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Scadenze fiscali settembre 2016

1 Settembre 2016
in Scadenze, Scadenze fiscali
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Giovedì 15 settembre

MODELLO 770 – Ultimo giorno per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta relative al 2015 (modelli 770/2016 Semplificato e Ordinario).

Venerdì 16 settembre

IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese precedente. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6008 (Iva mensile agosto).

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IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la settima rata dell’Iva relativa al 2015, con applicazione degli interessi dello 0,33% mensile. L’adempimento riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. Invece, per chi ha deciso di presentare la dichiarazione “incorporata” in Unico e di versare l’Iva alle stesse scadenze previste per le imposte risultanti da quel modello, maggiorandola dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2016-16/6/2016, si tratta: della quarta rata – con interessi dello 0,99% – per chi ha pagato la prima entro il 16 giugno; della terza rata – con interessi dello 0,64% – per chi ha pagato la prima entro il 18 luglio aggiungendo un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%; della quarta rata – con interessi dello 0,77% – per i contribuenti interessati dagli studi di settore che hanno pagato la prima entro il 6 luglio; della seconda rata – con interessi dello 0,27% – per i contribuenti interessati dagli studi di settore che hanno pagato la prima entro il 22 agosto aggiungendo un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668 (interessi).

IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare – con gli interessi dello 0,99% – la quarta rata delle imposte risultanti dai modelli Unico (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi) ed Irap 2016, dovute dai contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 16 giugno. Si tratta invece della terza rata – con gli interessi dello 0,64% – per chi ha provveduto alla prima entro il 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Per i contribuenti interessati dagli studi di settore, si tratta: della quarta rata – con interessi dello 0,77% – se hanno pagato la prima entro il 6 luglio; della seconda rata – con interessi dello 0,27% – se hanno pagato la prima entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i seguenti codici tributo: 1668 (interessi imposte erariali), 3805 (interessi tributi regionali), 3857 (interessi tributi locali).

RITENUTE – Scade il termine a disposizione dei sostituti d’imposta per versare le ritenute operate nel mese precedente. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1004 (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro); 1038 (provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio); 1040 (redditi di lavoro autonomo, utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno, indennità per cessazione del rapporto di agenzia, perdita di avviamento commerciale); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef).

CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (ad esempio, manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).

Lunedì 26 settembre

INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, i modelli Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie (cessioni e/o acquisti di beni e prestazioni di servizi rese e/o ricevute) effettuate nel mese precedente (operatori mensili).

Venerdì 30 settembre

UNICO 2016 – Ultimo giorno per la presentazione, in modalità telematica, della dichiarazione modello Unico 2016 (redditi 2015) da parte delle persone fisiche, delle società di persone ed enti equiparati nonché delle società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno solare.

IRAP 2016 – Ultimo giorno per la presentazione telematica del modello Irap 2016, anno d’imposta 2015, da parte dei contribuenti soggetti all’imposta regionale sulle attività produttive.

IVA 2016 – Ultimo giorno per la presentazione telematica della dichiarazione annuale Iva 2016, relativa all’anno 2015, se non compresa in quella unificata (modello Unico).

MODELLO 730 – Entro questa data i contribuenti che hanno presentato il modello 730/2016 (redditi 2015) possono comunicare al sostituto d’imposta di non voler pagare nella misura risultante dal prospetto di liquidazione modello 730-3 la seconda o unica rata dell’acconto relativo all’Irpef e/o alla cedolare secca sui canoni abitativi; a tal fine, devono indicare per iscritto, sotto la propria responsabilità, l’importo che ritengono dovuto.

IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare – con gli interessi dell’1,15% – la quinta rata delle imposte risultanti dal modello Unico 2016 (compresa la cedolare secca sui canoni abitativi), dovute dai contribuenti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 16 giugno. Si tratta invece della quarta rata – con gli interessi dello 0,79% – per chi ha provveduto alla prima entro il 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Per i contribuenti interessati dagli studi di settore, si tratta: della quarta rata – con interessi dello 0,93% – se hanno pagato la prima entro il 6 luglio; della terza rata – con interessi dello 0,42% – se hanno pagato la prima entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i seguenti codici tributo: 1668 (interessi imposte erariali), 3805 (interessi tributi regionali), 3857 (interessi tributi locali).

PARAMETRI – Ultimo giorno a disposizione dei contribuenti titolari di partita Iva, che hanno adeguato i ricavi o compensi 2015 alle risultanze dei parametri, per versare la maggiore Iva eventualmente dovuta. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6493 (integrazione Iva – adeguamento ai parametri).

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° settembre 2016 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata esercitata l’opzione per il regime della “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (tale modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili); presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, compilando il modello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato. Nella prima ipotesi (registrazione via web), le imposte sono pagate contestualmente, con addebito su c/c (il versamento telematico è possibile anche per le annualità successive alla prima e in caso di proroga). Se invece la registrazione avviene in ufficio, l’imposta di registro va versata richiedendone l’addebito sul proprio conto corrente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, nel quale devono essere indicati i seguenti codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga).

BOLLO AUTO – Ultimo giorno per pagare la tassa automobilistica per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, con potenza superiore a 35 kilowatt (o a 47 CV), il cui precedente bollo è scaduto ad agosto. Il pagamento può essere effettuato presso le delegazioni Aci, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai, gli uffici postali. Per i veicoli con potenza superiore a 185 kW è dovuta anche l’addizionale di 20 euro per ogni kilowatt eccedente quel limite; va utilizzato il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, indicando il codice tributo 3364.

 

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