(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 82/E del 2 settembre 2014)
I professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni, nel caso intendano effettuare i propri versamenti di imposte e contributi compensando con crediti superiori a 15.000 euro, non devono rivolgersi a un altro professionista, ma possono “bollinare” da soli la propria dichiarazione. La precisazione, arrivata dall’Agenzia delle entrate, è in linea con quella adottata nella circolare n. 54/E del 2001, in cui fu riconosciuta agli stessi soggetti la possibilità di asseverare gli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini degli studi di settore, in relazione alla propria dichiarazione.
Il via libera all’“autocertificazione” dato dall’Amministrazione finanziaria è collegato alla disposizione normativa contenuta nella legge di stabilità per il 2014 che, per contrastare l’uso disinvolto – e non di rado truffaldino – dell’istituto della compensazione (il Fisco ha accertato diversi utilizzi di crediti inesistenti), ha introdotto, in aggiunta a quello già in vigore per i crediti IVA, un limite anche per i crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, all’IRAP, alle ritenute alla fonte e alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi. In pratica, a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, chi sfrutta tali crediti nel modello F24 in compensazione “orizzontale” (cioè, per pagare tributi di tipologia diversa, contributi o oneri previdenziali) per importi superiori a 15.000 euro annui, deve acquisire il visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In linea generale, per il rilascio del visto di conformità, occorre verificare: la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle norme che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto; la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA; la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili; la corrispondenza delle scritture contabili alla relativa documentazione.
Il visto di conformità fai-da-te riguarda, purché siano abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed iscritti nell’apposito elenco dei soggetti che possono rilasciare il visto di conformità: gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro, e i soggetti iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria. Per le società, in alternativa al visto di conformità, la dichiarazione deve essere sottoscritta da chi ha il compito della revisione legale dei conti.
Sull’argomento, l’Agenzia delle entrate era già intervenuta con la circolare 10/E del 14 maggio scorso, fornendo alcune importanti precisazioni: per la verifica del limite di 15.000 euro oltrepassato il quale occorre far apporre il visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito, vanno prese in considerazione le sole “compensazioni orizzontali”, non anche quelle “verticali” tra lo stesso tributo (ad esempio, IRPEF con IRPEF); il limite di 15.000 euro si riferisce alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione; diversamente da quanto previsto per le compensazioni di crediti IVA (relativamente alle quali l’operazione è possibile solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge), le compensazioni dei crediti relativi ad altri tributi, oltre la soglia dei 15.000 euro, possono avvenire anche prima di presentare la dichiarazione da cui scaturiscono le eccedenze stesse; la novità sui limiti alle compensazioni oltre i 15.000 euro si applica a partire dai crediti maturati nell’anno d’imposta 2013, con la conseguenza che quelli risultanti dalla dichiarazione per il 2012, se non utilizzati nel 2013, sono compensabili senza tener conto delle nuove regole fino a quando non confluiscono nel modello 2014, all’interno del quale vengono “rigenerati”, sommandosi ai crediti maturati nel 2013.
Benché la risoluzione del 2 settembre non faccia alcun cenno al regime sanzionatorio, l’infedele rilascio del visto di conformità sulla propria dichiarazione dovrebbe comportare le stesse conseguenze previste nel caso in cui la violazione sia commessa in riferimento a dichiarazioni di altri soggetti (articolo 39 del decreto legislativo n. 241/97): applicazione di una sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro; in presenza di violazioni ripetute o particolarmente gravi (è considerato tale, ad esempio, il mancato pagamento della sanzione), sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da uno a tre anni e, per le violazioni commesse dopo il periodo di sospensione, inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità; comunicazione, all’Ordine professionale di appartenenza, delle sanzioni irrogate, per l’adozione di ulteriori provvedimenti di carattere disciplinare.