(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014)
Per poter beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 26% prevista per le erogazioni liberali in denaro – di importo compreso tra 30 e 30.000 euro annui – in favore dei partiti e dei movimenti politici, non è obbligatorio indirizzare il pagamento verso la tesoreria centrale del partito: sono fiscalmente “accettabili” anche le elargizioni convogliate su conti correnti bancari o postali intestati alle relative articolazioni territoriali (regionali o provinciali).
L’Amministrazione fiscale ha dato via libera al beneficio spettante alle persone fisiche e alcune società di capitali, cooperative ed enti commerciali (diversi dagli enti a partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentari italiani o esteri) che “sovvenzionano” i partiti, anche nel caso in cui la donazione sia raccolta “in periferia”. Sono richiesti, però, due precisi presupposti: alla fine dell’esercizio, il partito deve risultare iscritto nella prima sezione dell’apposito Registro compilato annualmente dalla Commissione di garanzia per la trasparenza e il controllo dei partiti politici; il versamento delle erogazioni deve avvenire tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione del suo autore, e a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
Ricordiamo che la norma con cui è stato abolito il finanziamento pubblico ai partiti (DL n. 149/2013) ha introdotto, al suo posto, un sistema di contribuzione volontaria da parte dei privati, basato sulle erogazioni liberali (oggetto della risoluzione in argomento) e sulla facoltà, per le persone fisiche, di destinare ad un movimento politico il 2 per mille della propria IRPEF, esprimendo la scelta in sede di dichiarazione dei redditi, tramite la stessa scheda per la destinazione dell’8 e del 5 per mille.