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Chiarimenti dal Fisco in vista dell’imminente dichiarazione dei redditi

4 Maggio 2015
in Circolari
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(Agenzia delle entrate, circolare n. 17/E del 24 aprile 2015)

Spese sanitarie, spese di istruzione, interventi per il recupero del patrimonio edilizio, somme corrisposte al coniuge separato, interessi passivi su muto ipotecario, bonus “arredi”, spese per adozioni internazionali. Sono alcuni degli argomenti affrontati nella circolare n. 17/2015, con la quale l’Agenzia delle entrate, rispondendo ad una serie di quesiti formulati da CAF e professionisti alla vigilia dell’appuntamento con la dichiarazione dei redditi per l’anno 2014, ha fornito chiarimenti su diverse questioni interpretative riguardanti, in particolar modo, gli oneri detraibili e quelli deducibili, di particolare utilità in vista dell’imminente adempimento dichiarativo.

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Spese sanitarie
Per beneficiare della detrazione del 19% delle spese sostenute per le prestazioni rese da un dentista, è sufficiente la dicitura “ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche”, riportata nella fattura emessa dal professionista. Tale espressione, infatti, consente di individuare in modo univoco la natura “sanitaria” della prestazione, in modo da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario. Pertanto, qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito, è necessario rivolgersi al medico perché provveda ad integrare il documento.
I contributi erogati a una ONLUS per il trasporto dei disabili che necessitano di cure mediche periodiche possono dar diritto a sconti fiscali come:
– erogazioni liberali detraibili nella misura del 26%, su un importo non superiore a 2.065 euro annui (articolo 15, comma 1.1, del TUIR), elevato a 30.000 euro a decorrere dal 2015, ovvero deducibili entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro l’importo massimo di 70.000 euro (articolo 14 del DL n. 35/2005);
oppure come
– spesa sanitaria interamente detraibile (articolo 15, comma 1, lettera c, del TUIR), qualora il versamento rappresenti il corrispettivo del servizio di trasporto di disabili.
Le spese relative alla crioconservazione degli ovociti effettuata nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita presso un centro autorizzato rientrano tra le spese sanitarie detraibili (articolo 15, comma 1, lettera c, del TUIR), in quanto la prestazione ha finalità di cura e di prevenzione per la tutela della salute della donna.
Le prestazioni rese da massofisioterapisti in possesso del diploma specifico, con formazione triennale, conseguito entro il 17/3/1999, sono detraibili dall’IRPEF (articolo 15, comma 1, lettera c, del TUIR) anche senza una specifica prescrizione medica. Quel diploma, infatti, è considerato dal Ministero della salute equipollente al titolo universitario che abilita all’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista, le spese per le prestazioni dei quali sono fiscalmente detraibili (Agenzia delle entrate, circolare n. 19/2012). A tal fine, nel documento di spesa, il massofisioterapista, oltre a descrivere la prestazione effettuata, dovrà attestare il possesso del diploma con formazione triennale, conseguito entro il 17/3/1999.

Spese di istruzione
Le tasse pagate per l’iscrizione agli Istituti tecnici superiori (ITS) sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 19%. Infatti, spiega la circolare, l’articolo 15, comma 1, lettera e, del TUIR, riconosce la detraibilità delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria. E gli ITS, pur avendo un’autonoma e distinta fisionomia rispetto a quelli, si collocano in un livello intermedio tra l’istruzione secondaria e universitaria.
Invece, con riferimento agli stessi Istituti tecnici superiori, non è possibile fruire della detrazione prevista per i canoni abitativi pagati da studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. La norma che disciplina l’agevolazione (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del TUIR), infatti, riguarda esclusivamente gli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università. Pertanto, poiché i corsi seguiti presso gli ITS non sono equiparabili a corsi di laurea universitari, la loro frequenza non consente di fruire della detrazione per canoni di locazione.

