(Agenzia delle entrate, circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016)
Da quest’anno, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali ad uno specifico processo produttivo non rientrano più nel calcolo della rendita catastale e, non partecipando di conseguenza alla formazione della base imponibile, non sono più assoggettati alle imposte locali. Per sfruttare la novità già dal prossimo appuntamento di metà giugno con l’acconto IMU e TASI, occorrerà presentare, per gli immobili iscritti in catasto, una denuncia di variazione entro il 15 giugno: così facendo, la nuova rendita produrrà effetti fiscali a partire dal 1° gennaio 2016; altrimenti, i vantaggi scatteranno dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
Con la circolare n. 2/2016, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disposizione, introdotta dall’ultima legge di stabilità (articolo 1, comma 21, legge n. 208/2015), che ha apportato sostanziali cambiamenti in tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati appartenenti ai gruppi D ed E, ovvero le unità immobiliari urbane a destinazione, rispettivamente, speciale e particolare. Per tali immobili, la rendita viene attribuita tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e “degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità”; non vanno invece presi in considerazione – e questa è la grossa novità 2016 – “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.
A tal proposito, la circolare dà indicazioni per individuare in modo chiaro ciò che deve rientrare nella stima diretta e ciò che invece ne resta fuori. Per quanto riguarda suolo e costruzioni, non ci sono particolari difficoltà per la loro individuazione; qualche precisazione, invece, è opportuna per le altre due voci. In particolare, gli “elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità”, da considerare nella stima, sono quelle componenti utili indipendentemente dal processo produttivo svolto all’interno del fabbricato (ad esempio, gli impianti elettrici, idrico-sanitari, antincendio, di areazione, di climatizzazione e condizionamento, di irrigazione, ascensori, montacarichi, scale, rampe, ecc., anche i pannelli solari integrati sui tetti e nelle pareti, che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi).
Sono invece “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”, da escludere dalla stima catastale, le componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e non conferiscono all’immobile una utilità apprezzabile in qualsiasi caso, anche se cambia il ciclo produttivo. Questi alcuni esempi di componenti che non devono più essere oggetto di stima:
● per le centrali di produzione di energia e stazioni elettriche: caldaie, camere di combustione, turbine, pompe, generatori di vapore, alternatori, condensatori, compressori, valvole, inverter, ecc., anche i pannelli fotovoltaici, a meno che non siano integrati nella struttura e costituiscano la copertura o le pareti di costruzioni;
● per le industrie manifatturiere: tutti i macchinari, le attrezzature e gli impianti costituenti le linee produttive (sistemi di automazione e propulsione, pompe, motori elettrici, carriponte, gru, sistemi robotizzati, macchinari per miscelare, macinare, pressare, formare, tagliare, tornire, laminare, tessere, cuocere ed essiccare i prodotti, ecc.; gli altoforni nell’industria siderurgica);
● negli impianti di risalita: funi, carrelli, sospensioni, cabine, motori che azionano i sistemi di trazione.
Queste le regole per gli immobili di nuova costruzione. Per non creare disparità con quelli già censiti, la stessa Stabilità ha previsto la possibilità, in relazione a questi ultimi, di presentare atti di aggiornamento catastale, per rideterminarne la rendita in base ai nuovi criteri, ossia scorporando quegli elementi che non costituiscono più oggetto di stima diretta.
Se la dichiarazione di variazione sarà presentata entro il 15 giugno 2016 (va utilizzata la nuova versione 4.00.3 della procedura DOCFA, il software disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate per compilare i documenti tecnici catastali), la nuova rendita avrà valore fiscale, ai fini del pagamento di IMU e TASI, in modo retroattivo, fin dal 1° gennaio 2016, rendendo meno oneroso l’acconto in scadenza il 16 giugno. Il Fisco avrà comunque dodici mesi di tempo per effettuare controlli ed eventualmente rettificare la rendita proposta dall’interessato, notificandogli la variazione.