoluzione) nel campo “anno di riferimento”. Nessun valore va messo nei campi “codice ufficio” e “codice atto”.

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