(Corte di cassazione, sentenza n. 5373 del 7 marzo 2014)
Ancora una pronuncia della Corte di cassazione in materia di “accertamento anticipato”, ossia di avviso di accertamento emesso prima che siano passati sessanta giorni dalla consegna della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni ispettive da parte degli organi di controllo. La norma in discussione è l’articolo 12, comma 7, della legge n. 201/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”), secondo la quale, dal momento del rilascio del verbale, il contribuente ha sessanta giorni a disposizione per formulare osservazioni all’ufficio, che è tenuto ad esaminarle e valutarle: in quell’intervallo temporale, l’avviso di accertamento non può essere emesso, salvo che ricorrano ragioni di particolare urgenza (ad esempio, ha precisato la stessa Corte di cassazione in un’altra recente pronuncia – la n. 3142 del 12 febbraio scorso, commentata in questa stessa rubrica sul numero di marzo -, può costituire una valida ragione d’urgenza, legittimante l’emissione anticipata dell’atto, la circostanza che stia per scadere il termine di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento. Soltanto – però – nel caso in cui il Fisco riesca a dimostrare che il ritardo nella conclusione dei controlli non sia riconducibile a fatti o condotte a esso stesso “imputabili a titolo di incuria, negligenza o inefficienza”).
Nella sentenza n. 5373 del 7 marzo, i Giudici di legittimità hanno stabilito che il principio va applicato anche nel caso in cui l’atto consegnato non sia un vero e proprio PVC (processo verbale di constatazione), ma piuttosto un semplice verbale di accesso che contiene non la formulazione di rilievi fiscali, ma soltanto la descrizione delle attività svolte dai verificatori per acquisire documentazione. Secondo la Cassazione, l’espressione generica utilizzata dal legislatore (“processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo”) consente di ricomprendervi ogni tipo di verbale redatto e sottoscritto alla fine delle operazioni di accesso, verifica o ispezione nei locali del contribuente, a prescindere dal suo contenuto.
Pertanto, anche nell’ipotesi di verbale rilasciato a seguito di un accesso effettuato soltanto per reperire ed acquisire documenti, se non viene rispettato il termine dilatorio di sessanta giorni (se, cioè, l’avviso di accertamento è emesso prima che siano trascorsi sessanta giorni dal rilascio del verbale), l’atto impositivo è nullo.