Scadenze Fiscali Ottobre 2014
Giovedì 16 ottobre
TASI – Entro questa data si deve pagare la prima rata della TASI 2014 (imposta sui servizi indivisibili) per gli immobili situati nei Comuni che non avevano deliberato le aliquote entro fine maggio, ma lo hanno fatto entro il 10 settembre. Altrimenti, nei Comuni che non hanno ancora deliberato, il pagamento della TASI è ulteriormente rinviato al prossimo 16 dicembre e si pagherà in unica soluzione.
Ovviamente chi ha già pagato l’acconto entro il 16 giugno (perché il Comune aveva tempestivamente deliberato le aliquote) ora non deve fare nulla e pagherà il saldo entro il 16 dicembre.
Si può pagare con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
3958 – Tasi, abitazione principale e relative pertinenze;
3959 – Tasi, fabbricati rurali uso strumentale;
3960 – Tasi, aree fabbricabili;
3961 – Tasi, altri fabbricati
IVA MENSILE – Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dell’IVA relativa al mese di settembre con il codice tributo 6009 – Versamento IVA mensile settembre.
IRPEF – Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui seguenti compensi:
1) retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio e emolumenti arretrati (codici 1001 e 1002). Per il versamento dell’addizionale regionale Irpef il codice tributo è il 3802, mentre per l’addizionale comunale il codice tributo è il 3848. L’acconto dell’addizionale comunale 2011 trattenuto al lavoratore deve essere versato con il codice 3847;
2) emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali (codice 1001);
3) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi corrisposti da terzi, assegni periodici, indennità per cariche elettive, rendite vitalizie, borse di studio e simili, rapporti di collaborazione a progetto (codice 1004);
4) indennità per cessazione di rapporto di lavoro (cod. 1012);
5) indennità per cessazione del rapporto di collaborazione a progetto (codice 1004);
6) provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio (cod. 1038);
7) redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni (cod. 1040);
8) redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e redditi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche (codice 1040);
9) indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione di cui al punto 6) (codice 1040);
10) compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all’estero (codice 1040);
11) ritenute alla fonte su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (codice 1049); 1
2) compensi per perdita di avviamento commerciale L.19/63 (codice 1040);
13) ritenute operate nel 2° trimestre 2014 in relazione agli utili corrisposti nello stesso periodo con applicazione della ritenuta a titolo d’imposta (codice 1035).
Per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti per incrementi di produttività il codice tributo è il 1053 (oppure 1604 sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; 1904 per quelli maturati in Sardegna e versata fuori regione; 1905 per i quelli maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione; 1305 per i sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni).
CONDOMINIO – Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a settembre per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. I codici tributo da indicare nella delega di pagamento F24 sono i seguenti:
1019 – Ritenute del 4% a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente;
1020 – Ritenute del 4% a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della rata delle imposte e/o contributi rateizzati da parte dei contribuenti titolari di partita IVA.
DICHIARAZIONI D’INTENTO – I contribuenti IVA devono presentare on line all’Agenzia delle entrate una comunicazione con i dati relativi alle lettere d’intento che hanno ricevuto dagli esportatori abituali e, per effetto delle quali, possono emettere fattura senza applicazione dell’IVA. Questa comunicazione va fatta entro questa data, dai contribuenti con liquidazione Iva mensile, se nel mese di agosto hanno effettuato operazioni senza applicazione dell’IVA. Se, invece, pur avendo ricevuto la dichiarazione di intento nel mese di settembre, il contribuente non ha effettuato operazioni, la comunicazione al Fisco non deve essere effettuata questo mese.
RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE – Scade il termine per regolarizzare gli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 16 settembre con l’applicazione della sanzione ridotta del 3% e degli interessi dell’1% annuo dal 17 settembre fino al giorno in cui il pagamento viene effettivamente eseguito. I principali codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni e degli interessi sono i seguenti:
8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
1991 – Interessi sul ravvedimento IVA.
Per il ravvedimento operoso delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta gli interessi vanno sommati e versati insieme al tributo principale.
Lunedì 27 ottobre
Scadenza prorogata a questa data poichè il 25 e 26 ottobre sono considerati festivi.
INTRASTAT – Entro questa data devono essere presentati per via telematica gli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati a settembre (operatori mensili) o nel 3° trimestre 2014 (operatori trimestrali).
730 – Ultimo giorno utile per presentare un nuovo modello 730/2014 – intregrativo del precedente – quando l’integrazione comporta a favore del contribuente un rimborso o un minor debito (ad esempio per oneri non indicati in precedenza). Il modello 730 deve essere in ogni caso presentato ad un Caf o professionista abilitato con la relativa documentazione, anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal datore di lavoro o ente pensionistico.
Giovedì 30 ottobre
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° ottobre 2014 e per pagare l’imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece, per chi ha optato per la “cedolare secca”. Il versamento dell’imposta di registro dovrà essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F23 ed i seguenti codici tributo: 1
15T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – 1° annualità;
112T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive;
107T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo; 114T – Imposta di registro per proroghe;
108T – Imposta di registro per affitto fondi rustici; 113T – Imposta di registro per risoluzioni.
In alternativa, si può pagare con il nuovo modello “F24 con elementi identificativi – Elide”, utilizzando i seguenti codici tributo:
1500 – Imposta di registro per prima registrazione;
1501 – Imposta di registro per annualità successive;
1502 – Imposta di registro per cessioni del contratto;
1503 – Imposta di registro per risoluzioni del contratto;
1504 – Imposta di registro per proroghe del contratto.
COMUNICAZIONE BENI AI SOCI – Entro questa data le imprese interessate devono inviare on line all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione per il 2013 con i dati dei soci (o familiari dell’imprenditore) che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa (per esempio autovetture) e/o dei finanziamenti fatti all’impresa per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari a superiore a 3.600 euro.
Venerdì 31 ottobre
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della rata delle imposte rateizzate da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA.
OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI – E’ l’ultimo giorno utile per presentare la comunicazione delle operazioni effettuate a settembre (o nel 3° trimestre 2014) nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti territori “black list”). L’obbligo di comunicazione riguarda solo le operazioni che superano 500 euro.