Lunedì 2 gennaio
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° dicembre 2016 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata esercitata l’opzione per il regime della “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (tale modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili); presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, compilando il modello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato. Nella prima ipotesi (registrazione via web), le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c (il versamento telematico è possibile anche per le annualità successive alla prima e in caso di proroga). Se invece la registrazione avviene in ufficio, l’imposta di registro va versata richiedendone l’addebito sul proprio conto corrente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, nel quale devono essere indicati i seguenti codici tributo: 1500 (imposta di registro prima registrazione); 1501 (imposta di registro annualità successive); 1504 (imposta di registro proroga); 1505 (imposta di bollo).
EREDI: UNICO CARTACEO – Gli eredi delle persone decedute tra il 1° marzo ed il 30 giugno 2016 devono presentare, in formato cartaceo presso gli uffici postali, il modello Unico 2016 (redditi 2015) per il de cuius.
Lunedì 16 gennaio
RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU e TASI – Ultimo giorno per regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento, entro la scadenza del 16 dicembre scorso, del saldo dei due tributi comunali, usufruendo della sanzione ridotta all’1,5%. Sono dovuti anche gli interessi legali calcolati al tasso dello 0,2% annuo, per i giorni di ritardo dal 17 al 31 dicembre 2016, e dello 0,1% annuo, dal 1° gennaio 2017 fino alla data in cui viene effettuato il pagamento. Sanzioni e interessi vanno sommati e versati cumulativamente all’imposta principale.
RITENUTE – Scade il termine a disposizione dei sostituti d’imposta per versare le ritenute operate nel mese precedente. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1004 (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1038 (provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni), utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno, indennità per cessazione del rapporto di agenzia, perdita di avviamento commerciale); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef).
CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (ad esempio, manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di dicembre 2016, al netto dell’acconto versato. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6012 (Iva mensile – dicembre).
EREDI: VERSAMENTO IMPOSTE – Gli eredi delle persone decedute dopo il 16 febbraio 2016, che presentano le dichiarazioni fiscali per conto del de cuius, devono versare entro oggi, se non vi hanno provveduto entro la scadenza del 16 dicembre scorso, le imposte risultanti dai modelli Unico, Irap ed Iva 2016, aggiungendo la maggiorazione dello 0,40%.
ASSISTENZA FISCALE – I sostituti d’imposta che intendono prestare assistenza fiscale nel 2017 devono darne comunicazione diretta ai propri sostituiti, lavoratori dipendenti e pensionati.
Mercoledì 25 gennaio
INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, i modelli Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie (cessioni e/o acquisti di beni e prestazioni di servizi rese e/o ricevute) effettuate nel mese precedente (operatori mensili) o nel quarto trimestre 2016 (operatori trimestrali).
Giovedì 26 gennaio
RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA – Ultimo giorno per regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento dell’acconto Iva 2016 (scaduto il 27 dicembre scorso), usufruendo della sanzione ridotta all’1,5% (codice tributo 8904). Sono dovuti anche gli interessi legali al tasso annuale dello 0,2%, per i giorni dal 28 al 31 dicembre 2016, e dello 0,1%, dal 1° gennaio 2017 fino al giorno in cui avviene il pagamento (codice tributo 1991).
Martedì 31 gennaio
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° gennaio 2017 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata esercitata l’opzione per il regime della “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (tale modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili); presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, compilando il modello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato. Nella prima ipotesi (registrazione via web), le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c (il versamento telematico è possibile anche per le annualità successive alla prima e in caso di proroga). Se invece la registrazione avviene in ufficio, l’imposta di registro va versata richiedendone l’addebito sul proprio conto corrente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, nel quale devono essere indicati i seguenti codici tributo: 1500 (imposta di registro prima registrazione); 1501 (imposta di registro annualità successive); 1504 (imposta di registro proroga); 1505 (imposta di bollo).
CANONE TV – Chi è titolare di un’utenza elettrica residenziale e non possiede televisori, per evitare l’addebito nella bolletta della luce del canone Tv per il 2017, deve presentare, entro oggi, una dichiarazione sostitutiva con cui attesta che in nessuna delle case per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio televisivo, né da lui né da un altro componente della famiglia anagrafica. Il modello si trova sui siti www.agenziaentrate.it e www.canone.rai.it e va presentato in via telematica con le credenziali per i servizi Fisconline o Entratel oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato. In alternativa, può essere spedito, con un documento di riconoscimento, in plico raccomandato senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella postale 22 – 10121 Torino.
BOLLO AUTO – È l’ultimo giorno per pagare la tassa automobilistica per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, con potenza superiore a 35 kilowatt (o 47 CV), il cui precedente bollo è scaduto a dicembre 2016. Il pagamento può essere effettuato presso le delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai, gli uffici postali. Per i veicoli con potenza superiore a 185 kW, va pagata anche l’addizionale erariale di 20 euro per ogni kilowatt oltre i 185; va utilizzato il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando il codice tributo 3364.