(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 9/E del 20 gennaio 2017)
Le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (“bonus ristrutturazioni”) o di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (“bonus energetico”) sono detraibili – nella misura, rispettivamente, del 50 e del 65% – anche nel caso in cui il loro pagamento avvenga con bonifico parlante (cioè, riportante l’indicazione dei codici fiscali del beneficiario dell’agevolazione e del destinatario della somma nonché della norma che dà diritto alla detrazione) effettuato non in banca o alla posta (così come ammesso fino ad oggi), bensì presso un istituto di pagamento; allo stesso modo, è agevolabile il bonifico accreditato su un conto corrente acceso presso un operatore di questo tipo.
Si tratta di imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, introdotte nel mercato dei sistemi di pagamento a partire dal 2010, in attuazione di una direttiva comunitaria. Sono autorizzate a prestare servizi che permettono, tra l’altro, di depositare (e prelevare) contante su (o da) un conto di pagamento, di eseguire ordini di pagamento, di emettere e ricaricare carte di pagamento, ecc., senza alcuna differenza con gli stessi servizi offerti dalle banche e da Poste italiane, in quanto, dal 1° febbraio 2014, vanno usati, da tutti, strumenti di pagamento europei, come i c.d. “bonifici Sepa”. Gli istituti di pagamento devono essere iscritti in un apposito albo tenuto da Bankitalia e consultabile sul sito www.bancaditalia.it (tra gli operatori in Italia: Agos-Ducato Spa, Diners Club Italia Srl, Valutrans Spa).
Queste le condizioni dettate dall’Agenzia delle entrate affinché il bonifico disposto da (ovvero accreditato su) un conto acceso presso un istituto di pagamento sia fiscalmente equiparabile al bonifico bancario o postale, consenta cioè di detrarre le spese sostenute:
• in caso di bonifico emesso, l’istituto deve trasmettere all’amministrazione finanziaria, in via telematica, i dati relativi al mittente, ai beneficiari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti;
• in caso di bonifico accreditato, l’istituto deve operare e versare la prescritta ritenuta d’acconto dell’8%, certificare al beneficiario l’ammontare delle somme e delle ritenute effettuate e inserire tali dati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770.
Inoltre, l’istituto di pagamento deve aderire alla Rete nazionale interbancaria e utilizzare la procedura TRIF, funzionale sia alla trasmissione dei flussi informativi tra gli operatori del sistema dei pagamenti per l’applicazione della ritenuta sia alla trasmissione al Fisco dei dati sui bonifici disposti.