Le Leggi Illustrate
Area abbonati Sprea.it
giovedì, Giugno 8, 2023
  • Accedi
  • Home
  • News
  • Tutti i Numeri
  • Scadenze
    • Scadenze fiscali
    • Scadenze previdenziali
  • Istat
  • Circolari e Risoluzioni
  • Quesiti per gli esperti
  • Il nostro BlogIn evidenza
  • Sondaggio
  • Abbonati
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
  • Home
  • News
  • Tutti i Numeri
  • Scadenze
    • Scadenze fiscali
    • Scadenze previdenziali
  • Istat
  • Circolari e Risoluzioni
  • Quesiti per gli esperti
  • Il nostro BlogIn evidenza
  • Sondaggio
  • Abbonati
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
Le Leggi Illustrate
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
Home Circolari

Come si paga la sanzione per non aver comunicato la cessazione dell’attività

5 Maggio 2014
in Circolari
A A
0
132
VISUALIZZAZIONI
Condividi su FacebookWhatsappEmail

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 35/E del 3 aprile 2014)

È “8120” il codice tributo da utilizzare per versare la sanzione dovuta quando non si è provveduto a presentare la dichiarazione di cessata attività da parte dei contribuenti titolari di partita IVA. La norma (articolo 35, comma 15-quinquies, del DPR n. 633/72, come riscritto dal DL n. 16/2012, c.d. “decreto semplificazioni tributarie”) prevede che l’Agenzia delle entrate, basandosi sulle informazioni e sugli elementi presenti in Anagrafe tributaria, individua i titolari di partita IVA che, pur essendo obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività. L’adempimento – ricordiamo – va effettuato entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda, presentando l’apposito modello AA7/10 (i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9/11 (le persone fisiche) in forma cartacea presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate oppure per via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati.
Il Fisco, dunque, intercettati coloro che hanno omesso l’adempimento, comunica loro che vi provvederà d’ufficio, con invito a pagare la sanzione nella misura ridotta ad un terzo del minimo, ossia pari a 172 euro. L’interessato, se non concorda con l’intenzione manifestata dall’ufficio, ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per fornire i chiarimenti necessari e gli eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente dall’Amministrazione. A questo punto, le Entrate, se non ritengono valide le motivazioni addotte, procedono d’ufficio alla cessazione della partita Iva e iscrivono a ruolo la sanzione prevista per questo tipo di irregolarità (da 516 a 2.065 euro).
Il codice “8120” (denominato “Sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività a seguito della comunicazione di cui all’art. 35, c. 15-quinquies del d.P.R. n. 633/1972”) va pertanto adoperato quando si decide di accogliere “l’invito” del Fisco a beneficiare dello sconto della sanzione ad un terzo, pagando 172 euro tramite il modello F24 allegato alla comunicazione. In alternativa, può essere utilizzato, anche con modalità telematiche, il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, riportando il codice tributo in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Inoltre: nella sezione “CONTRIBUENTE” devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento; nella sezione “ERARIO ED ALTRO” vanno riportati, negli specifici campi, il codice atto e l’anno di riferimento, reperibili nella stessa comunicazione; nel campo “tipo” va inserita la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi” non deve essere scritto nulla.
Lo stesso codice tributo “8120” deve essere utilizzato anche dai soggetti tenuti ad effettuare il versamento tramite il modello “F24 Enti pubblici” (amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, titolari di contabilità speciali e conti di tesoreria unica).

ARTICOLI CORRELATI

Bonus baby sitter: vale anche per i nonni, ma non devono essere conviventi

Versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive – Articolo 24 del DL 19 maggio 2020, n. 34 – Soggetti con esercizio non coincidente con l ’anno solare: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

CondividiInviaInvia

Altri Articoli

Bonus baby sitter: vale anche per i nonni, ma non devono essere conviventi

Bonus baby sitter: vale anche per i nonni, ma non devono essere conviventi

di redazioneleggi
1 Luglio 2020
0

Il bonus baby sitter introdotto dal Decreto Rilancio, dal valore massimo di 1.200 euro, può essere erogato anche ai familiari,...

Versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive – Articolo 24 del DL 19 maggio 2020, n. 34 – Soggetti con esercizio non coincidente con l ’anno solare: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive – Articolo 24 del DL 19 maggio 2020, n. 34 – Soggetti con esercizio non coincidente con l ’anno solare: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

di redazioneleggi
16 Giugno 2020
0

Chi deve pagare entro il 30 giugno e chi no Con la Risoluzione n. 28 del 29 maggio 2020, l’Agenzia...

Le linee guida approntate dalla Conferenza per le Regioni e le Province Autonome per la riapertura delle strutture ricettive e per le locazioni brevi, comprese le case vacanza

Le linee guida approntate dalla Conferenza per le Regioni e le Province Autonome per la riapertura delle strutture ricettive e per le locazioni brevi, comprese le case vacanza

di redazioneleggi
6 Giugno 2020
0

Ecco le indicazioni generali che si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari (per esempio locazioni brevi, B&B, casa vacanze ecc.),...

Con la Risoluzione 29/E del 29 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate comunica le istruzioni per il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), dell’IMU 2020

Con la Risoluzione 29/E del 29 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate comunica le istruzioni per il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), dell’IMU 2020

di redazioneleggi
1 Giugno 2020
0

Riportiamo qui di seguito il testo della Risoluzione 29/E dell'Ade, avente come oggetto "Istruzioni per il versamento, tramite i modelli...

L’INPS conferma che i DURC On Line che riportano nel campo “scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020

L’INPS conferma che i DURC On Line che riportano nel campo “scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020

di redazioneleggi
29 Maggio 2020
0

Scadenza il 15 giugno con il Decreto Cura Italia… Con il messaggio 2103 del 21 maggio 2020, l’INPS ricorda come...

RACCOMANDATI

Manuale dei Redditi 2021

Offerta Manuale dei Redditi 2021

23 Marzo 2021
Bonus baby sitter: vale anche per i nonni, ma non devono essere conviventi

Bonus baby sitter: vale anche per i nonni, ma non devono essere conviventi

1 Luglio 2020
  • 370 Fans

I PIÙ VISTI

  • Come ravvedersi e salvare il piano di rateizzazione

    0 condivisioni
    Condividi 0 Tweet 0
  • Cessazione dell’attività: l’omessa comunicazione non è più sanzionabile

    0 condivisioni
    Condividi 0 Tweet 0
  • Gli ultimi chiarimenti delle entrate in materia di “ISA”

    0 condivisioni
    Condividi 0 Tweet 0
  • Leggi Illustrate n. 457

    0 condivisioni
    Condividi 0 Tweet 0
  • Bonus baby sitter: vale anche per i nonni, ma non devono essere conviventi

    0 condivisioni
    Condividi 0 Tweet 0
Le Leggi Illustrate

Da più di quarant'anni, la guida di rifermento per commercialisti, legali, consulenti e imprenditori nell'assoluzione dei loro obblighi fiscali.

CATEGORIE

  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • Altre
  • Blog
  • Circolari
  • COVID-19
  • Fisco
  • Immobili
  • Istat
  • Lavoro
  • Libri
  • News
  • Previdenza
  • Pubblica amministrazione
  • Scadenze
  • Scadenze fiscali
  • Scadenze previdenziali
  • Senza categoria
  • Sommario

COLLEGAMENTI ESTERNI

  • Agenzia delle Entrate
  • INPS
  • INAIL
  • Ministero dell’Economia e delle Finanze
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Economiche
  • Ministero di Grazia e Giustizia
  • Quesiti per gli esperti
  • Sondaggio
  • Il nostro Blog
  • Privacy e Cookie Policy
  • Termini e Condizioni

© 2021 Le Leggi Illustrate - Rivista e Notizie by Sprea Editori

Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
  • Home
  • News
  • Tutti i Numeri
  • Scadenze
    • Scadenze fiscali
    • Scadenze previdenziali
  • Istat
  • Circolari e Risoluzioni
  • Quesiti per gli esperti
  • Il nostro Blog
  • Sondaggio
  • Abbonati

© 2021 Le Leggi Illustrate - Rivista e Notizie by Sprea Editori

Ben tornato!

Accedi al tuo account

Password dimenticata?

Recupera la tua password

Inserisci il tuo nome utente o indirizzo e-mail per reimpostare la password.

Accedi
Questo sito usa i cookie solo per facilitarne l'utilizzo, migliorando di conseguenza la qualità della navigazione tua e degli altri. Accetto Informativa
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
ACCETTA E SALVA