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Scadenze fiscali Giugno 2014

3 Giugno 2014
in Scadenze, Scadenze fiscali
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Scadenze fiscali Giugno 2014

Martedì 3 giugno

Scadenza prorogata a questa data poiché il 31 maggio è sabato e il 1° e il 2 maggio sono festivi.

730 – Entro questa data si deve presentare al Caf o ai professionisti abilitati il modello 730 e la busta  contenente il 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 e/o 5 per mille dell’IRPEF.

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OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI – E’ l’ultimo giorno utile per presentare on line all’Agenzia delle entrate il cosiddetto “modello polivalente” per la comunicazione delle operazioni – di importo superiore a 500 euro – effettuate ad aprile nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti territori “black list”).

Lunedì 16 giugno

RAVVEDIMENTO OPEROSO – Scade il termine per regolarizzare gli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 16 maggio scorso. Per usufruire del ravvedimento i contribuenti devono versare le somme dovute, più la sanzione ridotta del 3%, più gli interessi dell’1% annuo dal 17 maggio fino al giorno del pagamento. I principali codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni e degli interessi sono i seguenti:   8904 –  Sanzione pecuniaria IVA; 8906 –  Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 1991 – Interessi sul ravvedimento IVA.

Per il ravvedimento operoso delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta gli interessi vanno sommati e versati insieme al tributo principale.

IVA MENSILE – Ultimo giorno utile per versare l’eventuale imposta a debito relativa al mese di maggio (contribuenti mensili). Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il 6005 – Versamento IVA mensile maggio.

IRPEF – Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui seguenti compensi:

1) retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio e emolumenti arretrati (codici 1001 e 1002). Per il versamento dell’addizionale regionale Irpef il codice tributo è il 3802, mentre per l’addizionale comunale il codice tributo è il 3848. L’acconto dell’addizionale comunale 2014 trattenuto al lavoratore deve essere versato con il codice 3847;

2) emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali (codice 1001);

3) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi corrisposti da terzi, assegni periodici, indennità per cariche elettive, rendite vitalizie, borse di studio e simili, rapporti di collaborazione a progetto (codice 1004);

4) indennità per cessazione di rapporto di lavoro (cod. 1012);

5) indennità per cessazione del rapporto di collaborazione a progetto (codice 1004);

6) provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio (cod. 1038);

7) redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni (cod. 1040);

8) redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e redditi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche (codice 1040);

9) indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione di cui al punto 6) (codice 1040);

10) compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all’estero (codice 1040);

11) ritenute alla fonte su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (codice 1049);

12) compensi per perdita di avviamento commerciale L.19/63 (codice 1040).

Per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti per incrementi di produttività il codice tributo è il 1053 (oppure 1604 sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; 1904 per quelli maturati in Sardegna e versata fuori regione; 1905 per i quelli maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione; 1305 per i sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni).

CONDOMINIO – Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a maggio per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. I codici tributo da indicare nella delega di pagamento F24 sono i seguenti: 1019 – Ritenute del 4% a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente;  1020 – Ritenute del 4% a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.

UNICO 2014 – Scade il termine per effettuare, senza alcuna maggiorazione, il versamento (unica soluzione o prima rata) delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi. Entro lo stesso termine deve essere versato il 1° acconto IRPEF, IRES ed IRAP (quest’ultimo solo per i titolari di partita IVA) eventualmente dovuto per il 2014. Per il versamento deve essere utilizzato il modello F24 ed i seguenti codici tributo: 4001- IRPEF saldo; 4033 – IRPEF acconto prima rata; 4200 – acconto IRPEF redditi soggetti a tassazione separata; 2003 – IRES saldo; 2001 – IRES acconto prima rata; 3800 – IRAP saldo; 3812 – IRAP acconto prima rata; 3801 – Addizionale regionale IRPEF; 3844 – Addizionale comunale IRPEF; 3843 – Acconto addizionale comunale IRPEF; 1683 – Contributo di solidarietà; 4041 – Patrimoniale sugli immobili situati all’estero – saldo; 4044 – Patrimoniale sugli immobili situati all’estero – acconto prima rata; 4043 – Patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero – saldo; 4047 – Patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero – acconto prima rata.

STUDI DI SETTORE – I contribuenti titolari di partita IVA che hanno adeguato i ricavi o i compensi alle risultanze degli studi di settore, entro questa data devono effettuare il versamento della maggiore IVA eventualmente dovuta utilizzando il codice tributo 6494. Il versamento della maggiore imposta dovuta a seguito di adeguamento ai parametri, invece, deve essere effettuato entro il termine di presentazione di Unico 2014. Scade anche il termine per il versamento dell’eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell’adeguamento spontaneo agli studi di settore (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

FORFETTINO E “NUOVI MINIMI” – Scade il termine per effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione modello UNICO 2014 e dell’eventuale primo acconto per il 2014. I codici  tributo da utilizzare sono i seguenti:  4025 – Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive (forfettino); 1795 – Imposta sostitutiva “nuovi minimi” – saldo (regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità); 1793 – Imposta sostitutiva “nuovi minimi” – acconto prima rata.

RITENUTE ALLA FONTE – Entro questa data deve essere effettuato il versamento delle ritenute alla fonte operate nel 2013 dai sostituti d’imposta che nell’anno corrispondono esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti ed effettuano ritenute complessive non superiori a 1.032,91 euro (per i codici tributi si veda la scadenza del 16 giugno: versamento ritenute Irpef).

DIRITTI CAMERALI – Ultimo giorno per effettuare il versamento (senza maggiorazione) del diritto annuale dovuto per il 2014 da parte delle imprese iscritte alla Camera di Commercio. Il versamento deve essere fatto utilizzando il modello F24 ed il codice tributo 3850.

Martedì 25 giugno

INTRASTAT – Entro questa data devono essere presentati per via telematica gli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente (operatori mensili). La presentazione deve essere effettuata per via telematica.

Lunedì 30 giugno

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili stipulati il 1° giugno 2014 e per pagare l’imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece, per chi ha optato per la “cedolare secca”. Il versamento dell’imposta di registro dovrà essere effettuato utilizzando il  modello di pagamento F23 ed i seguenti codici tributo: 115T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – 1ª annualità;  112T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive;  107T –  Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo; 114T – Imposta di registro per proroghe; 108T – Imposta di registro per affitto fondi rustici; 113T – Imposta di registro per risoluzioni.

In alternativa, si può pagare con il nuovo modello “F24 con elementi identificativi – Elide”, utilizzando i seguenti codici tributo: 1500 – Imposta di registro per prima registrazione;  1501 – Imposta di registro per annualità successive;  1502 – Imposta di registro per cessioni del contratto; 1503 – Imposta di registro per risoluzioni del contratto; 1504 – Imposta di registro per proroghe del contratto.

UNICO 2014 – Ultimo giorno utile per presentare alla posta il modello cartaceo della dichiarazione UNICO 2014 (da parte delle persone fisiche che possono ancora presentare il modello su carta). Per l’invio telematico, invece, la scadenza è il 30 settembre.

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