Giovedì 16 giugno
IVA MENSILE – Ultimo giorno utile per versare l’eventuale imposta a debito relativa al mese di maggio (contribuenti mensili). Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il 6005 – Versamento IVA mensile maggio.
IRPEF – Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui seguenti compensi:
1) retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio e emolumenti arretrati (codici 1001 e 1002). Per il versamento dell’addizionale regionale Irpef il codice tributo è il 3802, mentre per l’addizionale comunale il codice tributo è il 3848. L’acconto dell’addizionale comunale 2015 trattenuto al lavoratore deve essere versato con il codice 3847;
2) emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali (codice 1001);
3) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi corrisposti da terzi, assegni periodici, indennità per cariche elettive, rendite vitalizie, borse di studio e simili, rapporti di collaborazione a progetto (codice 1004);
4) indennità per cessazione di rapporto di lavoro (cod. 1012);
5) indennità per cessazione del rapporto di collaborazione a progetto (codice 1004);
6) provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio (cod. 1038);
7) redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni (cod. 1040);
8) redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e redditi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche (codice 1040);
9) indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione di cui al punto 6) (codice 1040);
10) compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all’estero (codice 1040);
11) ritenute alla fonte su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (codice 1049);
12) compensi per perdita di avviamento commerciale L.19/63 (codice 1040).
CONDOMINIO – Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a maggio per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. I codici tributo da indicare nella delega di pagamento F24 sono i seguenti:
1019 – Ritenute del 4% a titolo di acconto dell‘Irpef dovuta dal percipiente;
1020 – Ritenute del 4% a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.
UNICO 2016 – Scade il termine per effettuare, senza alcuna maggiorazione, il versamento (unica soluzione o prima rata) delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi. Entro lo stesso termine deve essere versato anche il 1° acconto IRPEF, IRES ed IRAP (quest’ultimo solo per i titolari di partita IVA) eventualmente dovuto per il 2016. Per il versamento deve essere utilizzato il modello F24 ed i seguenti codici tributo:
4001- IRPEF saldo;
4033 – IRPEF acconto prima rata;
4200 – acconto IRPEF redditi soggetti a tassazione separata;
2003 – IRES saldo;
2001 – IRES acconto prima rata;
3800 – IRAP saldo;
3812 – IRAP acconto prima rata;
3801 – Addizionale regionale IRPEF;
3844 – Addizionale comunale IRPEF;
3843 – Acconto addizionale comunale IRPEF;
1683 – Contributo di solidarietà;
4041 – Patrimoniale sugli immobili situati all’estero – saldo;
4044 – Patrimoniale sugli immobili situati all’estero – acconto prima rata;
4043 – Patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero – saldo;
4047 – Patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero – acconto prima rata
CEDOLARE SECCA – I proprietari di immobili che hanno optato per il regime della cedolare secca sugli affitti di unità immobiliari abitative, entro oggi devono versare il saldo dell’imposta dovuta per il 2015 e/o se dovuta, la prima rata di acconto della cedolare secca per il 2016. Per il versamento deve essere utilizzato il modello F24 (sezione Erario) ed i seguenti codici tributo:
1842 – Cedolare secca locazioni – saldo;
1840 – Cedolare secca locazioni – acconto prima rata
STUDI DI SETTORE – I contribuenti titolari di partita IVA che hanno adeguato i ricavi o i compensi alle risultanze degli studi di settore, entro oggi devono effettuare il versamento della maggiore IVA eventualmente dovuta utilizzando il codice tributo 6494. Il versamento della maggiore imposta dovuta a seguito di adeguamento ai parametri, invece, deve essere effettuato entro il termine di presentazione di Unico 2016. Scade anche il termine per il versamento dell’eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell’adeguamento spontaneo agli studi di settore (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
REGIME DEI MINIMI – Scade il termine per effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF dovuta per il 2015 (e dell’eventuale acconto per il 2016) da chi ha deciso di continuare di avvalersi del regime fiscale di vantaggio fino al compimento del quinquennio, oppure fino al trentacinquesimo anno di età. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
1795 – Imposta sostitutiva Regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – saldo;
1793 – Imposta sostitutiva Regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata.
REGIME FORFETTARIO – I contribuenti titolari di partita IVA che hanno adottato nel 2015 il regime forfettario devono provvedere al pagamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi modello UNICO 2016 e del primo acconto per il 2016 (se dovuto). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24:
1792 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – saldo;
1790 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – acconto prima rata.
GESTIONE SEPARATA INPS – Scade il termine per effettuare il versamento a saldo del contributo dovuto alla gestione separata INPS per il 2015 e della prima rata di acconto (40%) del contributo dovuto per il 2016 dai professionisti sprovvisti di una cassa autonoma di previdenza.
I codici tributo da indicare nella delega F24 sono:
P10 – Versamento dei professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria – acconti e saldo non rateizzati;
P10R – Versamento rateizzato dei professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria;
PXX – Versamento dei professionisti privi di altra copertura previdenziale acconti e saldo non rateizzati;
PXXR – Versamento rateizzato dei professionisti privi di altra copertura previdenziale.
RITENUTE ALLA FONTE – Entro questa data deve essere effettuato il versamento delle ritenute alla fonte operate nel 2015 dai sostituti d’imposta che nell’anno corrispondono esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti ed effettuano ritenute complessive non superiori a 1.032,91 euro (per i codici tributi si veda la scadenza del 16 giugno: versamento ritenute Irpef).
Giovedì 30 giugno
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili stipulati il 1° giugno 2016 per pagare l’imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece, per chi ha optato per la “cedolare secca”. Per il pagamento dell’imposta di registro si deve utilizzare il modello “F24 con elementi identificativi – Elide”, e i seguenti codici tributo:
1500 – Imposta di registro per prima registrazione;
1501 – Imposta di registro per annualità successive;
1502 – Imposta di registro per cessioni del contratto;
1503 – Imposta di registro per risoluzioni del contratto;
1504 – Imposta di registro per proroghe del contratto;
1505 – Imposta di bollo.
UNICO 2016 – Ultimo giorno utile per presentare alla posta il modello cartaceo della dichiarazione UNICO 2016 ad un ufficio postale (da parte delle persone fisiche che possono ancora presentare il modello su carta, come ad esempio gli eredi di contribuenti deceduti).
Per l’invio telematico, invece, la scadenza è il 30 settembre.
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno utile per effettuare il pagamento della seconda rata di imposte rateizzate da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA che hanno pagato la prima rata entro il 16 giugno.
RIVALUTAZIONE – Entro questa data si deve effettuare il pagamento – in unica soluzione o come prima rata – dell’imposta sostitutiva dovuta, in base al valore che risulta dalla perizia di stima, da parte di chi ha deciso di rivalutare il valore delle quote di partecipazione in società e/o il valore dei terreni agricoli o edificabili, posseduti al 1° gennaio 2016. Entro questa data si paga anche la terza e ultima rata dell’imposta sulla rivalutazione di terreni e/o partecipazioni societarie effettuata nel 2014, oppure la seconda rata delle rivalutazioni fatte nel 2015. I codici tributo da indicare nella sezione Erario del modello F24 sono i seguenti: 8055 – Imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati; 8056 – Imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.