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Investimenti in beni strumentali: ecco il codice tributo per l’utilizzo del bonus a partire dal 1° gennaio

2 Dicembre 2015
in Circolari
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(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 96/E del 19 novembre 2015)

Tutto pronto per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali (cosiddetto “bonus investimenti”) previsto dall’articolo 18 del DL n. 91/2014 (“decreto competitività”). Si tratta dell’incentivo fiscale spettante ai titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone ed assimilate, società di capitali ed enti soggetti all’IRES, enti non commerciali relativamente alle attività commerciali esercitate, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti) che, nel periodo dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto legge) al 30 giugno 2015, hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, di importo unitario non inferiore a 10.000 euro, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Possono fruirne anche le imprese costituite dopo il 25 giugno 2014.
I beni che danno diritto all’agevolazione devono essere ricompresi nella divisione 28 della tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ossia macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione (ad esempio, pompe e compressori; gru e macchinari per la movimentazione; apparecchi per pesare, escluse le bilance di precisione; macchine per l’industria ceramica; motori, diversi da quelli per veicoli, e turbine; macchine per il settore tessile; forni, bruciatori, caldaie; macchine per ufficio, esclusi computer e mobili per l’ufficio; macchine per l’imballaggio; apparecchi per centri di bellezza).
Il beneficio consiste in un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute per gli investimenti in misura eccedente rispetto alla media degli investimenti nello stesso tipo di beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. Pertanto, per gli investimenti effettuati nel 2014 (dal 25 giugno al 31 dicembre), va fatta la media degli investimenti realizzati nel quinquennio 2009-2013; per gli investimenti effettuati nel 2015 (dal 1° gennaio al 30 giugno), la media cui raffrontarsi riguarda gli anni 2010-2014. Dal calcolo della media si può escludere l’anno in cui l’investimento è stato maggiore.
Il bonus, la cui fruizione non è legata al preventivo assenso dell’Agenzia delle entrate, può essere utilizzato esclusivamente – tramite modello F24 – in compensazione “esterna”, per pagare cioè altri tributi o contributi. Va suddiviso in tre quote annuali di pari importo, cioè ogni anno ne può essere speso soltanto un terzo. Inoltre, la prima quota è impiegabile soltanto a partire dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. Di conseguenza, per gli investimenti fatti nel 2014, a partire dal 25 giugno, la prima quota di credito potrà essere sfruttata dal prossimo 1° gennaio, la seconda dal 1° gennaio 2017, la terza dal 1° gennaio 2018; allo stesso modo, per la prima quota relativa agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2015, bisognerà attendere il 1° gennaio 2017.
A tale scopo, l’amministrazione finanziaria ha istituito uno specifico codice tributo, il “6856”, che sarà operativo a partire dal 1° gennaio 2016 e che andrà riportato nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui il contribuente debba restituire l’agevolazione indebitamente fruita, ad esempio se cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto); come “anno di riferimento” va indicato quello in cui è stata sostenuta la spesa.

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