(Agenzia delle entrate, circolare n. 13/E del 22 aprile 2016)
Ultimo mese a disposizione dei contribuenti che intendono approfittare della norma contenuta nella legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 134, legge n. 208/2015), grazie alla quale è possibile essere riammessi all’iniziale piano di rateazione, limitatamente però alle imposte dirette. L’opportunità riguarda coloro che nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 hanno perso il diritto al pagamento dilazionato delle somme dovute a seguito della definizione di un accertamento per adesione (all’avviso, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire) oppure per acquiescenza; la decadenza – ricordiamo – sopraggiunge quando si salta (per intero o in parte) una rata del piano di ammortamento, diversa dalla prima, e non si rimedia entro il termine di scadenza di quella successiva. Per riacquistare la chance di pagare a rate e bloccare azioni esecutive da parte dell’agente della riscossione (come la messa in vendita dell’immobile pignorato), basta pagare la prima rata scaduta entro il prossimo 31 maggio. Nei dieci giorni successivi, occorrerà trasmettere copia della quietanza di pagamento all’ufficio che aveva emesso il piano di rateazione originario, affinché lo stesso sospenda i carichi iscritti a ruolo, ricalcoli le rate dovute tenendo conto di quanto versato e, una volta completato il pagamento di tutte le somme dovute, provveda allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.
A tal proposito, l’Agenzia delle entrate ha specificato che, poiché finalità della norma è ripristinare l’originario piano di rateazione consentendo al contribuente di riprendere il pagamento a rate come se non ci fosse mai stata decadenza, viene meno la ratio della sanzione raddoppiata al 60%, prevista per le somme ancora dovute a titolo di tributo quando si perde il diritto al pagamento rateizzato. Pertanto, se il contribuente, a seguito di iscrizione a ruolo per intervenuta decadenza, ha già eseguito dei pagamenti, l’ufficio delle Entrate, nel rielaborare il piano di ammortamento, dovrà scalare dagli importi ancora dovuti quelli pagati a titolo di sanzione (eventuali eccedenze, però, non saranno rimborsate).
È bene ricordare che chi è riammesso alla rateazione perde definitivamente il beneficio se salta due scadenze, anche non consecutive; in tal caso, scatterà nuovamente la sanzione maggiorata.