Ristrutturazioni e bonus arredi
In caso di ordinante del bonifico diverso dal beneficiario, ossia se chi effettua il bonifico per i lavori di ristrutturazione è una persona diversa da quella indicata nella disposizione di pagamento quale beneficiario del “bonus ristrutturazioni”, la detrazione spetta a quest’ultimo, purché siano rispettati gli altri presupposti previsti dalla disciplina in materia (ad esempio, i documenti di spesa devono essere a lui intestati). Anche in tale circostanza, infatti, appaiono soddisfatte le condizioni circa la titolarità del sostenimento della spesa dettate dalla norma, secondo cui “Il pagamento è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”.
Qualora su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti venga effettuata una nuova ristrutturazione che non si configura come mera prosecuzione dei lavori già realizzati, si può fruire della detrazione nei limiti in vigore al momento del pagamento. Ad esempio, se un contribuente ha iniziato nel 2008 un intervento terminato nel 2013, per il quale ha beneficiato della detrazione nel limite complessivo di 96.000 euro, e nel 2014, sulla base di un’altra autorizzazione, ha avviato altri interventi diversi da quelli autorizzati la prima volta, che termineranno nel 2015, potrà fruire di un nuovo e autonomo limite di spesa di 96.000 euro. Nel 2015, trattandosi di prosecuzione di interventi iniziati nell’anno precedente, per il limite di spesa si dovrà tenere conto di quelle sostenute nel 2014.
In caso di trasferimento mortis causa di un immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio, l’erede o gli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta del bene perdono il diritto a fruire delle quote residue di detrazione, qualora successivamente concedano l’appartamento in locazione o in comodato. Tuttavia, se al termine del contratto, riprendono la detenzione dell’immobile, possono beneficiare delle rate relative agli anni successivi.
La disposizione in base alla quale, in caso di trasferimento mortis causa di un immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio, la detrazione non fruita dal de cuius è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta del bene, non si applica anche al “bonus arredi” per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, trattandosi di una detrazione autonoma dal “bonus ristrutturazioni”, con proprie norme, che non prevedono il trasferimento del beneficio agli eredi per i rimanenti periodi di imposta.
Somme al coniuge separato per le spese di alloggio
Gli importi a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali stabiliti dal giudice della separazione o del divorzio, quantificabili e corrisposti periodicamente all’ex coniuge, possono essere considerati come assegno di mantenimento e, quindi, sono deducibili dal reddito complessivo di chi li corrisponde (articolo 10, comma 1, lettera c, del TUIR). Nel caso in cui le somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è ridotta alla metà. Se l’importo del “contributo casa” non è fissato nella sentenza, può essere determinato “per relationem”, qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagare l’importo relativo al canone di affitto o le spese condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge. In questo caso, il sostenimento dell’onere può essere provato, oltre che dalla sentenza, dal contratto d’affitto e dalla documentazione da cui risulta l’importo delle spese condominiali e quella comprovante l’avvenuto versamento. Le somme deducibili dal coniuge che le eroga sono tassabili in capo all’altro coniuge come reddito assimilato al lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera, del TUIR).

Adozioni internazionali
La deduzione del 50% delle spese per la procedura di adozione internazionale (articolo 10, comma 1, lettera l-bis, del TUIR), se le stesse sono sostenute da entrambi i genitori, va suddivisa in base a quanto pagato da ciascuno di essi. Se a pagare è invece un solo genitore in quanto il coniuge è a suo carico, la deduzione spetta per intero a chi ha sopportato la spesa. Però, poiché per fruire dell’agevolazione è necessario che le spese siano certificate dall’ente cui è stato conferito il mandato per l’espletamento della procedura, i coniugi devono specificare all’ente l’importo delle spese sostenute da ciascuno di essi. Per quelle del 2014, la dichiarazione può essere resa anche in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendola sull’originale della certificazione rilasciata dall’ente.

Erogazioni liberali a Onlus
In merito alle tre diverse agevolazioni fiscali previste per le erogazioni liberali in favore delle ONLUS, vale a dire:
a) deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, per non più di 70.000 euro (articolo 14 del DL n. 35/2005); b) deduzione non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (articolo 10, comma 1, lettera g, del TUIR); c) detrazione del 26% per un importo non superiore a 2.065 euro (articolo 15, comma 1.1, del TUIR), importo elevato a 30.000 euro dal 2015,
la circolare chiarisce che:
– se si sceglie la soluzione a), non si può fruire delle altre opzioni sia per le medesime erogazioni sia per erogazioni distinte, effettuate anche a diversi beneficiari;
– se non si sceglie la soluzione a), in caso di distinte erogazioni, anche a favore dello stesso beneficiario, si può fruire della deduzione prevista dall’articolo 10 del TUIR o della detrazione dell’articolo 15 del TUIR, non essendo possibile ricorrere ad entrambe le agevolazioni per la medesima erogazione.

Auto per disabili
L’aliquota IVA agevolata al 4% prevista sia per i lavori necessari ad adattare i veicoli destinati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti sia per le parti, i pezzi staccati e gli accessori destinati a quei beni, è applicabile anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture dei disabili e alle cessioni dei relativi ricambi. Per le stesse riparazioni, non rientranti nella ordinaria manutenzione, spetta anche la detrazione IRPEF del 19%, purché le spese siano sostenute entro quattro anni dall’acquisto del veicolo. Tali spese concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo agevolabile (18.075,99 euro) e non sono rateizzabili.

Interessi passivi
Il contribuente che acquista un immobile da destinare a propria abitazione portandovi la residenza e successivamente va all’estero per motivi di lavoro, trasferendo lì la residenza, non perde il diritto a detrarre gli interessi passivi sul mutuo stipulato per l’acquisto della casa, anche nel caso in cui questa venga concessa in locazione a terzi, sempre che permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e che il contribuente non abbia acquistato nello Stato estero un immobile da adibire ad abitazione principale.

Lavoro dipendente svolto all’estero
Il reddito di lavoro dipendente realizzato all’estero va indicato nella dichiarazione dei redditi al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati in quello Stato, in quanto la norma di riferimento (articolo 51, comma 2, lettera a, del TUIR) stabilisce che non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, senza richiedere che tali contributi siano versati in Italia

Credito per riacquisto prima casa
Se il credito di imposta spettante per il riacquisto della “prima casa” è utilizzato in diminuzione dell’imposta di registro dovuta per l’atto che lo determina solo in parte, l’importo residuo può essere sfruttato per ridurre l’IRPEF o in compensazione tramite F24, non però in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e sulle successioni e donazioni per atti presentati dopo la data di acquisizione del credito. Questo perché la norma agevolativa stabilisce che, in relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere utilizzato per l’intero importo.

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