(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 102/E del 19 novembre 2014)
Per poter continuare a fruire del regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991 (che consente di determinare in maniera forfetaria le imposte dovute), è necessario che tutte le movimentazioni finanziarie (sia incassi che pagamenti) di importo superiore a 516,47 euro (un milione delle vecchie lire) avvengano con sistemi di pagamento tracciabili. La regola, finora valida per società, enti e associazioni sportive dilettantistiche e per gli enti assimilati (associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro), va rispettata anche dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco.
Il chiarimento fornito dalle Entrate amplia, di fatto, la platea destinataria degli obblighi di tracciabilità delle movimentazioni di denaro oltre la soglia indicata: tutti gli enti non commerciali che vogliono avvalersi del regime speciale di tassazione devono utilizzare modalità di esecuzione degli incassi (erogazioni liberali, contributi, raccolte fondi, quote associative e altri proventi non imponibili) e dei pagamenti (ad esempio, quelli per i compensi erogati ai lavoratori dipendenti o autonomi di cui l’associazione si avvale) che consentano all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. Ciò vuol dire che tutte le operazioni sopra i 516,47 euro vanno effettuate tramite conti correnti bancari o postali (bollettini, bonifici, giroconti, ecc.), assegni non trasferibili, carte di credito, bancomat. Qualora poi nel corso dell’anno vengano meno i presupposti per fruire del regime forfetario, quindi anche nel caso in cui non sia rispettato il precetto sulla tracciabilità delle movimentazioni, dal mese successivo deve essere applicato il regime ordinario di determinazione del reddito.