(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 32/E del 19 marzo 2014)
In materia di rateizzazione delle cartelle di pagamento, è possibile fruire della più vantaggiosa disposizione introdotta dal DL n. 69/2013 (c.d. “decreto del fare”) – secondo la quale il beneficio della dilazione si perde quando non sono state onorate otto rate, anche non consecutive (prima, perché ci fosse decadenza, bastava saltare soltanto due rate consecutive) – anche in riferimento ai piani di rateazione pendenti, quindi non decaduti, alla data di entrata in vigore di quel provvedimento, cioè al 22 giugno 2013.
La soluzione adottata dall’Agenzia delle entrate è in linea con quanto prescritto dal decreto attuativo del 6 novembre scorso (“Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo”), che ha esteso l’ampliamento del numero di rate mensili da 72 (sei anni) a 120 (dieci anni), anch’esso stabilito dal “decreto del fare”, ai piani di rateazione già accordati quando è intervenuta la modifica normativa.